Art. 43 
 
Potenziamento della struttura del Commissario unico per  la  bonifica
                      delle discariche abusive 
 
  1. All'articolo 5  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  le  parole  «ivi  inclusi  i  membri  della
Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite  le  seguenti:
«eccetto i subcommissari eventualmente  individuati  dal  Commissario
unico ai sensi del comma 3-bis»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le funzioni e le attivita' del Commissario unico di cui
al comma 1 sono  estese  su  richiesta  delle  singole  regioni  agli
interventi di bonifica o messa in sicurezza delle  discariche  e  dei
siti contaminati di competenza regionale, nonche'  su  richiesta  del
Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei
siti  contaminati  di  interesse  nazionale,  limitatamente  ai  soli
interventi per i quali  sono  stati  gia'  previsti  finanziamenti  a
legislazione vigente con  contestuale  trasferimento  delle  relative
risorse da parte degli enti richiedenti.  Sulla  base  di  intese  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
viene predisposto un elenco dei siti con priorita' di intervento  che
saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.»; 
    c) al comma 3, le parole «dodici unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quindici unita'»; 
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a  un  massimo
di tre subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di
supporto di cui al comma 3, che  operano  sulla  base  di  specifiche
deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun  subcommissario  e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 30.000 euro  annui.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 324.000 euro annui». 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari  a  324.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare.