Art. 43
Potenziamento della struttura del Commissario
unico per la bonifica delle discariche abusive
1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «ivi inclusi i membri della
Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite le seguenti:
«eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario
unico ai sensi del comma 3-bis»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le funzioni e le attivita' del Commissario unico di cui
al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli
interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei
siti contaminati di competenza regionale, nonche' su richiesta del
Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei
siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli
interventi per i quali sono stati gia' previsti finanziamenti a
legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative
risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
viene predisposto un elenco dei siti con priorita' di intervento che
saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.»;
c) al comma 3, le parole «dodici unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «quindici unita'»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi di subcommissari,
fino al numero massimo di tre, individuati tra i componenti della
struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di
specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun
subcommissario e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a
30.000 euro annui. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui».
2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari a 324.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141 (Misure urgenti per il
rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE
sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui
all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare le
procedure d'infrazione in materia ambientale). - 1. Il
Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma
2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la
realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di
condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2
dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione
europea n. 2003/2077, puo' avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea
vigente, di societa' in house delle amministrazioni
centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando
le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si
avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di
cui al comma 3 eccetto i subcommissari eventualmente
individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis,
puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore
mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette
convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare.
1-bis. Le funzioni e le attivita' del Commissario
unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle
singole regioni agli interventi di bonifica o messa in
sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di
competenza regionale, nonche' su richiesta del Ministero
della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei
siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai
soli interventi per i quali sono stati gia' previsti
finanziamenti a legislazione vigente con contestuale
trasferimento delle relative risorse da parte degli enti
richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene
predisposto un elenco dei siti con priorita' di intervento
che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario
unico.
2. Il Commissario unico di cui al comma 1, scelto nei
ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in
carica per un triennio ed e' collocato in posizione di
comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi
ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, in
aspettativa o in comando e' reso indisponibile, per tutta
la durata del collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in
comando, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto
di vista finanziario. Al predetto Commissario e'
corrisposto in aggiunta al trattamento economico
fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di
appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei
risultati conseguiti, determinato nella misura e con le
modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere
sulle risorse assegnate per la realizzazione degli
interventi.
3. Il Commissario unico di cui al comma 1 si avvale
altresi' di una struttura di supporto composta da non piu'
di quindici unita' di personale in posizione di comando,
fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2,
e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti
dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche
e in materia di affidamento dei contratti pubblici in
ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela
ambientale attribuiti dall'ordinamento. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta
la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario
unico.
3-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi di
subcommissari, fino al numero massimo di tre, individuati
tra i componenti della struttura di supporto di cui al
comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe
definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 30.000
euro annui. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro
annui.
4. Sulla base di una specifica convenzione, il
Commissario unico di cui al comma 1, unitamente alla
struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze
operative e per il funzionamento della struttura, ivi
compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al
comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al
2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione
degli interventi.
6. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura
e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonche' degli ulteriori
interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il
sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che
subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive
del Commissario unico nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, il quale
cessa dal proprio incarico alla data di nomina del nuovo
Commissario.
7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016,
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 e' inserito il
seguente:
"8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a
un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e
al numero degli interventi sostitutivi, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe
definite dal Commissario unico e per i quali si applica la
disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del
quadro economico degli interventi. Con il medesimo
procedimento di cui al primo periodo si provvede
all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari".».