Art. 43 bis
Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di
somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato
1. L'importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei
deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021
sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione
dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio 2021, al Fondo per la
ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.
2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a destinare
le risorse di cui al comma 1 del presente articolo e quelle gia'
versate nella contabilita' speciale ai sensi del comma 412
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al
finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero
del tessuto socioeconomico delle aree colpite dagli eventi sismici,
da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli
interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a 5
milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 puo' essere destinata
agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi
medesimi.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016):
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata
necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la
ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200
milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonche' per
le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34,
comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini
della realizzazione di interventi per la ricostruzione e
ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice
commissari sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle
risorse trasferite dal Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale
45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato
dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.
389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1°
settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto
delle procedure previste all'interno di protocolli di
intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti
a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri
solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato
dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e'
integrato da un rappresentante designato dal Commissario
straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni
per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi
pubblici, sulla base del quadro delle esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio
nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,
n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste
soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate
mediante il numero solidale 45500, si applica quanto
previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della legge 13
maggio 1999, n. 133.
7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.
133, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e
gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5
luglio 2000".».
- Si riporta il testo del comma 412 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178(Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1. - 1. - 411. Omissis.
412. L'importo di 40 milioni di euro, quota parte
della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei
deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6
novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di
previsione dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio 2020,
al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario del Governo
per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2020. Il presente comma entra in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
Omissis.».
- Il riferimento all'articolo 1, del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 20-bis.