Art. 41 
 
                    Comprensorio Bagnoli-Coroglio 
 
  1. All'articolo 33 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole «decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50»; 
    b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
      «10-bis. Ferma restando l'applicazione  del  comma  9  relativa
alle modalita' di approvazione del programma, qualora nella  fasi  di
istruttoria riferite all'elaborazione della  proposta  di  programma,
ovvero di  attuazione  dello  stesso,  emergano  dissensi,  dinieghi,
opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo  di  un
ente territoriale interessato che, secondo la  legislazione  vigente,
sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento  e  non
sia  previsto  un  meccanismo  di  superamento   del   dissenso,   il
Commissario straordinario, propone al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri le opportune iniziative ai fini  dell'esercizio  dei  poteri
sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui  all'articolo  12  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»; 
    c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
      «11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11,  il
Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025,  e'  individuato
nel Sindaco pro tempore di  Napoli.  Il  Commissario  e'  nominato  a
titolo  gratuito  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, da adottare entro venti giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  disposizione.  Con  il  predetto  decreto  e',
inoltre, definita la struttura  di  supporto  per  l'esercizio  delle
funzioni   commissariali,   posta   alle   dirette   dipendenze   del
Commissario, composta da un contingente massimo di personale  pari  a
dieci unita' di livello non dirigenziale  e  due  unita'  di  livello
dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei  requisiti  di
professionalita'  richiesti   dal   Commissario   straordinario   per
l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione  del  personale
docente, educativo e amministrativo  e  tecnico  e  ausiliario  delle
istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle  modalita'  di
reperimento e  alla  retribuzione  del  personale  non  dirigenziale,
quanto previsto dall'articolo  11-ter  del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76. All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo  del  predetto
personale,  e'  reso  indisponibile,  per   tutta   la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. Ferme restando le predette modalita' di reperimento,  al
personale di livello dirigenziale e' riconosciuta una retribuzione di
posizione  in  misura  equivalente  ai   valori   economici   massimi
attribuiti ai titolari  di  incarichi  dirigenziali  di  livello  non
generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   nonche'
un'indennita'   sostitutiva   della   retribuzione   di    risultato,
determinata  con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  di
importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di
posizione.  Detto  personale  dirigenziale   e'   posto,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico  e
il  trattamento  economico   fondamentale   dell'amministrazione   di
appartenenza,  che  resta  a  carico  della   medesima,   mentre   il
trattamento  accessorio  e'  a  carico  esclusivo   della   struttura
commissariale. La struttura cessa  alla  scadenza  dell'incarico  del
Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre  a  quanto
previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  nonche'  dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea.
Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli  interventi
di cui al presente comma e'  autorizzata  l'apertura  di  un'apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario  straordinario,  nella
quale confluiscono le  risorse  pubbliche  all'uopo  destinate.  Agli
oneri relativi alle spese di personale della struttura  si  provvede,
nel limite di 57.816 euro per l'anno  2021  e  di  346.896  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2025,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190.  Il  Commissario  puo'  avvalersi,  per  le
attivita' strumentali all'esercizio  delle  proprie  funzioni,  delle
strutture e degli uffici  tecnici  e  amministrativi  del  comune  di
Napoli,  dei  provveditorati  interregionali  alle  opere  pubbliche,
nonche', mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Il
Commissario  puo'  altresi'  avvalersi,  in  relazione  a   specifici
interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui
cio' sia strettamente necessario per  il  piu'  celere  conseguimento
degli obiettivi del programma, di  altri  Soggetti  attuatori,  quali
concessionari  di  servizi  pubblici  e  societa'  a   partecipazione
pubblica o  a  controllo  pubblico,  o  altri  organismi  di  diritto
pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In  tal  caso,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottato  su
proposta del Commissario si provvede alla conseguente  riduzione  dei
compensi riconosciuti al  Soggetto  attuatore  di  cui  comma  12  in
relazione agli interventi che sono stati trasferiti.»; 
    d) al comma 13, primo periodo, le parole «e delle  infrastrutture
e  dei  trasporti»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «,   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  e  della  cultura»  e,  al  secondo
periodo, dopo le parole «al  predetto  programma»  sono  inserite  le
seguenti: «e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli
altri  soggetti  rappresentativi  di  interessi  diffusi,  a  livello
nazionale o locale, il cui scopo  associativo  sia  connesso  con  le
tematiche trattate»; 
    e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
«Considerata la complessita' della  pianificazione  e  la  necessita'
che,  ai  fini  della  VAS,  siano  previamente  definiti  i  profili
localizzativi e le azioni che, in ragione  della  loro  pluralita'  e
contestualita', sono suscettibili di generare  effetti  cumulativi  e
sinergici, puo' procedersi alla valutazione integrata della  VAS  con
la  VIA.  In  tal  caso  la  valutazione  integrata   e'   effettuata
dall'Autorita' competente per la VAS  e  si  conclude  con  un  unico
provvedimento.»; 
    f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: «13-bis.1.  Il
Soggetto attuatore redige e trasmette al  Commissario,  entro  il  31
dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo  alle  attivita'
di  realizzazione  di  infrastrutture  e  di   rigenerazione   urbana
dell'area interessata dagli interventi, nonche' delle altre attivita'
di cui al comma 3, che e' approvato  con  proprio  provvedimento  dal
Commissario entro i successivi quindici  giorni.  Gli  interventi  da
realizzare sono identificati dal Codice Unico di  Progetto  (CUP)  ai
sensi dell'articolo  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3.  Il
monitoraggio  della  realizzazione   dei   predetti   interventi   e'
effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Il Commissario, in caso di mancata  trasmissione  del  cronoprogramma
nonche' di  mancato  rispetto  dello  stesso,  dispone,  con  proprio
provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle
Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per
cento. 
      13-bis.2. In caso di mancato rispetto  da  parte  del  soggetto
attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione
del programma, o di suoi stralci,  consistenti  anche  nella  mancata
adozione  di  atti  e   provvedimenti   necessari   all'avvio   degli
interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione
dei progetti del suddetto programma,  nonche'  qualora  sia  messo  a
rischio, il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti
dallo stesso, il Commissario straordinario, informata  la  cabina  di
regia di cui al comma 13, assegna al soggetto  attuatore  interessato
un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In  caso  di
perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita  la  cabina
di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o  l'ufficio,
ovvero in alternativa  nomina  altro  soggetto  attuatore,  al  quale
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti necessari,  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti e degli interventi,  anche  avvalendosi  delle  societa'  in
controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e  o),
del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  o  di   altre
amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto
attuatore inadempiente non sono riconosciuti  compensi.  In  caso  di
gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita
la cabina di regia, puo' proporre la revoca dell'incarico di Soggetto
attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e  la
contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»; 
    g)  dopo  il   comma   13-quater   e'   aggiunto   il   seguente:
«13-quinquies. Gli interventi relativi  alle  aree  del  comprensorio
Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro  particolare  complessita'  e
della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi
tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in
particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, nonche' le ulteriori misure di semplificazione  e  accelerazione
previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto,  del  medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021.». 
  2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, il  soggetto  attuatore  di  cui
all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, consegna al nuovo Commissario il quadro  degli  interventi  gia'
realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con  indicazione
del  Codice  Unico  di  Progetto,  dei  relativi  costi  e  fonti  di
finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' delle
criticita' emerse nella realizzazione degli interventi previsti.