Art. 44
Disposizioni in materia di Alitalia
1. Il fondo di cui all'articolo 11-quater, comma 9, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, puo' essere utilizzato, nei
limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il rimborso degli
indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati nonche'
voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria,
anche non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'indennizzo e' erogato nell'ipotesi in cui non sia garantito al
contraente un analogo servizio di trasporto ed e' quantificato in
misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il
Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento
all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e all'Alitalia
Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla
base di specifica richiesta dei Commissari straordinari che
quantifica l'ammontare complessivo dei titoli, voucher o analoghi
titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021.