Art. 43 ter
Modifica all'articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n.
8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
1. Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal
1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di
cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emer- genza del
COVID-19" ».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18-quater del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18-quater (Credito d'imposta per investimenti
nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi
sismici). - 1. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria,
Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi
dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge n. 189 del 2016 (91), il credito d'imposta di
cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, fino al 31 dicembre 2021 e'
attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi
imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per
cento per le piccole imprese.
2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
3. La disposizione di cui al comma 1 del presente
articolo e' notificata, a cura del Ministero dello sviluppo
economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino
al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1
si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dalla comunicazione della Commissione europea C
(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9
milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».