Art. 63. La designazione e la concentrazione 1. Per tutti gli altri incarichi di partito e per la designazione a cariche pubbliche si procede con deliberazioni degli organismi politici competenti, assunte a maggioranza di voti e con voto segreto. 2. In caso di pluralita' di circoli e di federazioni nel medesimo ambito territorio, ciascun circolo o federazione avanza una proposta sulla quale decide l'istanza superiore. 3. E' da evitare la concentrazione di piu' incarichi di partito e istituzionali su singole/i compagne/i. 4. Dinanzi a fenomeni di concentrazione, dovranno intervenire gli organismi di garanzia che, a fronte del rifiuto di rinunciare a incarichi di pari livello, faranno decadere le/gli interessate/i da quelli di partito. 5. Le segreterie devono essere costituite in maggioranza da compagne/i non impegnate/i a livello istituzionale di pari livello. 6. Sono incompatibili gli incarichi istituzionali di carattere esecutivo con i compiti esecutivi a livello di partito.