Art. 91 Personale a tempo determinato 1. In relazione a particolari esigenze l'Agenzia puo' assumere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge, mediante adeguate modalita' selettive, personale a tempo determinato con contratti di diritto privato, in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata. 2. Al personale assunto ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni del presente regolamento espressamente richiamate nei singoli contratti. Con provvedimento adottato dal Direttore generale, sono definiti criteri e procedure per l'assunzione con contratti di diritto privato, classificati in categorie equiparate ai segmenti di cui agli articoli 2 e 3. 3. Le assunzioni ai sensi del comma 1 possono avvenire nella percentuale massima del 30% della dotazione organica complessiva.
Note all'art. 91: - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse.