Art. 41
Comprensorio Bagnoli-Coroglio
1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50»;
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 9 relativa
alle modalita' di approvazione del programma, qualora nella fasi di
istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di programma,
ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi,
opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un
ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente,
sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non
sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il
Commissario straordinario, propone al Presidente del Consiglio dei
ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il
Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, e' individuato
nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario e' nominato a
titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto e',
inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle
funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del
Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a
dieci unita' di livello non dirigenziale e due unita' di livello
dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti dal Commissario straordinario per
l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale
docente, educativo e amministrativo e tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di
reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale,
quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto
personale, e' reso indisponibile, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista
finanziario. Ferme restando le predette modalita' di reperimento, al
personale di livello dirigenziale e' riconosciuta una retribuzione di
posizione in misura equivalente ai valori economici massimi
attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di
importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di
posizione. Detto personale dirigenziale e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e
il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il
trattamento accessorio e' a carico esclusivo della struttura
commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto
previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi
di cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un'apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, nella
quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli
oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede,
nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di 346.896 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Il Commissario puo' avvalersi, per le
attivita' strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle
strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di
Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche,
nonche', mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il
Commissario puo' altresi' avvalersi, in relazione a specifici
interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui
cio' sia strettamente necessario per il piu' celere conseguimento
degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali
concessionari di servizi pubblici e societa' a partecipazione
pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto
pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei
compensi riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in
relazione agli interventi che sono stati trasferiti.»;
d) al comma 13, primo periodo, le parole «e delle infrastrutture
e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «, delle
infrastrutture e dei trasporti e della cultura» e, al secondo
periodo, dopo le parole «al predetto programma» sono inserite le
seguenti: «e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli
altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello
nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le
tematiche trattate»;
e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Considerata la complessita' della pianificazione e la necessita'
che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili
localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralita' e
contestualita', sono suscettibili di generare effetti cumulativi e
sinergici, puo' procedersi alla valutazione integrata della VAS con
la VIA. In tal caso la valutazione integrata e' effettuata
dall'Autorita' competente per la VAS e si conclude con un unico
provvedimento.»;
f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: «13-bis.1. Il
Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31
dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attivita'
di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana
dell'area interessata dagli interventi, nonche' delle altre attivita'
di cui al comma 3, che e' approvato con proprio provvedimento dal
Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli interventi da
realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il
monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi e'
effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma
nonche' di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio
provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle
Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per
cento.
13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del soggetto
attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione
del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli
interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione
dei progetti del suddetto programma, nonche' qualora sia messo a
rischio, il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti
dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di
regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato
un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di
perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina
di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio,
ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o
provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei
progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle societa' in
controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre
amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto
attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di
gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita
la cabina di regia, puo' proporre la revoca dell'incarico di Soggetto
attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la
contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;
g) dopo il comma 13-quater e' aggiunto il seguente:
«13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del comprensorio
Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro particolare complessita' e
della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi
tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in
particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, nonche' le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione
previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021.».
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il soggetto attuatore di cui
all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, consegna al nuovo Commissario il quadro degli interventi gia'
realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione
del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di
finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' delle
criticita' emerse nella realizzazione degli interventi previsti.