Art. 42
Citta' di Taranto
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 7 agosto 2012, n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole «un anno, prorogabile» sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre
2023»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e' definita la
struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali,
posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un
contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello non
dirigenziale, e una unita' di livello dirigenziale non generale
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in
relazione alle modalita' di reperimento e alla retribuzione del
personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori
ruolo del predetto personale, e' reso indisponibile, per tutta la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita'
di reperimento, al personale di livello dirigenziale e' riconosciuta
la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori
economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di
livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di
importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di
posizione. Detto per- sonale dirigenziale e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e
il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il
trattamento accessorio e' a carico esclusivo della struttura
commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente
provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che,
secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o
in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo di
superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al
Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri
relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui
al presente comma si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno
2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 7
agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 ottobre 2012, n. 171 (Disposizioni urgenti per il
risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio
della citta' di Taranto), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. Per assicurare l'attuazione degli
interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio
2012, di seguito denominato: «Protocollo», compresi quelli
individuati per un importo complessivo pari ad euro
110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012,
afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
gia' assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel
predetto Protocollo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri
oneri per la finanza pubblica, un Commissario
straordinario, di seguito denominato: «Commissario»
autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. Il Commissario resta in carica
per la durata di tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre
2023 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
e' definita la struttura di supporto per l'esercizio delle
funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del
Commissario, composta da un contingente massimo di
personale pari a cinque unita' di livello non dirigenziale,
e una unita' di livello dirigenziale non generale
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle
modalita' di reperimento e alla retribuzione del personale
non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto
del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita'
di reperimento, al personale di livello dirigenziale e'
riconosciuta la retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
titolari di incarico dirigenziale di livello non generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Detto personale
dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a
carico esclusivo della struttura commissariale. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle norme in
materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi,
dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti
da un organo di un ente territoriale interessato che,
secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere,
in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un
meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario
straordinario propone al Presidente del Consiglio dei
ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli
oneri relativi alle spese di personale della struttura
commissariale di cui al presente comma si provvede nel
limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale
previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa
Autorita' portuale. A tale fine, e' assicurato il
coordinamento fra il Commissario di cui al comma 1 ed il
commissario straordinario dell'Autorita' portuale di
Taranto.
3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel
Protocollo sono altresi' finalizzate, nel limite di 20
milioni di euro, le risorse disponibili nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012,
destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di
carattere ambientale e per la tutela del territorio contro
il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma
1 e quelle di cui al comma 3 sono trasferite alla regione
Puglia per essere destinate al Commissario, cui e'
intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la
tesoreria statale.
5. Il Commissario e' altresi' individuato quale
soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del
Programma operativo nazionale ricerca e competitivita'
dedotte nel Protocollo, e pari ad euro 30 milioni, da
utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di
programmazione negoziata, nonche' del Programma operativo
nazionale reti e mobilita', per un importo pari ad euro 14
milioni.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque
connesso, il Commissario puo' avvalersi, tramite delega di
funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto
ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza
pubblica, e puo' in ogni caso avvalersi degli uffici e
delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali,
regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il Commissario puo' altresi' avvalersi di
organismi partecipati, nei termini previsti dall'articolo
4, comma 2, del Protocollo. Alle spese di funzionamento
degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del
Protocollo si provvede nell'ambito delle risorse delle
Amministrazioni sottoscrittrici gia' disponibili a
legislazione vigente.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi
2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui
all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, possono essere concessi, secondo i criteri e le
modalita' previsti dallo stesso articolo 57, anche per gli
interventi di ambientalizzazione e riqualificazione
ricompresi nell'area definita del Sito di interesse
nazionale di Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo
istituito con l'articolo 1, comma 1110, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' destinata una quota di risorse
fino ad un massimo di 70 milioni di euro.».