ART. 41 
 
           (Altre disposizioni nel settore del trasporto) 
 
1. Con decreto del Ministero della  transizione  ecologica,  emanato,
entro  centottanta   giorni   dall'istituzione   della   banca   dati
dell'Unione europea per la tracciabilita'  di  carburanti  liquidi  e
gassosi per il trasporto di cui all'articolo 28, paragrafo  2,  della
direttiva   (UE)   2018/2001,   sono   stabilitele    modalita'    di
partecipazione alla stessa banca  dati  da  parte  delle  istituzioni
nazionali e dei soggetti interessati. In particolare,  sono  previste
adeguate forme e  procedure  di  controllo  della  veridicita'  delle
informazioni inserite nella banca dati dai soggetti privati,  nonche'
adeguati strumenti di segnalazione delle irregolarita' e dei dati non
corrispondenti al vero. 
2. I decreti di cui al comma 1  impongono  agli  operatori  economici
interessati di inserire in tale  banca  dati  le  informazioni  sulle
transazioni effettuate e sulle caratteristiche di  sostenibilita'  di
tali biocarburanti ammissibili, compresi i gas a effetto serra emessi
durante il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di produzione
fino al  fornitore  di  carburante  che  immette  il  carburante  sul
mercato. Ai fornitori di carburante e' imposto l'inserimento in banca
dati di tutte le informazioni necessarie per verificare  il  rispetto
delle soglie percentuali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39. 
3. Il Ministero della transizione ecologica, anche su indicazione del
Comitato di cui all'articolo 39,  comma  11  segnala  alle  autorita'
competenti  di  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  eventuali
comportamenti fraudolenti con riferimento al rispetto degli  obblighi
di cui all'articolo 39 e dei criteri di cui all'articolo 42. 
 
 
          Note all'art. 41: 
              - Per la direttiva (UE) 2018/2001, si veda  nelle  note
          alle premesse.