Art. 42
Citta' di Taranto
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole «un anno, prorogabile» sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre
2023»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e' definita la
struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali,
posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un
contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello non
dirigenziale, e una unita' di livello dirigenziale non generale
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con esclusione del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Si applica, in relazione alle modalita' di reperimento e alla
retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto
dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme
restando le predette modalita' di reperimento, al personale di
livello dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di posizione in
misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari
di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del
Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale e'
posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo
stato giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della
medesima, mentre il trattamento accessorio e' a carico esclusivo
della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza
dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi,
opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un
ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente,
sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non
sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il
Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei
ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi alle spese di personale
della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede
nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».