Art. 48 Tesseramento degli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» 1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» e' istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle», la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo con atleti con disabilita' fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e con il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresi' la direzione operativa e il coordinamento strategico. 2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalita' previste dal presente decreto, nel limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. 3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti: a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale; b) il numero di atleti con disabilita' fisiche e sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» per ciascuna disciplina di cui alla lettera a). 4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» e' instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti: a) tesserati con il CIP e con il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto; b) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a eccezione di quello di cui alla lettera d) del medesimo comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati; c) in possesso di valido certificato di idoneita' all'attivita' agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialita' per la quale partecipano alla selezione; d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato. 5. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di quanto ivi previsto relativamente all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 6. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi di entita' pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi. 7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non piu' idonei all'attivita' agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, e' adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 48: - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122 - Supplemento ordinario n. 61, reca «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza». In particolare l'art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso), comma 1, definisce i requisiti per l'ammissione al corso per la promozione a finanziere mediante un concorso. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2003, n. 71, reca «Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attivita' agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza». In particolare l'art. 3 (Procedure) disciplina l'arruolamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi «Fiamme Gialle» in qualita' di atleti, mediante una procedura di selezione. - La legge 4 novembre 2010, n. 183 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262 - Supplemento ordinario n. 243, reca «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro». In particolare l'art. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)dispone che per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in 17 e 35 anni. Il personale reclutato non puo' essere impiegato in attivita' operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.