Art. 43 quater
Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal
disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria
1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «, nel termine di trenta giorni»
fino a: «sessanta giorni,» sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il
livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi gia'
inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di
adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete
ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di
ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli
accordi di programma gia' sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' gli altri
programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati
dal Commissario ad acta anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessita'
degli interventi, il Commissario ad acta puo' nominare esperti
individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata
mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed
elevata professionalita', nel rispetto delle previsioni del quadro
economico generale degli interventi».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181(Misure urgenti per il
rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e
per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a
statuto ordinario) come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Appalti, servizi e forniture per gli enti
del Servizio sanitario della regione Calabria, programma
operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e
progetti di edilizia sanitaria). - 1. Il Commissario ad
acta di cui all'articolo 1, provvede in via esclusiva
all'espletamento delle procedure di approvvigionamento
avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione
aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione
messi a disposizione dalla societa' CONSIP S.p.A.
nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa
convenzione, dalla centrale di committenza della regione
Calabria o di centrali di committenza delle regioni
limitrofe, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi
e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni
caso, la facolta' di avvalersi del Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per la
Sicilia-Calabria. Nell'espletamento di tale funzione il
Commissario ad acta puo' delegare ai Commissari
straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le
procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel
rispetto delle medesime disposizioni. Agli affidamenti di
appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati
ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e
di sostituzione che il commissario ad acta puo' esercitare
in relazione al singolo affidamento.
2. Il Commissario ad acta adotta il Piano triennale
straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento
tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera
e della rete territoriale della Regione, gia' previsto
dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60.
3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai
sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
qualunque sia *il livello di progettazione raggiunto,
compresi gli interventi gia' inseriti nel Piano triennale
straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento
tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera
e della rete territoriale, comprensivo del Programma di
ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli
interventi inseriti negli accordi di programma gia'
sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della
salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche
avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa
- Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione
alla complessita' degli interventi, il Commissario ad acta
puo' nominare esperti individuati all'esito di una
selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico
tra persone di comprovata esperienza ed elevata
professionalita', nel rispetto delle previsioni del quadro
economico generale degli interventi.».