Art. 44
Disposizioni concernenti la societa' Alitalia
in amministrazione straordinaria
1. Il fondo di cui all'articolo 11-quater, comma 9, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, puo' essere utilizzato, nei
limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il rimborso degli
indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati nonche'
voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria,
anche non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'indennizzo e' erogato nell'ipotesi in cui non sia garantito al
contraente un analogo servizio di trasporto ed e' quantificato in
misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il
Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento
all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e all'Alitalia
Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla
base di specifica richiesta dei Commissari straordinari che
quantifica l'ammontare complessivo dei titoli, voucher o analoghi
titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 11-quater, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 11-quater (Disposizioni in materia di Alitalia
- Societa' Aerea Italiana S.p.a.). - 1. All'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020,
n. 2, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2021".
2. Nelle more della decisione della Commissione
europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche'
della conseguente modifica del programma in corso di
esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo,
l'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia
Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono
autorizzate alla prosecuzione dell'attivita' di impresa,
compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente
perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, comma 1,
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
3. A seguito della decisione della Commissione
europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del
decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformita' al piano
industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia -
Societa' Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner
S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche
mediante trattativa privata, al trasferimento, alla
societa' di cui al citato articolo 79, dei complessi
aziendali individuati nel piano e pongono in essere le
ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano
industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno
2021, n. 99, dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge n. 137 del 2019, come da ultimo modificato
dal comma 1 del presente articolo, al trasferimento dei
complessi aziendali che risultino incompatibili con il
piano integrato o modificato tenendo conto della decisione
della Commissione europea.
4. Il programma della procedura di amministrazione
straordinaria e' immediatamente adeguato dai commissari
straordinari alla decisione della Commissione europea di
cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge
n. 18 del 2020; i commissari straordinari possono procedere
all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di
cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli
previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si
computa dalla data di modifica, possono essere adottate
anche dopo la scadenza del termine del primo programma
autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa
privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di
essi, perimetrati in coerenza con la decisione della
Commissione europea. Il programma predisposto e adottato
dai commissari straordinari in conformita' al piano
industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e
alla decisione della Commissione europea si intende ad ogni
effetto autorizzato. E' parimenti autorizzata la cessione
diretta alla societa' di cui all'articolo 79, comma 4-bis,
del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del
ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata
dalla societa' in conformita' alla decisione della
Commissione europea. A seguito della cessione totale o
parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot
aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti
al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli
aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n.
95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. E' altresi'
autorizzata l'autonoma cessione, anche antecedentemente
alla modifica del programma, del marchio «Alitalia», da
effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di
esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di
operatore aereo, individuati tramite procedura di gara che,
nel rispetto delle diposizioni europee, anche in materia
antitrust, garantisca la concorrenzialita' delle offerte e
la valorizzazione del marchio. La stima del valore dei
complessi oggetto della cessione puo' essere effettuata
tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato
dall'organo commissariale, previo parere del comitato di
sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni
dalla richiesta. A seguito della decisione della
Commissione europea il Ministero dell'economia e delle
finanze sottoscrive l'aumento di capitale della societa' di
cui al citato articolo 79, comma 4-bis.
5. Il programma di cui al comma 4 del presente
articolo puo' essere autorizzato, in quanto coerente con il
piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di
affidabilita' del piano industriale previste dall'articolo
63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
che potranno non essere effettuate dall'amministrazione
straordinaria in quanto assorbite dalla positiva
valutazione da parte della Commissione europea del piano
medesimo.
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali,
i Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria possono procedere, anche in
deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli
oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa di ciascuno dei rami del compendio
aziendale nonche' di tutti i costi di funzionamento della
procedura che potranno essere antergati ad ogni altro
credito.
7. I Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa'
Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina
in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a
sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o
periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da
entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento
nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non
risultino piu' funzionali alla procedura.
8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti
dalla decisione della Commissione europea di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del
2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A
far data dal decreto di revoca dell'attivita' d'impresa
dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e
dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria, che potra' intervenire a seguito
dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di
cui al programma autorizzato, l'amministrazione
straordinaria prosegue con finalita' liquidatoria, i cui
proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento
in prededuzione dei crediti verso lo Stato.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire
l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, nonche' di
voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione
straordinaria in conseguenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento
dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e'
erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia
garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed
e' quantificato in misura pari all'importo del titolo di
viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al
trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.
e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria delle risorse sulla base di specifica
richiesta dei commissari che dia conto dei presupposti di
cui al presente comma. I commissari provvedono mensilmente
alla trasmissione al Ministero di un rendiconto delle somme
erogate ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
9-bis. Anche ai fini della salvaguardia dei livelli
occupazionali e del reintegro dei servizi esternalizzati,
quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza a
terra e di manutenzione, il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari
competenti sull'attuazione del piano industriale e sul
programma di investimenti della societa' di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sullo stato delle relazioni industriali
e sugli aumenti di capitale deliberati. In sede di prima
applicazione il Ministro riferisce entro il 31 marzo
2022.».