Art. 64. Le candidature e gli eletti: norme generali 1. La definizione delle candidature relative a ogni livello della rappresentanza istituzionale deve perseguire l'obiettivo di eleggere donne e uomini in termini paritari. La designazione dovra' avvenire, nel rispetto del pluralismo interno, senza distinzione di sesso, di orientamento sessuale, di etnia, di lingua, di religione, di condizioni personale e sociale con votazione democratica su singole candidature o su liste, su proposte o su autocandidature da parte dell'organismo dirigente del livello corrispondente. 2. La/Il candidata/o anche se non iscritta/o al Partito della rifondazione comunista - Sinistra europea e da questo sostenuta/o non puo' svolgere la campagna elettorale in modo contrario all'impostazione stabilita dal partito ed e' tenuta/o a rispondere ai requisiti previsti dal presente articolo. A tale fine verra' concordato un impegno. 3. Le/Gli elette/i debbono: conformarsi rigorosamente agli orientamenti del partito ed al regolamento del gruppo nell'esercizio del loro mandato; versare al partito una quota dell'indennita' di carica e ogni emolumento percepito in forza del loro mandato sulla base dei regolamenti di cui all'art. 71, primo e secondo comma.