Art. 65. 
         Le cariche elettive regionali, nazionali ed europee 
 
    1. Le cariche nelle assemblee elettive  regionali,  nazionali  ed
europee non sono cumulabili, ad eccezione di chi svolge  la  funzione
di segretaria/o nazionale del partito. 
    2. Nel rispetto del vincolo di maggioranza sulle  alleanze  e  le
scelte politiche approvate dagli organismi dirigenti,  nelle  cariche
elettive vanno valorizzate le pluralita'  delle  esperienze  e  delle
soggettivita' interne al partito e di quelle esterne che  collaborano
con esso. 
    3. Non puo' essere  ricandidata/o,  fatto  salvo  chi  svolge  la
funzione di segretaria/o  nazionale,  chi  ha  ricoperto  i  seguenti
incarichi istituzionali per un numero di anni consecutivi equivalenti
a   due   mandati   interi:   parlamentare   europea/o,   deputata/o,
senatrice/ore, consigliera/e regionale e chi ha  svolto  funzioni  di
governo  nazionale,  regionale,  provinciale  e  comunale  in  citta'
capoluogo di provincia. 
    4. Con voto espresso sul singolo caso della maggioranza  dei  tre
quinti delle/dei componenti, l'organismo  deputato  ad  approvare  le
liste puo' stabilire singole eccezioni al precedente vincolo.