ART. 46 
 
         (Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico) 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, adottato su proposta  della  Commissione
nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma  2,
del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  possono  essere
individuate, in relazione agli interventi  di  cui  all'articolo  44,
comma 1, nonche' a quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
risorse del PNRR e  del  PNC,  soglie  dimensionali  delle  opere  da
sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a  quelle
previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi  di  cui
all'Allegato IV al presente decreto, il  dibattito  pubblico  ha  una
durata massima di trenta  giorni  e  tutti  i  termini  previsti  dal
decreto n. 76 del  2018,  sono  ridotti  della  meta'.  Nei  casi  di
obbligatorieta'  del  dibattito  pubblico,  la  stazione   appaltante
provvede ad avviare il  relativo  procedimento  contestualmente  alla
trasmissione del progetto di fattibilita'  tecnica  ed  economica  al
Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere
di cui all'articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto
ai sensi del secondo periodo dell'articolo 44, comma 1, il  dibattito
pubblico e' sospeso con  avviso  pubblicato  sul  sito  istituzionale
della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo  del
presente comma riprende a decorrere dalla data di  pubblicazione  sul
medesimo sito istituzionale dell'avviso di trasmissione del  progetto
di fattibilita' tecnica ed economica integrato o  modificato  secondo
le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore  di
lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e  le  osservazioni
raccolte  sono  valutate  nella  conferenza   di   servizi   di   cui
all'articolo 44, comma 4. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei
termini di cui al secondo periodo del presente comma, la  Commissione
nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire,  entro  il
termine di sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, un elenco di soggetti, in  possesso  di  comprovata
esperienza e competenza nella  gestione  dei  processi  partecipativi
ovvero nella gestione ed esecuzione delle attivita' di programmazione
e pianificazione in materia urbanistica o  di  opere  pubbliche,  cui
conferire l'incarico di coordinatore  del  dibattito  pubblico,  come
disciplinato dal decreto adottato  in  attuazione  dell'articolo  22,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.  In  caso  di
inosservanza da  parte  della  stazione  appaltante  dei  termini  di
svolgimento del dibattito pubblici previsti dal  presente  comma,  la
Commissione nazionale  per  il  dibattito  pubblico  esercita,  senza
indugio,  i  necessari  poteri  sostitutivi.  Ai   componenti   della
Commissione nazionale e' riconosciuto, per il  periodo  dal  2021  al
2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il  rimborso  delle
spese di missione nei limiti previsti per il personale del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  con  oneri  non
superiori a 22,5 mila euro per l'anno 2021  e  a  45  mila  euro  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. 
  2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma   1,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 -  2023,
nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.