Art. 41
Comprensorio Bagnoli-Coroglio
1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50»;
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 9
relativamente alle modalita' di approvazione del programma, qualora
nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di
programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi,
dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un
organo di un ente territoriale interessato che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte,
il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del
dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del
Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108.»;
c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il
Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, e' individuato
nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario e' nominato a
titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto e',
inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle
funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del
Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a
dieci unita' di livello non dirigenziale e due unita' di livello
dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti dal Commissario straordinario per
l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di
reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale,
quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto per-
sonale, e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista
finanziario. Ferme restando le predette modalita' di reperimento, al
personale di livello dirigenziale e' riconosciuta una retribuzione di
posizione in misura equivalente ai valori economici massimi
attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di
importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di
posizione. Detto personale dirigenziale e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e
il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il
trattamento accessorio e' a carico esclusivo della struttura
commissariale. Il Commissario, per lo svolgimento del proprio
mandato, puo' altresi' nominare, dal 2022 al 2025, non piu' di due
subcommissari ai quali delegare attivita' e funzioni proprie, scelti
tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza
funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione
dei sub-commissari e' stabilita nell'atto di conferimento
dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario,
di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La struttura cessa alla
scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario e il soggetto
attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto e
per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse
pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di
personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per
l'anno 2021 e di 544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Commissario
puo' avvalersi, per le attivita' strumentali all'esercizio delle
proprie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e
amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonche', mediante convenzione,
di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il Commissario puo' altresi'
avvalersi, in relazione a specifici interventi che richiedano
particolari competenze, e nei limiti in cui cio' sia strettamente
necessario per il piu' celere conseguimento degli obiettivi del
programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari di ser-
vizi pubblici e societa' a partecipazione pubblica o a controllo
pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula
di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Commissario si
provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al
Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli interventi che
sono stati trasferiti.»;
d) al comma 13, primo periodo, le parole «e delle infrastrutture
e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «, delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della cultura» e, al
secondo periodo, dopo le parole «al predetto programma» sono inserite
le seguenti: «e possono essere sentite le associazioni, i comitati e
gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello
nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le
tematiche trattate»;
e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Considerata la complessita' della pianificazione e la necessita'
che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili
localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralita' e
contestualita', sono suscettibili di generare effetti cumulativi e
sinergici, puo' procedersi alla valutazione integrata della VAS con
la VIA. In tal caso la valutazione integrata e' effettuata
dall'Autorita' competente per la VAS e si conclude con un unico
provvedimento.»;
f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: «13-bis.1. Il
Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31
dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attivita'
di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana
dell'area interessata dagli inter- venti, nonche' delle altre
attivita' di cui al comma 3, che e' approvato con proprio
provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli
interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di
Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi e'
effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma
nonche' di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio
provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle
Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per
cento.
13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del soggetto
attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione
del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli
interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione
dei progetti del suddetto programma, nonche' qualora sia messo a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti
dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di
regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato
un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di
perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina
di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio,
ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o
provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei
progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle societa' in
controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre
amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto
attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di
gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita
la cabina di regia, puo' proporre la revoca dell'incarico di Soggetto
attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la
contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;
g) dopo il comma 13-quater e' aggiunto il seguente:
«13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del comprensorio
BagnoliCoroglio, in ragione della loro particolare complessita' e
della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi
tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in
particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, nonche' le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione
previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021. ».
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il soggetto attuatore di cui
all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, consegna al nuovo Commissario il quadro degli interventi gia'
realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione
del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di
finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' delle
criticita' emerse nella realizzazione degli interventi previsti.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 33, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 33. (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli - Coroglio). - 1. Attengono alla tutela
dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
s) della Costituzione nonche' ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m)
della Costituzione le disposizioni finalizzate alla
bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree
di rilevante interesse nazionale contenute nei commi
seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni
relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al
trasferimento delle aree, nonche' al procedimento di
formazione, approvazione e attuazione del programma di
riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana,
finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione
delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al
superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla
dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a
rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno
l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione,
realizzazione e gestione unitaria degli interventi di
bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi
certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarieta' ed
adeguatezza le funzioni amministrative relative al
procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo
Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo
comunque la partecipazione degli enti territoriali
interessati alle determinazioni in materia di governo del
territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle
quali si applicano le disposizioni del presente articolo
sono individuate con deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei ministri
partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In
relazione a ciascuna area di interesse nazionale cosi'
individuata e' predisposto uno specifico programma di
risanamento ambientale e un documento di indirizzo
strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in
particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in
sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione
urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta'
pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere
infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e
dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e
marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli
interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno
finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte
di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse
previste a legislazione vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del
programma di risanamento ambientale e del documento di
indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al
precedente comma 3, sono preposti un Commissario
straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia
e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili
procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle
modalita' per lo svolgimento delle operazioni necessarie
per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e
comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in
armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque,
nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia
per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto
tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione,
di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il presidente della regione interessata.
Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli
interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli
privati da effettuare nell'area di rilevante interesse
nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di cui ai
commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si
fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei
principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso
compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di
risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le
risorse disponibili a legislazione vigente per la parte
pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di
realizzazione delle opere infrastrutturali. In via
straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad
evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini
previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad
esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di
cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al
medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore,
secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di
Governo la proposta di programma di risanamento ambientale
e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo
specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base
dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui
all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006, da uno studio di fattibilita' territoriale e
ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e
dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonche' da
un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilita'
degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle
fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del
programma. La proposta di programma e il documento di
indirizzo strategico dovranno altresi' contenere la
previsione urbanistico-edilizia degli interventi di
demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e
mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili,
comprensivi di eventuali premialita' edificatorie, la
previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di
cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore
della collettivita' locale anche fuori del sito di
riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli
interventi con particolare riferimento al rispetto del
principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del
possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche
interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali
per finalita' di pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta
la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una
conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
assenso e di intesa da parte delle amministrazioni
competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il
termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale
devono essere altresi' esaminati il progetto di bonifica,
il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la
valutazione ambientale strategica e la valutazione di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un
accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio
dei ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di
legge. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipa il
Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, e' adottato dal Commissario
straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla
conclusione della conferenza di servizi o dalla
deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9,
ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli
effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le
intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento
degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni
interessate. Costituisce altresi' variante urbanistica
automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilita'
delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori. Il
Commissario straordinario del Governo vigila
sull'attuazione del programma ed esercita i poteri
sostitutivi previsti dal programma medesimo.
10-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 9
relativamente alle modalita' di approvazione del programma,
qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione
della proposta di programma, ovvero di attuazione dello
stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro
atto equivalente provenienti da un organo di un ente
territoriale interessato che, secondo la legislazione
vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il
procedimento e non sia previsto un meccanismo di
superamento del dissenso, il Commissario straordinario,
propone al Presidente del Consiglio dei ministri le
opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado
ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai
sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con il presente
provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
effetti di cui ai precedenti commi.
11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al
comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre
2025, e' individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il
Commissario e' nominato a titolo gratuito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con il predetto decreto e', inoltre, definita
la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni
commissariali, posta alle dirette dipendenze del
Commissario, composta da un contingente massimo di
personale pari a dieci unita' di livello non dirigenziale e
due unita' di livello dirigenziale non generale
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario
straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni,
con esclusione del personale docente, educativo e
amministrativo e tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di
reperimento e alla retribuzione del personale non
dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto
del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita'
di reperimento, al personale di livello dirigenziale e'
riconosciuta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Detto personale
dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a
carico esclusivo della struttura commissariale. Il
Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, puo'
altresi' nominare, dal 2022 al 2025, non piu' di due
subcommissari ai quali delegare attivita' e funzioni
proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in
possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui
gli stessi sono preposti. La remunerazione dei
sub-commissari e' stabilita nell'atto di conferimento
dell'incarico entro la misura massima, per ciascun
sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre
a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Per la struttura di supporto e per la
realizzazione degli interventi di cui al presente comma e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario, nella quale
confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli
oneri relativi alle spese di personale della struttura si
provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di
544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Commissario puo' avvalersi, per le attivita'
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle
strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del
comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, nonche', mediante convenzione, di altri
soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Il Commissario puo'
altresi' avvalersi, in relazione a specifici interventi che
richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui cio'
sia strettamente necessario per il piu' celere
conseguimento degli obiettivi del programma, di altri
Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici
e societa' a partecipazione pubblica o a controllo
pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante
la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Commissario si provvede alla conseguente
riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore
di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati
trasferiti.
12. In riferimento al predetto comprensorio il
Soggetto Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa'
in house dello Stato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30
settembre 2015, e' trasferita al Soggetto Attuatore, con
oneri a carico del medesimo, la proprieta' delle aree e
degli immobili di cui e' attualmente titolare la societa'
Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. La
trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto
Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644,
secondo comma, del codice civile. Alla procedura
fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa e'
riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato
delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato
dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della
proprieta'. Tale importo e' versato dal Soggetto Attuatore
alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, facendo
comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del
Commissario straordinario del Governo, del Soggetto
Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi
interessati, da proporre, nelle forme e con le modalita' di
cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge
di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della
predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista
finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al
fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi
necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8,
il Soggetto Attuatore e' autorizzato a emettere su mercati
regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore
a quindici anni. L'emissione degli strumenti finanziari di
cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti
relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo
23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di
trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i
diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi
compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della
societa' Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative
trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto
decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri
atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti
da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e
imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle
somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e
degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita'
indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro novanta giorni dalla
comunicazione della determinazione del valore suddetto da
parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali
obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro
aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della
bonifica.
13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per
l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio,
assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati,
nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di
valorizzazione del predetto comprensorio, anche con
riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri da lui designato e composta dal Commissario
straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e della cultura, nonche' da un
rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e
del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia
possono essere invitati a partecipare il Soggetto
Attuatore, nonche' altri organismi pubblici o privati
operanti nei settori connessi al predetto programma e
possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli
altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a
livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia
connesso con le tematiche trattate.
13.1
13.2 Ai fini della puntuale definizione della
proposta di programma di risanamento ambientale e di
rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base
degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase
consultiva le proposte del comune di Napoli, con le
modalita' e nei termini stabiliti dal Commissario
straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte
del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle
finalita' del redigendo programma di rigenerazione urbana e
alla sua sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di
Napoli puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di
servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue
eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo
si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.
13-bis. Il programma di rigenerazione urbana,
predisposto secondo le finalita' di cui al comma 3 del
presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito
della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 12 maggio 2014. Considerata la complessita' della
pianificazione e la necessita' che, ai fini della VAS,
siano previamente definiti i profili localizzativi e le
azioni che, in ragione della loro pluralita' e
contestualita', sono suscettibili di generare effetti
cumulativi e sinergici, puo' procedersi alla valutazione
integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione
integrata e' effettuata dall'Autorita' competente per la
VAS e si conclude con un unico provvedimento.
13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al
Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un
cronoprogramma relativo alle attivita' di realizzazione di
infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area
interessata dagli interventi, nonche' delle altre attivita'
di cui al comma 3, che e' approvato con proprio
provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici
giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal
Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della
realizzazione dei predetti interventi e' effettuato ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il
Commissario, in caso di mancata trasmissione del
cronoprogramma nonche' di mancato rispetto dello stesso,
dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei
compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni vigenti,
al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.
13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del
soggetto attuatore degli impegni finalizzati
all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi
stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e
provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero
nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei
progetti del suddetto programma, nonche' qualora sia messo
a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e
finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario,
informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al
soggetto attuatore interessato un termine per provvedere
non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante
inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di
regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o
l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto
attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il
potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari,
ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli
interventi, anche avvalendosi delle societa' in controllo
pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre
amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi
al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti
compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il
Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, puo'
proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore,
come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la
contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore
sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
13-ter.
13-quater. Il Commissario straordinario di Governo,
all'esito della procedura di mobilita' di cui all'articolo
1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le
attivita' di competenza del Soggetto Attuatore e assume
ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali dei lavoratori facenti capo alla societa'
Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di
fallimento.
13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del
comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro
particolare complessita' e della rilevanza strategica per
lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i
quali si applicano le procedure speciali previste in
particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' le ulteriori misure
di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II,
titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n.
77 del 2021.»
- Si riporta il testo del comma 12, dell'art. 33, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):
«Art. 33.(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli - Coroglio).
1. - 11-bis. Omissis.
12. In riferimento al predetto comprensorio il
Soggetto Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa'
in house dello Stato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30
settembre 2015, e' trasferita al Soggetto Attuatore, con
oneri a carico del medesimo, la proprieta' delle aree e
degli immobili di cui e' attualmente titolare la societa'
Bagnoli Futura S.p.a. in stato di fallimento. La
trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto
Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644,
secondo comma, del codice civile. Alla procedura
fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa e'
riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato
delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato
dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della
proprieta'. Tale importo e' versato dal Soggetto Attuatore
alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, facendo
comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del
Commissario straordinario del Governo, del Soggetto
Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi
interessati, da proporre, nelle forme e con le modalita' di
cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge
di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della
predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista
finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al
fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi
necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8,
il Soggetto Attuatore e' autorizzato a emettere su mercati
regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore
a quindici anni. L'emissione degli strumenti finanziari di
cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti
relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo
23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di
trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i
diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi
compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della
societa' Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative
trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto
decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri
atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti
da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e
imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle
somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e
degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita'
indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro novanta giorni dalla
comunicazione della determinazione del valore suddetto da
parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali
obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro
aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della
bonifica.
Omissis.».
- Il testo del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e
g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 6 febbraio 2012, n. 30.