Art. 48 
 
Tesseramento degli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali con la
«Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» 
 
  1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» e' istituita  la
«Sezione Paralimpica Fiamme Gialle», la quale intrattiene rapporti di
lavoro sportivo con  atleti  con  disabilita'  fisiche  e  sensoriali
tesserati con il CIP e con il piu'  alto  livello  tecnico-agonistico
dallo stesso riconosciuto, curandone altresi' la direzione  operativa
e il coordinamento strategico. 
  2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula  con  gli  atleti
con disabilita' fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione
utile  all'esito  delle  procedure  selettive  di  cui  al  comma  4,
contratti di  lavoro  sportivo  secondo  le  modalita'  previste  dal
presente decreto, nel limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi
sportivi «Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma si  provvede  a  valere  sulle  facolta'  assunzionali
disponibili a legislazione  vigente,  nei  limiti  della  durata  del
rapporto di lavoro sportivo instaurato. 
  3. Con determinazione del  Comandante  Generale  della  Guardia  di
finanza sono stabiliti: 
    a)   le   discipline   sportive   paralimpiche    di    interesse
istituzionale; 
    b) il numero di atleti con disabilita' fisiche e  sensoriali  che
collaborano con  i  gruppi  sportivi  «Fiamme  Gialle»  per  ciascuna
disciplina di cui alla lettera a). 
  4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli  atleti  con  disabilita'
fisiche  e  sensoriali  e  i  gruppi  sportivi  «Fiamme  Gialle»   e'
instaurato previa selezione  mediante  procedura  pubblica  per  soli
titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti: 
    a)  tesserati  con  il  CIP  e   con   il   piu'   alto   livello
tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto; 
    b) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1,  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a eccezione di quello  di
cui alla lettera d) del medesimo comma e fatto salvo quanto  previsto
dal comma 1-bis dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati; 
    c) in possesso di valido certificato di  idoneita'  all'attivita'
agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per
la specialita' per la quale partecipano alla selezione; 
    d) che abbiano  conseguito  nella  propria  disciplina  risultati
agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati  dal
medesimo Comitato. 
  5. Alla procedura selettiva di cui al  comma  4  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione  di
quanto ivi  previsto  relativamente  all'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della legge 4 novembre
2010, n. 183. 
  6. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali che instaura  un
rapporto di lavoro sportivo con i  gruppi  sportivi  «Fiamme  Gialle»
competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi  di
entita' pari al trattamento economico fisso e continuativo  spettante
agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del  contingente
ordinario della Guardia  di  finanza,  con  esclusione  di  qualsiasi
emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione
economica prevista per i medesimi. 
  7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non  piu'  idonei
all'attivita' agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio  di
esperienza nei gruppi sportivi militari, e' adeguatamente valorizzata
nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n.  122
          - Supplemento ordinario n. 61, reca «Attuazione dell'art. 3
          della legge 6 marzo 1992,  n.  216,  in  materia  di  nuovo
          inquadramento del personale non direttivo e  non  dirigente
          del Corpo della guardia di finanza». In particolare  l'art.
          6 (Requisiti per l'ammissione al corso), comma 1, definisce
          i requisiti per l'ammissione al corso per la  promozione  a
          finanziere mediante un concorso. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   18
          dicembre 2002, n. 316, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          26 marzo 2003, n.  71,  reca  «Regolamento  concernente  la
          disciplina   per   il   reclutamento   e   la   dismissione
          dall'attivita' agonistica dei militari atleti della Guardia
          di finanza». In particolare l'art. 3 (Procedure) disciplina
          l'arruolamento degli allievi  finanzieri  da  destinare  ai
          gruppi sportivi «Fiamme  Gialle»  in  qualita'  di  atleti,
          mediante una procedura di selezione. 
              - La legge 4 novembre 2010,  n.  183  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n.  262  -  Supplemento
          ordinario n. 243, reca «Deleghe al Governo  in  materia  di
          lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  di  congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e  di  controversie  di  lavoro».  In  particolare
          l'art.  28  (Personale  dei  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco)dispone  che  per  particolari  discipline
          sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo  e
          massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi
          sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia  e  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   sono   fissati,
          rispettivamente, in 17 e 35 anni.  Il  personale  reclutato
          non puo' essere impiegato in attivita'  operative  fino  al
          compimento del diciottesimo anno di eta'.