Art. 91 
 
                    Personale a tempo determinato 
 
  1. In relazione a particolari esigenze l'Agenzia puo' assumere,  ai
sensi dell'articolo 12,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge,
mediante adeguate modalita' selettive, personale a tempo  determinato
con contratti di diritto privato, in possesso di alta  e  particolare
specializzazione debitamente documentata. 
  2. Al personale assunto ai  sensi  del  comma  1  si  applicano  le
disposizioni del presente regolamento  espressamente  richiamate  nei
singoli contratti. Con provvedimento adottato dal Direttore generale,
sono definiti criteri e procedure per l'assunzione con  contratti  di
diritto privato, classificati in categorie equiparate ai segmenti  di
cui agli articoli 2 e 3. 
  3. Le assunzioni ai  sensi  del  comma  1  possono  avvenire  nella
percentuale massima del 30% della dotazione organica complessiva. 
 
          Note all'art. 91: 
              - Per il testo dell'articolo 12, comma  2,  lettera  b)
          del decreto-legge 14 giugno 2021, n.  82,  si  rinvia  alle
          note alle premesse.