Art. 65. Le cariche elettive regionali, nazionali ed europee 1. Le cariche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed europee non sono cumulabili, ad eccezione di chi svolge la funzione di segretaria/o nazionale del partito. 2. Nel rispetto del vincolo di maggioranza sulle alleanze e le scelte politiche approvate dagli organismi dirigenti, nelle cariche elettive vanno valorizzate le pluralita' delle esperienze e delle soggettivita' interne al partito e di quelle esterne che collaborano con esso. 3. Non puo' essere ricandidata/o, fatto salvo chi svolge la funzione di segretaria/o nazionale, chi ha ricoperto i seguenti incarichi istituzionali per un numero di anni consecutivi equivalenti a due mandati interi: parlamentare europea/o, deputata/o, senatrice/ore, consigliera/e regionale e chi ha svolto funzioni di governo nazionale, regionale, provinciale e comunale in citta' capoluogo di provincia. 4. Con voto espresso sul singolo caso della maggioranza dei tre quinti delle/dei componenti, l'organismo deputato ad approvare le liste puo' stabilire singole eccezioni al precedente vincolo.