Art. 64. 
             Le candidature e gli eletti: norme generali 
 
    1. La definizione delle candidature relative a ogni livello della
rappresentanza istituzionale deve perseguire l'obiettivo di  eleggere
donne e uomini in termini paritari. La designazione dovra'  avvenire,
nel rispetto del pluralismo interno, senza distinzione di  sesso,  di
orientamento  sessuale,  di  etnia,  di  lingua,  di  religione,   di
condizioni personale e sociale con votazione democratica  su  singole
candidature o su liste, su proposte o  su  autocandidature  da  parte
dell'organismo dirigente del livello corrispondente. 
    2. La/Il candidata/o anche se non  iscritta/o  al  Partito  della
rifondazione comunista - Sinistra europea e da questo sostenuta/o non
puo'   svolgere   la   campagna   elettorale   in   modo    contrario
all'impostazione stabilita dal partito ed e' tenuta/o a rispondere ai
requisiti  previsti  dal  presente  articolo.  A  tale  fine   verra'
concordato un impegno. 
    3. Le/Gli elette/i debbono: 
      conformarsi rigorosamente agli orientamenti del partito  ed  al
regolamento del gruppo nell'esercizio del loro mandato; 
      versare al partito una quota dell'indennita' di carica  e  ogni
emolumento percepito  in  forza  del  loro  mandato  sulla  base  dei
regolamenti di cui all'art. 71, primo e secondo comma.