ART. 39 
 
(Utilizzo  dell'energia  da  fonti  rinnovabili   nel   settore   dei
                             trasporti) 
 
  1. Al  fine  di  promuovere  la  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria
indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel  e  metano
sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16
per cento di fonti rinnovabili sul totale di  carburanti  immessi  in
consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto
energetico. La predetta  quota  e'  calcolata,  tenendo  conto  delle
disposizioni  specifiche  dei   successivi   commi,   come   rapporto
percentuale fra le seguenti grandezze: 
    a) al denominatore:  benzina,  diesel,  metano,  biocarburanti  e
biometano ovvero biogas per  trasporti  immessi  in  consumo  per  il
trasporto stradale e ferroviario; 
    b) al numeratore: biocarburanti e  biometano  ovvero  biogas  per
trasporti, carburanti liquidi  e  gassosi  da  fonti  rinnovabili  di
origine  non  biologica,  anche  quando  utilizzati   come   prodotti
intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti
da  carbonio  riciclato,  tutti  considerati  indipendentemente   dal
settore di trasporto in cui sono immessi. 
  2. Per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati
i valori relativi al  contenuto  energetico  dei  carburanti  per  il
trasporto  di  cui  all'Allegato  V  del  presente  decreto.  Per   i
carburanti non inclusi in tale Allegato V si applicano le  pertinenti
norme ESO per  calcolare  il  potere  calorifico  dei  carburanti  o,
laddove non siano state adottate pertinenti norme ESO, le norme ISO. 
  3. La quota di cui  al  comma  1  e'  raggiunta  nel  rispetto  dei
seguenti vincoli: 
    a) la quota di biocarburanti avanzati e biometano  ovvero  biogas
avanzati e' pari almeno al 2,5 per cento dal 2022 e almeno all'8  per
cento nel 2030; 
    b) il contributo dei biocarburanti e  del  biometano  ovvero  del
biogas prodotti a partire da  materie  prime  elencate  nell'Allegato
VIII, parte B, non puo' superare la  quota  del  2,5  per  cento  del
contenuto energetico dei carburanti  per  il  trasporto  senza  tener
conto del fattore moltiplicativo di cui al comma 6, lettera a); 
    c) e' rispettato quanto previsto all'articolo 40; 
    d) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti  miscelati  alla
benzina e' almeno pari allo 0,5 per cento e a  partire  dal  2025  e'
almeno pari al 3 per  cento  sul  totale  della  benzina  immessa  in
consumo. 
  4. Fatto salvo quanto disciplinato dal decreto del Ministero  dello
sviluppo economico del 30 dicembre 2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, del 5 gennaio 2021, n. 3, e  dall'articolo
21, comma 2, del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  gli
obiettivi di cui ai commi 1 e 3 sono raggiunti, tramite il ricorso  a
un sistema di certificati di immissione in consumo, nel  rispetto  di
obblighi annuali, nonche' secondo  le  condizioni,  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione disciplinati  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro della transizione ecologica, da emanarsi  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Con  i
medesimi  decreti  si  provvede  all'eventuale  aggiornamento   degli
obiettivi di cui ai commi 1 e 3, nonche'  all'eventuale  integrazione
degli elenchi di cui al comma 1 lettere a)  e  b),  tenuto  conto  di
quanto  disposto  dall'articolo  11,  comma  2,   e   in   attuazione
dell'articolo 14, comma 1, lettera b). 
  5. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati  nel  numeratore  di
cui al comma 1, lettera b), soltanto i carburanti o  i  biocarburanti
che rispettano le seguenti condizioni: 
    a) i biocarburanti  e  il  biometano  ovvero  il  biogas  per  il
trasporto ottemperano ai criteri di cui all'articolo 42; 
    b) i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine
non biologica per  il  trasporto  che  presentano  una  riduzione  di
emissioni gas serra lungo il ciclo di vita  pari  almeno  al  70  per
cento, calcolata con la metodologia stabilita con  atto  delegato  di
cui all'articolo 28, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/2001. Fino
all'adozione degli atti delegati tali carburanti sono  in  ogni  caso
conteggiati secondo quanto previsto al comma 6; 
    c) i carburanti derivanti da carbonio  riciclato  presentano  una
riduzione di emissioni gas serra lungo il ciclo di vita  pari  almeno
alla soglia indicata con  atto  delegato  della  Commissione  di  cui
all'articolo  25,  paragrafo  2  della  direttiva  (UE)  2018/2001  e
calcolata con la metodologia  stabilita  con  atto  delegato  di  cui
all'articolo 28, paragrafo 5 della  direttiva  (UE)  2018/2001.  Fino
all'adozione  degli  atti   delegati   tali   carburanti   non   sono
conteggiati. 
  6. Ai fini di cui al comma 1, per i carburanti liquidi e gassosi da
fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, prodotti
utilizzando energia elettrica, la quota  rinnovabile  e'  conteggiata
qualora l'energia elettrica sia ottenuta da un collegamento diretto a
uno o piu' impianti  a  fonti  rinnovabili;  in  tal  caso  la  quota
rinnovabile conteggiabile e' pari all'intero a condizione  che  detti
impianti: 
    1. siano entrati in funzione  contestualmente  o  successivamente
all'impianto che produce i carburanti  liquidi  e  gassosi  da  fonti
rinnovabili di origine non biologica per il trasporto; e 
    2. non siano collegati alla rete ovvero siano collegati alla rete
ma si possa dimostrare che l'energia elettrica in questione e'  stata
fornita senza prelevare energia elettrica dalla rete. 
  7. Ai fini di cui al comma  1,  si  applicano  i  seguenti  fattori
moltiplicativi: 
    a) il contributo dei biocarburanti e  del  biometano  ovvero  del
biogas per il trasporto prodotti dalle materie prime  elencate  nell'
Allegato VIII e' pari al doppio del loro contenuto energetico, tenuto
conto di quanto previsto dal comma 12; 
    b) ad eccezione dei combustibili prodotti a  partire  da  colture
alimentari e foraggere, il  contributo  dei  carburanti  forniti  nel
settore dell'aviazione e del trasporto marittimo e' pari a 1,2  volte
il loro contenuto energetico. 
  8. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a  7  del  presente
articolo e  dall'Allegato  I,  ai  fini  del  calcolo  dell'obiettivo
complessivo di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti
previsto dal PNIEC, l'elettricita' fornita nel trasporto  stradale  e
ferroviario e' conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9
e delle modalita' di cui al comma 10. 
  9. La quota di energia elettrica rinnovabile  rispetto  all'energia
elettrica complessiva fornita ai veicoli  stradali  e  ferroviari  e'
conteggiata come segue: 
    a) qualora l'energia elettrica sia prelevata dalla rete, la quota
rinnovabile conteggiabile  e'  pari  alla  quota  annuale  totale  di
energia elettrica da fonti rinnovabili sui consumi  totali  nazionali
due anni prima dell'anno in questione; 
    b) qualora sia ottenuta da un collegamento diretto a un  impianto
di  generazione  di  energia  elettrica  rinnovabile  e'  conteggiata
interamente come rinnovabile. 
  10. Il  contributo  dell'energia  elettrica  da  fonte  rinnovabile
rispetto all'energia elettrica complessiva e' pari a: 
    a) 4 volte il suo  contenuto  energetico  se  fornita  a  veicoli
stradali; 
    b) 1,5 volte il suo contenuto energetico se fornita al  trasporto
ferroviario. 
  11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 33, comma
5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, opera presso il
Ministero della transizione ecologica nella  composizione  e  con  le
competenze di cui al medesimo comma 5-sexies, ivi incluse  quelle  in
materia di  combustibili  e  carburanti  da  biomassa,  bioliquidi  e
carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di  origine  non  biologica,
come definiti dall'articolo 2. I componenti del comitato  di  cui  al
primo periodo sono nominati dal Ministro della transizione ecologica. 
  12. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,
ad eccezione del comma 5-sexies, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 39: 
              - Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del
          30 dicembre 2020  (Aggiornamento  del  decreto  10  ottobre
          2014, relativamente all'obbligo di immissione in consumo di
          biocarburanti  compresi  quelli  avanzati),  e'  pubblicato
          nella G.U.R.I. 5 gennaio 2021, n. 3. 
              - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, del citato
          decreto legislativo n. 28 del 2011: 
                «Art. 21 (Incentivazione del biometano immesso  nella
          rete del gas naturale). - (omissis). 
                Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
          adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare e con  il  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni
          dall'entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,
          sono stabilite le  direttive  per  l'attuazione  di  quanto
          previsto  al  comma  1,   fatto   salvo   quanto   previsto
          all'articolo 33, comma 5. 
                (omissis).». 
              - Per la direttiva (UE) 2018/2001, si veda  nelle  note
          alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 33, comma 5-sexies, del
          citato decreto legislativo n. 28 del 2011: 
                «Art. 33 (Disposizioni in materia di  biocarburanti).
          - (omissis). 
                5-sexies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013,   le
          competenze operative e gestionali  assegnate  al  Ministero
          delle politiche agricole, alimentari e forestali  ai  sensi
          del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
          modificato dall'articolo  1,  comma  368,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al  Ministero  dello
          sviluppo economico che le esercita  anche  avvalendosi  del
          Gestore dei servizi energetici S.p.A.  Per  l'esercizio  di
          tali competenze e' costituito  presso  il  Ministero  dello
          sviluppo economico un comitato tecnico consultivo  composto
          da rappresentanti del Ministero dello  sviluppo  economico,
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, e del Gestore dei servizi energetici  S.p.A.,  con
          oneri a carico dello stesso  Gestore.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
                (omissis).».