Art. 40
Modifiche al Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale
1. Al Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 703, al comma 2, dopo il quarto periodo, sono
inseriti i seguenti: «Quando una particolare disposizione di legge lo
prevede, il procuratore generale dispone che l'interessato partecipi
a distanza all'interrogatorio. Il procuratore generale puo' altresi'
autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato
e il difensore quando ne fanno richiesta.»;
b) all'articolo 717, al comma 2, dopo il secondo periodo sono
inseriti i seguenti: «Quando una particolare disposizione di legge lo
prevede, il presidente della corte di appello dispone che
l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Puo' altresi'
autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza
all'interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.».
Note all'art. 40:
- Si riporta il testo degli articoli 703 e 717, del
codice di procedura penale, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 703 (Accertamenti del procuratore generale). -
1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso
alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta
giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati
al procuratore generale presso la corte di appello
competente a normadell'articolo 701, comma 4.
2. Salvo che si sia gia' provveduto a norma
dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la
domanda, dispone la comparizione davanti a se'
dell'interessato e provvede alla sua identificazione.
Procede, altresi', all'interrogatorio dello stesso e ne
raccoglie, previa informazione sulle conseguenze,
l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al
principio di specialita'. L'interessato e' avvisato che e'
assistito da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne
uno di fiducia. L'atto e' compiuto alla necessaria presenza
del difensore cui deve essere dato avviso almeno
ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione
di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che
l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Il
procuratore generale puo' altresi' autorizzare a
partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato e
il difensore quando ne fanno richiesta. Il consenso
all'estradizione e la rinuncia al principio di specialita'
non sono validi se non sono espressi alla presenza del
difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del
principio di specialita' e' irrevocabile alle condizioni
stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis.
3. Il procuratore generale richiede alle autorita'
straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la
documentazione e le informazioni suppletive che ritiene
necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali,
la richiesta e' inoltrata direttamente dal procuratore
generale, che ne da' comunicazione al Ministro della
giustizia.
4. Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla
data in cui la domanda di estradizione gli e' pervenuta,
presenta alla corte di appello la requisitoria.
5. La requisitoria e' depositata nella cancelleria
della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose
sequestrate. La cancelleria cura la notificazione
dell'avviso del deposito alla persona della quale e'
richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale
rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro
dieci giorni, hanno facolta' di prendere visione e di
estrarre copia della requisitoria e degli atti nonche' di
esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie."
"Art. 717 (Audizione della persona sottoposta a
misura coercitiva). - 1. Quando e' stata applicata una
misura coercitiva a norma degliarticoli 714, 715 e 716, il
presidente della corte di appello, al piu' presto e
comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura
ovvero dalla convalida previstadall'articolo 716, provvede,
all'identificazione della persona, al suo interrogatorio, e
ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze
giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso
all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio
di specialita', facendone menzione nel verbale.
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti
dal comma 1, il presidente della corte di appello invita
l'interessato a nominare un difensore di fiducia
designando, in difetto di tale nomina, un difensore di
ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Gli adempimenti
di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza
del difensore, al quale e' dato avviso almeno ventiquattro
ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo
prevede, il presidente della corte di appello dispone che
l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Puo'
altresi' autorizzare l'interessato e il difensore a
partecipare a distanza all'interrogatorio quando questi ne
fanno richiesta. Il consenso all'estradizione e la rinuncia
alla garanzia del principio di specialita' non sono validi
se non sono espressi alla presenza del difensore.
2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del
principio di specialita' e' irrevocabile, salvo
l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione
esistente al momento della rinuncia.".