Art. 41 
 
Disposizioni transitorie delle modifiche  al  decreto  legislativo  4
                          marzo 2010, n. 28 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano  a  decorrere
dal 30 giugno 2023. 
  2. Gli  organismi  di  mediazione  iscritti  nel  registro  di  cui
all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n.  180,  se
intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti,  entro  il  30  aprile
2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari
di  giustizia  del  Ministero  della   giustizia,   corredata   dalla
documentazione  attestante  l'adeguamento   ai   requisiti   previsti
dall'articolo  16,  come  modificato  dall'articolo  7  del  presente
decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi  iscritti  non  possono
essere sospesi  o  cancellati  dal  registro  per  mancanza  di  tali
requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la
sospensione degli organismi dal registro. 
  3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui  all'articolo
17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010  se  intendono  mantenere
l'iscrizione, sono tenuti, entro il  30  aprile  2023,  a  presentare
istanza al Dipartimento per gli affari  di  giustizia  del  Ministero
della   giustizia,   corredata   dalla   documentazione    attestante
l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis,  introdotto
dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il
30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano  a  decorrere
dal 30 giugno 2023. 
 
          Note all'art. 41: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 17 del decreto
          del Ministro  della  giustizia  18  ottobre  2010,  n.  180
          (Regolamento recante la determinazione dei criteri e  delle
          modalita'  di  iscrizione  e  tenuta  del  registro   degli
          organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per  la
          mediazione,   nonche'   l'approvazione   delle   indennita'
          spettanti agli organismi, ai  sensi  dell'articolo  16  del
          decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28): 
                "Art. 3. (Registro). - 1. E'  istituito  il  registro
          degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. 
                2.  Il  registro  e'  tenuto  presso   il   Ministero
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          gia' esistenti presso il Dipartimento  per  gli  affari  di
          giustizia; ne e' responsabile il direttore  generale  della
          giustizia  civile,  ovvero  persona  da  lui  delegata  con
          qualifica  dirigenziale  o  con  qualifica  di   magistrato
          nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale
          della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza,
          si puo' avvalere dell'Ispettorato  generale  del  Ministero
          della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione  del
          registro per la trattazione  degli  affari  in  materia  di
          rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione  C
          e parte ii), sezione C, il responsabile esercita  i  poteri
          di cui al  presente  decreto  sentito  il  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
                3. Il registro e' articolato in modo da contenere  le
          seguenti annotazioni: 
                  parte i): enti pubblici; 
                  sezione A: elenco dei mediatori; 
                  sezione  B:  elenco  dei  mediatori  esperti  nella
          materia internazionale; 
                  sezione  C:  elenco  dei  mediatori  esperti  nella
          materia dei rapporti di consumo; 
                parte ii): enti privati; 
                sezione A: elenco dei mediatori; 
                sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia
          internazionale; 
                sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia
          dei rapporti di consumo; 
                sezione    D:    elenco    dei    soci,    associati,
          amministratori, rappresentanti degli organismi. 
              4. Il responsabile cura il continuo  aggiornamento  dei
          dati. 
              5. La  gestione  del  registro  avviene  con  modalita'
          informatiche  che  assicurano  la  possibilita'  di  rapida
          elaborazione di dati con finalita' connessa ai  compiti  di
          tenuta di cui al presente decreto. 
              6. Gli elenchi dei mediatori sono  pubblici;  l'accesso
          alle  altre   annotazioni   e'   regolato   dalle   vigenti
          disposizioni di legge." 
                "Art. 17. (Elenco degli enti di formazione). - 1.  E'
          istituito l'elenco degli enti  di  formazione  abilitati  a
          svolgere l'attivita' di formazione dei mediatori. 
                2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito
          delle  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali   gia'
          esistenti  presso  il  Dipartimento  per  gli   affari   di
          giustizia; ne e' responsabile il direttore  generale  della
          giustizia  civile,  ovvero  persona  da  lui  delegata  con
          qualifica  dirigenziale  o  con  qualifica  di   magistrato
          nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale
          della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza,
          si puo' avvalere dell'Ispettorato  generale  del  Ministero
          della giustizia. 
                3. L'elenco e' articolato in modo da contenere almeno
          le seguenti annotazioni: 
                  parte i): enti pubblici; 
                  sezione A: elenco dei formatori; 
                  sezione B: elenco dei responsabili scientifici; 
                  parte ii): enti privati; 
                  sezione A: elenco dei formatori; 
                  sezione B: elenco dei responsabili scientifici; 
                  sezione   C:   elenco    dei    soci,    associati,
          amministratori, rappresentanti degli enti. 
                4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei
          dati. 
                5. La  gestione  dell'elenco  avviene  con  modalita'
          informatiche  che  assicurano  la  possibilita'  di  rapida
          elaborazione di dati con finalita' connessa ai  compiti  di
          tenuta di cui al presente decreto. 
                6. Gli  elenchi  dei  formatori  e  dei  responsabili
          scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni
          e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: 
                "Art. 5. (Condizione di procedibilita' e rapporti con
          il processo). -  1.  Chi  intende  esercitare  in  giudizio
          un'azione  relativa  ad  una  controversia  in  materia  di
          condominio,   diritti   reali,    divisione,    successioni
          ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
          di  aziende,  risarcimento  del   danno   derivante   dalla
          circolazione  di  veicoli  e  natanti,  da  responsabilita'
          medica e da diffamazione con il mezzo della  stampa  o  con
          altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari
          e finanziari,  e'  tenuto  preliminarmente  a  esperire  il
          procedimento di mediazione ai sensi  del  presente  decreto
          ovvero  il  procedimento  di  conciliazione  previsto   dal
          decreto legislativo 8  ottobre  2007,  n.  179,  ovvero  il
          procedimento istituito in attuazione dell'articolo  128-bis
          del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385, e successive  modificazioni,  per  le  materie  ivi
          regolate. L'esperimento del procedimento di  mediazione  e'
          condizione  di  procedibilita'  della  domanda  giudiziale.
          L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a
          pena di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non
          oltre la prima  udienza.  Il  giudice  ove  rilevi  che  la
          mediazione e' gia' iniziata, ma non si e'  conclusa,  fissa
          la successiva udienza dopo la scadenza del termine  di  cui
          all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  provvede  quando   la
          mediazione    non    e'    stata    esperita,    assegnando
          contestualmente alle parti il termine  di  quindici  giorni
          per  la  presentazione  della  domanda  di  mediazione.  Il
          presente comma non si applica alle  azioni  previste  dagli
          articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni. 
                1-bis. - 6. (Omissis).".