Art. 92 Esperti 1. Con provvedimento del Direttore generale sono definiti la durata, comunque non superiore ai tre anni rinnovabili una sola volta per un periodo massimo di pari durata, i criteri e le procedure per l'individuazione degli esperti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto-legge, nonche' la disciplina applicabile, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento laddove espressamente richiamate nei singoli contratti. 2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto-legge, la composizione del contingente di esperti di cui al comma 1 prevede il possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonche' di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. 3. Nel provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili derivanti dalle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge, il trattamento economico lordo onnicomprensivo che, per ciascun esperto, e' parametrato, in funzione del livello di professionalita' richiesto, nel limite massimo previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel 6° livello economico, comprensivo di indennita' di funzione, del segmento professionale di Direttore. 4. Ai fini del comma 1 possono essere stipulate apposite convenzioni tra l'Agenzia e i soggetti pubblici e privati di appartenenza degli esperti.
Note all'art. 92: - Per il testo vigente dell'articolo 12, comma 2, lettera c) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 2.- 5. Omissis.».