Art. 67. Le candidature al Parlamento nazionale ed europeo 1. Per le candidature al Parlamento nazionale, i Comitati politici federali, ove esistenti, sulla base delle indicazioni del Comitato politico nazionale e del Comitato politico regionale, formulano le varie proposte. 2. Per le candidature al Parlamento nazionale, ove non esista il Comitato politico federale, il Comitato politico regionale, sulla base delle indicazioni del Comitato politico nazionale, formula le varie proposte. 3. Per le candidature al Parlamento europeo, la Direzione nazionale approva le liste su proposta dei Comitati politici regionali interessati alle singole circoscrizioni.