Art. 42 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l'opportunita' della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilita' nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.