Art. 42 
 
                          Citta' di Taranto 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge  7  agosto  2012,  n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  2012,  n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le  parole  «un  anno,  prorogabile»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre
2023»; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e'  definita   la
struttura di supporto per l'esercizio delle  funzioni  commissariali,
posta  alle  dirette  dipendenze  del  Commissario,  composta  da  un
contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello  non
dirigenziale, e una  unita'  di  livello  dirigenziale  non  generale
appartenenti  ai  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.  Si  applica,  in
relazione alle modalita'  di  reperimento  e  alla  retribuzione  del
personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto  del  collocamento  fuori
ruolo del predetto personale, e' reso  indisponibile,  per  tutta  la
durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un  numero  di  posti  nella
dotazione organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette  modalita'
di reperimento, al personale di livello dirigenziale e'  riconosciuta
la  retribuzione  di  posizione  in  misura  equivalente  ai   valori
economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale  di
livello non generale della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' un'indennita' sostitutiva della  retribuzione  di  risultato,
determinata  con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  di
importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di
posizione.  Detto  per-  sonale  dirigenziale  e'  posto,  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico  e
il  trattamento  economico   fondamentale   dell'amministrazione   di
appartenenza,  che  resta  a  carico  della   medesima,   mentre   il
trattamento  accessorio  e'  a  carico  esclusivo   della   struttura
commissariale. La struttura cessa  alla  scadenza  dell'incarico  del
Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni  disposizione  di
legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
delle norme in materia ambientale, di cui al  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea.
In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro  atto  equivalente
provenienti da un organo di un  ente  territoriale  interessato  che,
secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto  o
in parte il  procedimento,  e  non  sia  previsto  un  meccanismo  di
superamento del dissenso, il  Commissario  straordinario  propone  al
Presidente del Consiglio dei ministri  le  opportune  iniziative.  Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
12  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108.  Agli  oneri
relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui
al presente comma si provvede nel limite di 28.908  euro  per  l'anno
2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli  anni  dal  2022  al  2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge  7
          agosto 2012, n. 129, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 ottobre 2012, n. 171 (Disposizioni urgenti  per  il
          risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio
          della citta' di Taranto), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1.  -  1.  Per  assicurare  l'attuazione  degli
          interventi previsti dal Protocollo d'intesa del  26  luglio
          2012, di seguito denominato: «Protocollo», compresi  quelli
          individuati  per  un  importo  complessivo  pari  ad   euro
          110.167.413  dalle  delibere  CIPE  del  3   agosto   2012,
          afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
          gia'  assegnate  alla  regione  Puglia  e  ricomprese   nel
          predetto  Protocollo,  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e'
          nominato, senza diritto ad alcun  compenso  e  senza  altri
          oneri   per   la   finanza   pubblica,    un    Commissario
          straordinario,   di   seguito   denominato:   «Commissario»
          autorizzato ad esercitare i poteri di cui  all'articolo  13
          del decreto-legge 25 marzo 1997,  n.  67,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  maggio  1997,  n.  135,  e
          successive modificazioni. Il Commissario  resta  in  carica
          per la durata di tre anni, prorogabili sino al 31  dicembre
          2023 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del  mare.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          transizione ecologica,  da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          e' definita la struttura di supporto per l'esercizio  delle
          funzioni commissariali, posta alle dirette  dipendenze  del
          Commissario,  composta  da  un   contingente   massimo   di
          personale pari a cinque unita' di livello non dirigenziale,
          e  una  unita'  di  livello   dirigenziale   non   generale
          appartenenti ai ruoli delle  amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con esclusione del  personale  docente,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
          istituzioni scolastiche.  Si  applica,  in  relazione  alle
          modalita' di reperimento e alla retribuzione del  personale
          non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter  del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.  All'atto
          del collocamento fuori ruolo  del  predetto  personale,  e'
          reso indisponibile, per tutta la  durata  del  collocamento
          fuori ruolo, un numero di posti  nella  dotazione  organica
          dell'amministrazione di provenienza equivalente  dal  punto
          di vista finanziario. Ferme restando le predette  modalita'
          di reperimento, al personale  di  livello  dirigenziale  e'
          riconosciuta  la  retribuzione  di  posizione   in   misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          titolari di incarico dirigenziale di livello  non  generale
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   nonche'
          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata    con    provvedimento     del     Commissario
          straordinario, di importo non superiore  al  50  per  cento
          della   retribuzione   di   posizione.   Detto    personale
          dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
          della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  posizione  di
          comando, distacco, fuori ruolo  o  altro  analogo  istituto
          previsto dai rispettivi ordinamenti, e  conserva  lo  stato
          giuridico   e   il   trattamento   economico   fondamentale
          dell'amministrazione di appartenenza, che  resta  a  carico
          della medesima,  mentre  il  trattamento  accessorio  e'  a
          carico  esclusivo   della   struttura   commissariale.   La
          struttura   cessa   alla   scadenza    dell'incarico    del
          Commissario.  Il  Commissario  opera  in  deroga  ad   ogni
          disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
          il rispetto  delle  disposizioni  del  codice  delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  delle  norme  in
          materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152,  del  codice  dei  beni  culturali  e   del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n.  42,  nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di  dissensi,
          dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente  provenienti
          da un organo  di  un  ente  territoriale  interessato  che,
          secondo la legislazione vigente, sia idoneo  a  precludere,
          in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto  un
          meccanismo di  superamento  del  dissenso,  il  Commissario
          straordinario  propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri le opportune iniziative. Si applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di  cui  all'articolo  12  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108.  Agli
          oneri relativi alle  spese  di  personale  della  struttura
          commissariale di cui al  presente  comma  si  provvede  nel
          limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per
          ciascuno  degli   anni   dal   2022   al   2023,   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale
          previsti dal Protocollo con  oneri  propri  della  relativa
          Autorita'  portuale.  A  tale  fine,   e'   assicurato   il
          coordinamento fra il Commissario di cui al comma  1  ed  il
          commissario  straordinario   dell'Autorita'   portuale   di
          Taranto. 
                3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel
          Protocollo sono altresi'  finalizzate,  nel  limite  di  20
          milioni di euro, le  risorse  disponibili  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare  per  l'esercizio  finanziario  2012,
          destinate a trasferimenti alle regioni  per  interventi  di
          carattere ambientale e per la tutela del territorio  contro
          il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
                4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma
          1 e quelle di cui al comma 3 sono trasferite  alla  regione
          Puglia  per  essere  destinate  al  Commissario,   cui   e'
          intestata apposita contabilita' speciale aperta  presso  la
          tesoreria statale. 
                5.  Il  Commissario  e'  altresi'  individuato  quale
          soggetto  attuatore  per  l'impiego   delle   risorse   del
          Programma  operativo  nazionale  ricerca  e  competitivita'
          dedotte nel Protocollo, e  pari  ad  euro  30  milioni,  da
          utilizzare mediante gli ordinari ed i  nuovi  strumenti  di
          programmazione negoziata, nonche' del  Programma  operativo
          nazionale reti e mobilita', per un importo pari ad euro  14
          milioni. 
                6. Per la realizzazione degli interventi  di  cui  ai
          commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque
          connesso, il Commissario puo' avvalersi, tramite delega  di
          funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto
          ad alcun compenso  e  senza  altri  oneri  per  la  finanza
          pubblica, e puo' in ogni  caso  avvalersi  degli  uffici  e
          delle strutture  di  amministrazioni  pubbliche,  centrali,
          regionali  e  locali,  nell'ambito  delle  risorse   umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.  Il  Commissario  puo'  altresi'   avvalersi   di
          organismi partecipati, nei termini  previsti  dall'articolo
          4, comma 2, del Protocollo.  Alle  spese  di  funzionamento
          degli organismi di cui  al  comma  1  dell'articolo  4  del
          Protocollo si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  delle
          Amministrazioni   sottoscrittrici   gia'   disponibili    a
          legislazione vigente. 
                7. Ai fini dell'attuazione del presente  articolo  si
          applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  commi
          2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29  dicembre  2010,
          n. 225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni. 
                8.  I  finanziamenti  a  tasso   agevolato   di   cui
          all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,
          n. 83, possono essere concessi,  secondo  i  criteri  e  le
          modalita' previsti dallo stesso articolo 57, anche per  gli
          interventi   di   ambientalizzazione   e   riqualificazione
          ricompresi  nell'area  definita  del  Sito   di   interesse
          nazionale di Taranto. A tale fine,  nell'ambito  del  Fondo
          istituito con l'articolo 1,  comma  1110,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e' destinata una  quota  di  risorse
          fino ad un massimo di 70 milioni di euro.».