Art. 63. 
                 La designazione e la concentrazione 
 
    1. Per tutti gli altri incarichi di partito e per la designazione
a cariche pubbliche si  procede  con  deliberazioni  degli  organismi
politici competenti,  assunte  a  maggioranza  di  voti  e  con  voto
segreto. 
    2. In caso di pluralita' di circoli e di federazioni nel medesimo
ambito territorio, ciascun circolo o federazione avanza una  proposta
sulla quale decide l'istanza superiore. 
    3. E' da evitare la concentrazione di piu' incarichi di partito e
istituzionali su singole/i compagne/i. 
    4. Dinanzi a fenomeni di concentrazione, dovranno intervenire gli
organismi di garanzia che, a  fronte  del  rifiuto  di  rinunciare  a
incarichi di pari livello, faranno decadere le/gli  interessate/i  da
quelli di partito. 
    5. Le segreterie  devono  essere  costituite  in  maggioranza  da
compagne/i non impegnate/i a livello istituzionale di pari livello. 
    6. Sono incompatibili gli incarichi  istituzionali  di  carattere
esecutivo con i compiti esecutivi a livello di partito.