Art. 94 Impiego del personale del Ministero della difesa 1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto-legge, il personale del Ministero della difesa puo' essere impiegato alle dipendenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attivita' istituzionali previste dal decreto-legge. 2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto-legge, i termini e le modalita' per l'impiego del personale di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Note all'art. 94: - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse.