ART. 39
(Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei
trasporti)
1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti
rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria
indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano
sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16
per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in
consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto
energetico. La predetta quota e' calcolata, tenendo conto delle
disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto
percentuale fra le seguenti grandezze:
a) al denominatore: benzina, diesel, metano, biocarburanti e
biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il
trasporto stradale e ferroviario;
b) al numeratore: biocarburanti e biometano ovvero biogas per
trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di
origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti
intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti
da carbonio riciclato, tutti considerati indipendentemente dal
settore di trasporto in cui sono immessi.
2. Per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati
i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il
trasporto di cui all'Allegato V del presente decreto. Per i
carburanti non inclusi in tale Allegato V si applicano le pertinenti
norme ESO per calcolare il potere calorifico dei carburanti o,
laddove non siano state adottate pertinenti norme ESO, le norme ISO.
3. La quota di cui al comma 1 e' raggiunta nel rispetto dei
seguenti vincoli:
a) la quota di biocarburanti avanzati e biometano ovvero biogas
avanzati e' pari almeno al 2,5 per cento dal 2022 e almeno all'8 per
cento nel 2030;
b) il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del
biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'Allegato
VIII, parte B, non puo' superare la quota del 2,5 per cento del
contenuto energetico dei carburanti per il trasporto senza tener
conto del fattore moltiplicativo di cui al comma 6, lettera a);
c) e' rispettato quanto previsto all'articolo 40;
d) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti miscelati alla
benzina e' almeno pari allo 0,5 per cento e a partire dal 2025 e'
almeno pari al 3 per cento sul totale della benzina immessa in
consumo.
4. Fatto salvo quanto disciplinato dal decreto del Ministero dello
sviluppo economico del 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, del 5 gennaio 2021, n. 3, e dall'articolo
21, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli
obiettivi di cui ai commi 1 e 3 sono raggiunti, tramite il ricorso a
un sistema di certificati di immissione in consumo, nel rispetto di
obblighi annuali, nonche' secondo le condizioni, i criteri e le
modalita' di attuazione disciplinati con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con i
medesimi decreti si provvede all'eventuale aggiornamento degli
obiettivi di cui ai commi 1 e 3, nonche' all'eventuale integrazione
degli elenchi di cui al comma 1 lettere a) e b), tenuto conto di
quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, e in attuazione
dell'articolo 14, comma 1, lettera b).
5. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati nel numeratore di
cui al comma 1, lettera b), soltanto i carburanti o i biocarburanti
che rispettano le seguenti condizioni:
a) i biocarburanti e il biometano ovvero il biogas per il
trasporto ottemperano ai criteri di cui all'articolo 42;
b) i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine
non biologica per il trasporto che presentano una riduzione di
emissioni gas serra lungo il ciclo di vita pari almeno al 70 per
cento, calcolata con la metodologia stabilita con atto delegato di
cui all'articolo 28, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/2001. Fino
all'adozione degli atti delegati tali carburanti sono in ogni caso
conteggiati secondo quanto previsto al comma 6;
c) i carburanti derivanti da carbonio riciclato presentano una
riduzione di emissioni gas serra lungo il ciclo di vita pari almeno
alla soglia indicata con atto delegato della Commissione di cui
all'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 e
calcolata con la metodologia stabilita con atto delegato di cui
all'articolo 28, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/2001. Fino
all'adozione degli atti delegati tali carburanti non sono
conteggiati.
6. Ai fini di cui al comma 1, per i carburanti liquidi e gassosi da
fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, prodotti
utilizzando energia elettrica, la quota rinnovabile e' conteggiata
qualora l'energia elettrica sia ottenuta da un collegamento diretto a
uno o piu' impianti a fonti rinnovabili; in tal caso la quota
rinnovabile conteggiabile e' pari all'intero a condizione che detti
impianti:
1. siano entrati in funzione contestualmente o successivamente
all'impianto che produce i carburanti liquidi e gassosi da fonti
rinnovabili di origine non biologica per il trasporto; e
2. non siano collegati alla rete ovvero siano collegati alla rete
ma si possa dimostrare che l'energia elettrica in questione e' stata
fornita senza prelevare energia elettrica dalla rete.
7. Ai fini di cui al comma 1, si applicano i seguenti fattori
moltiplicativi:
a) il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del
biogas per il trasporto prodotti dalle materie prime elencate nell'
Allegato VIII e' pari al doppio del loro contenuto energetico, tenuto
conto di quanto previsto dal comma 12;
b) ad eccezione dei combustibili prodotti a partire da colture
alimentari e foraggere, il contributo dei carburanti forniti nel
settore dell'aviazione e del trasporto marittimo e' pari a 1,2 volte
il loro contenuto energetico.
8. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 7 del presente
articolo e dall'Allegato I, ai fini del calcolo dell'obiettivo
complessivo di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti
previsto dal PNIEC, l'elettricita' fornita nel trasporto stradale e
ferroviario e' conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9
e delle modalita' di cui al comma 10.
9. La quota di energia elettrica rinnovabile rispetto all'energia
elettrica complessiva fornita ai veicoli stradali e ferroviari e'
conteggiata come segue:
a) qualora l'energia elettrica sia prelevata dalla rete, la quota
rinnovabile conteggiabile e' pari alla quota annuale totale di
energia elettrica da fonti rinnovabili sui consumi totali nazionali
due anni prima dell'anno in questione;
b) qualora sia ottenuta da un collegamento diretto a un impianto
di generazione di energia elettrica rinnovabile e' conteggiata
interamente come rinnovabile.
10. Il contributo dell'energia elettrica da fonte rinnovabile
rispetto all'energia elettrica complessiva e' pari a:
a) 4 volte il suo contenuto energetico se fornita a veicoli
stradali;
b) 1,5 volte il suo contenuto energetico se fornita al trasporto
ferroviario.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 33, comma
5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, opera presso il
Ministero della transizione ecologica nella composizione e con le
competenze di cui al medesimo comma 5-sexies, ivi incluse quelle in
materia di combustibili e carburanti da biomassa, bioliquidi e
carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica,
come definiti dall'articolo 2. I componenti del comitato di cui al
primo periodo sono nominati dal Ministro della transizione ecologica.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
ad eccezione del comma 5-sexies, e' abrogato.
Note all'art. 39:
- Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del
30 dicembre 2020 (Aggiornamento del decreto 10 ottobre
2014, relativamente all'obbligo di immissione in consumo di
biocarburanti compresi quelli avanzati), e' pubblicato
nella G.U.R.I. 5 gennaio 2021, n. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 21 (Incentivazione del biometano immesso nella
rete del gas naturale). - (omissis).
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto
previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 33, comma 5.
(omissis).».
- Per la direttiva (UE) 2018/2001, si veda nelle note
alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 5-sexies, del
citato decreto legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di biocarburanti).
- (omissis).
5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le
competenze operative e gestionali assegnate al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello
sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del
Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di
tali competenze e' costituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto
da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con
oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
(omissis).».