Art. 44 bis
Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure
della gestione commissariale di liquidazione di societa' pubbliche
1. Al fine di accelerare le procedure della gestione commissariale
di liquidazione di societa' pubbliche, all'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:
«132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di
liquidazione della societa' di cui al comma 126 del presente
articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del
bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie
il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per
la liquidazione della societa' di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni
socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attivita'
liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente a un
prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi
e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo
alla societa', ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il
Commissario straordinario per la liquidazione della societa' di cui
al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, entro il
28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle altre amministrazioni socie l'avanzo di liquidazione
derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa societa',
con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di
natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo,
pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi
e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo
periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021,
sorti in capo alla societa' di cui al medesimo articolo 14, comma 2,
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, sono trasferiti alla societa' Fintecna
Spa o a diversa societa' da questa interamente partecipata entro il
30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni posti in essere per il
trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono
esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione
di tasse. La societa' trasferitaria procede alla liquidazione delle
posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto
di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresi' nei
contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti
giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla
societa' Fintecna Spa o a diversa societa' da questa interamente
partecipata costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia
al patrimonio della societa' trasferitaria, sia ai patrimoni separati
ad essa trasferiti in virtu' di specifiche disposizioni legislative.
La societa' trasferitaria non risponde in alcun modo con il proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti
giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e
processuale, trasferiti al patrimonio separato di cui al sesto
periodo, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di
tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere
alla societa' Fintecna Spa o alla diversa societa' da questa
interamente partecipata per la liquidazione dei rapporti giuridici
trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque
complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere
sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei
rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali trasferiti al
patrimonio separato, la societa' trasferitaria procede al versamento
delle eventuali somme attive al Ministero dell'economia e delle
finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla citta'
metropolitana di Milano e alla camera di commercio di Milano Monza
Brianza Lodi, per ciascuno in proporzione alla partecipazione al
capitale della societa' di cui al primo periodo del presente comma.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
132-ter. All'articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23
dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo e' soppresso. All'articolo
7-sexies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 2 e'
abrogato»;
b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati.
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle
attivita' funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della
societa' Fintecna Spa, ferma restando l'autonomia finanziaria e
operativa della societa', alla stessa non si applicano i vincoli e
gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti
dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento
dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».