ART. 44 
 
(Semplificazioni  procedurali  in  materia  di  opere  pubbliche   di
          particolare complessita' o di rilevante impatto) 
 
  1.  Ai  fini  della   realizzazione   degli   interventi   indicati
nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di  cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura della stazione
appaltante,  al  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   per
l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del
presente decreto. Il Comitato speciale del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici di  cui  all'articolo  45  verifica,  entro  quindici
giorni  dalla  ricezione  del  progetto   di   fattibilita'   tecnico
-economica, l'esistenza di evidenti  carenze,  di  natura  formale  o
sostanziale, ivi comprese quelle afferenti  gli  aspetti  ambientali,
paesaggistici e culturali, tali da non consentire  l'espressione  del
parere e, in tal caso, provvede  a  restituirlo  immediatamente  alla
stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni
ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini  dell'espressione
del parere in senso favorevole. La stazione appaltante  procede  alle
modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale,  entro
e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di  restituzione
del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine
massimo di trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti  giorni
dalla ricezione del progetto modificato o  integrato  secondo  quanto
previsto dal presente comma.  Decorsi  tali  termini,  il  parere  si
intende reso in senso favorevole. 
  2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed   economica   relativi   agli
interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto  e'  trasmesso
dalla stazione  appaltante  alla  competente  soprintendenza  decorsi
quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei  lavori
pubblici del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,  ove
questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
del progetto  modificato  nei  termini  dallo  stesso  richiesti.  Il
termine di cui al comma 3,  secondo  periodo,  dell'articolo  25  del
decreto legislativo n.  50  del  2016  e'  ridotto  a  quarantacinque
giorni. Le risultanze della verifica preventiva  sono  acquisite  nel
corso della conferenza di servizi di cui al comma 4. 
  3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
decreto,  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica   e'
trasmesso all'autorita' competente  ai  fini  dell'espressione  della
valutazione di impatto ambientale  di  cui  alla  Parte  seconda  del
decreto  legislativo  3  agosto  2006,  n.   152,   unitamente   alla
documentazione  di  cui  all'articolo  22,  comma  1,   del   decreto
legislativo 3 agosto 2006, n. 152, a cura della  stazione  appaltante
decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei
lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove
questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti
della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi  e  comunicati
dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che  partecipano
alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si  sia  svolto
il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso  il  ricorso
all'inchiesta  pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del  predetto
decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
decreto, decorsi quindici  giorni  dalla  trasmissione  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo  periodo
del comma 1,  ovvero  contestualmente  alla  trasmissione  al  citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti,
la  stazione  appaltante  convoca  la  conferenza  di   servizi   per
l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma  3,  del
decreto legislativo n. 50 del  2016.  La  conferenza  di  servizi  e'
svolta in forma semplificata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa,  ferme  restando  le
prerogative  dell'autorita'  competente  in  materia  di  VIA,   sono
acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e  direttive  adottate
dal Consiglio superiore dei lavori  pubblici  ai  sensi  del  secondo
periodo del comma 1, nonche' gli esiti del dibattito  pubblico  e  le
osservazioni raccolte secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo47,
della  verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico   e   della
valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della
conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai  fini  della  localizzazione  dell'opera,
della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento,  della
risoluzione delle interferenze e delle relative opere  mitigatrici  e
compensative.   La   determinazione   conclusiva   della   conferenza
perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra  Stato
e  regione  o  provincia  autonoma,  in  ordine  alla  localizzazione
dell'opera,  ha  effetto  di  variante  degli  strumenti  urbanistici
vigenti e comprende il provvedimento di VIA e  i  titoli  abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. La variante  urbanistica,  conseguente  alla
determinazione     conclusiva     della     conferenza,      comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera. 
  5. In caso di approvazione del progetto da parte  della  conferenza
di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano
stati  espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi   dell'articolo
14­quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  la
questione e' posta all'esame  del  Comitato  speciale  del  Consiglio
superiore dei lavori  pubblici  e  definita,  anche  in  deroga  alle
previsioni di cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,  secondo  le
modalita' di cui al comma 6. 
  6. Entro  cinque  giorni  dalla  conclusione  della  conferenza  di
servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso  unitamente  alla
determinazione  conclusiva   della   conferenza   e   alla   relativa
documentazione al  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal  comma  5,  con  la
partecipazione dei rappresentanti  delle  amministrazioni  che  hanno
espresso  il  dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che   hanno
partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto  dal  quarto
periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il  Comitato
speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio
alla  stazione  appaltante,  con  la  quale  individua  le  eventuali
integrazioni  e  modifiche  al  progetto  di   fattibilita'   tecnico
-economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri  acquisiti
in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti  dal  comma  5  e
fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la
determinazione motivata del Comitato speciale individua  altresi'  le
integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione  del
principio di leale  collaborazione,  ad  una  soluzione  condivisa  e
sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4,  quella  della
conferenza di  servizi.  In  relazione  alle  eventuali  integrazioni
ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale  e'  acquisito,  ove
necessario,  il  parere   dell'autorita'   che   ha   rilasciato   il
provvedimento di  VIA,  che  si  esprime  entro  venti  giorni  dalla
richiesta  e,  in  tal  caso,  il   Comitato   speciale   adotta   la
determinazione motivata entro i  successivi  dieci.  In  presenza  di
dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi  1  e
2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non  sia  possibile
pervenire ad una soluzione  condivisa  ai  fini  dell'adozione  della
determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
scadenza del termine di cui al  secondo  ovvero  al  quarto  periodo,
trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione
recante l'illustrazione degli esiti  della  conferenza  dei  servizi,
delle ragioni del dissenso e delle proposte  dallo  stesso  formulate
per il superamento del dissenso, compatibilmente  con  le  preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro
i termini previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi
finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'
articolo 1 del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.  59  La  Segreteria
tecnica propone al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  entro
quindici giorni dalla ricezione della  relazione  di  cui  al  quinto
periodo, di sottoporre  la  questione  all'esame  del  Consiglio  dei
ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri
si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso  adottando
una nuova determinazione conclusiva ai sensi del  primo  periodo  del
comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della  legge  n.  241  del
1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto
periodo del  presente  articolo.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei
ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle
regioni o delle  province  autonome  interessate.  Restano  ferme  le
attribuzioni e le prerogative riconosciute  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  dagli  statuti
speciali di autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Le
decisioni del Consiglio dei ministri  sono  immediatamente  efficaci,
non sono sottoposte al controllo  preventivo  di  legittimita'  della
Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni  dalla  data
di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
  7. In deroga all'articolo 27 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016, la verifica del progetto definitivo e  del  progetto  esecutivo
condotta ai sensi dell'articolo 26, comma  6,  del  predetto  decreto
accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite  in  sede
di conferenza di servizi e di VIA, nonche'  di  quelle  impartite  ai
sensi del comma 6 ed all'esito della stessa  la  stazione  appaltante
procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo  ovvero
del progetto esecutivo direttamente. 
  8. La stazione  appaltante  provvede  ad  indire  la  procedura  di
aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data  di  comunicazione
della determinazione motivata del  Comitato  speciale  ai  sensi  del
comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della decisione del Consiglio dei ministri di cui al  medesimo  comma
6, dandone contestuale comunicazione alla  Cabina  di  regia  di  cui
all'articolo 2, per  il  tramite  della  Segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. In caso di inosservanza del  termine  di  cui  al  primo
periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le
modalita' di cui all'articolo12. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021,  n.
130 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.