Art. 92 
 
                               Esperti 
 
  1. Con  provvedimento  del  Direttore  generale  sono  definiti  la
durata, comunque non superiore ai tre anni rinnovabili una sola volta
per un periodo massimo di pari durata, i criteri e le  procedure  per
l'individuazione degli esperti  di  cui  all'articolo  12,  comma  2,
lettera c), del decreto-legge,  nonche'  la  disciplina  applicabile,
fatta  salva   l'applicazione   delle   disposizioni   del   presente
regolamento laddove espressamente richiamate nei singoli contratti. 
  2.  Ai  sensi  dell'articolo  12,  comma   2,   lettera   c),   del
decreto-legge, la composizione del contingente di esperti di  cui  al
comma 1 prevede il possesso di specifica  ed  elevata  competenza  in
materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative,  nello
sviluppo  e  gestione  di  processi   complessi   di   trasformazione
tecnologica  e  delle  correlate  iniziative   di   comunicazione   e
disseminazione, nonche' di significativa esperienza  in  progetti  di
trasformazione digitale, ivi compreso  lo  sviluppo  di  programmi  e
piattaforme digitali con diffusione su larga scala. 
  3. Nel provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato, nei  limiti
delle risorse finanziarie disponibili derivanti dalle entrate di  cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge, il trattamento economico
lordo onnicomprensivo che, per ciascun esperto,  e'  parametrato,  in
funzione  del  livello  di  professionalita'  richiesto,  nel  limite
massimo previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel
6° livello economico, comprensivo  di  indennita'  di  funzione,  del
segmento professionale di Direttore. 
  4.  Ai  fini  del  comma  1  possono  essere   stipulate   apposite
convenzioni  tra  l'Agenzia  e  i  soggetti  pubblici  e  privati  di
appartenenza degli esperti. 
 
          Note all'art. 92: 
              - Per il  testo  vigente  dell'articolo  12,  comma  2,
          lettera c) del decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  si
          rinvia alle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: 
                «Art.  18  (Disposizioni  finanziarie).  -   1.   Per
          l'attuazione degli articoli da 5 a 7  e'  istituito,  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  un  apposito  capitolo  con  una   dotazione   di
          2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di  euro  per
          l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000
          di euro per l'anno 2024, 100.000.000  di  euro  per  l'anno
          2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
                2.- 5. Omissis.».