Art. 94 
 
          Impiego del personale del Ministero della difesa 
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  12,  comma   2,   lettera   e),   del
decreto-legge, il personale del Ministero della  difesa  puo'  essere
impiegato alle  dipendenze  dell'Agenzia  per  lo  svolgimento  delle
attivita' istituzionali previste dal decreto-legge. 
  2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma  2,  lettera
e), del decreto-legge, i termini e le  modalita'  per  l'impiego  del
personale di cui  al  comma  1  sono  disciplinati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
          Note all'art. 94: 
              - Per il testo dell'articolo 12, comma  2,  lettera  e)
          del decreto-legge 14 giugno 2021, n.  82,  si  rinvia  alle
          note alle premesse.