Art. 42 
 
Monitoraggio dei casi di  tentativo  obbligatorio  di  mediazione  ai
  sensi dell'articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  4  marzo
  2010, n. 28 
 
  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero della giustizia,  alla  luce  delle  risultanze
statistiche, verifica l'opportunita' della permanenza della procedura
di mediazione come condizione di  procedibilita'  nei  casi  previsti
dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo  2010,  n.
28.