Art. 50
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalita' di
applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101 per le pratiche
1. All'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 2.4 le parole «1.1» e sono sostituite dalle seguenti
«2.2»;
b) ai punti 5.2 e 5.3 le parole «U235», «U238», «Th232» sono
sostituite dalle seguenti «U-235», «U-238», «Th-232»;
c) dopo il punto 8.1 e' inserito il seguente:
«8.1-bis. Per i radionuclidi il cui valore di concentrazione di
attivita' non risulti essere presente nella Tabella I-1B si dovra'
tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli
orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea. Nel caso in cui
alcuna direttiva, raccomandazione o orientamento tecnico fornito
dall'Unione europea fosse disponibile, dovra' essere utilizzato il
valore di concentrazione di attivita' piu' conservativo presente
nella Tabella I-1B.».
d) dopo il punto 8.2 sono inseriti i seguenti:
«8.2-bis. Possono essere esclusi dall'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 54 del presente decreto i rifiuti
radioattivi solidi, impiegati solo in ambito diagnostico e
terapeutico, contaminati da radionuclidi con tempi di dimezzamento
inferiore a 60 giorni, quando la concentrazione di attivita' e' pari
o inferiore al 90% dei valori riportati nella Tabella I-1B (livello
di allontanamento derivato).
8.2-ter. Per le miscele di radionuclidi presenti nei rifiuti
solidi di cui al paragrafo 8.2-bis precedente, le condizioni di
esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
54 del presente decreto sono determinate calcolando i valori per la
concentrazione di attivita' con la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove,
Ci e' l'attivita' specifica del radionuclide i nel rifiuto solido
considerato (Bq/g);
CLi-90% e' il livello di allontanamento derivato, di cui al
paragrafo 8.2-bis precedente, del radionuclide i nel materiale
(Bq/g);
n e' il numero di radionuclidi presenti nella miscela.
8.2-quater. I soggetti titolari di nulla osta devono mantenere
aggiornato un registro, conservato presso l'installazione, contenente
tutti i dati relativi agli allontanamenti dei rifiuti solidi di cui
al paragrafo 8.2-bis, in cui siano riportati almeno i seguenti dati:
1) l'elenco dei radionuclidi presenti nei rifiuti solidi;
2) l'attivita' di ciascuno dei radionuclidi alla data in cui
gli stessi rifiuti solidi sono stati allontanati definitivamente;
3) la massa dei rifiuti solidi allontanati utilizzata ai fini
della verifica dei livelli di allontanamento derivati di cui al punto
8.2-bis.
8.2-quinquies. I soggetti titolari di nulla osta devono
mantenere disponibile presso l'installazione una procedura di
allontanamento dei rifiuti solidi, di cui al punto 8.2-bis, firmata
dallo stesso titolare di nulla osta e, per la parte di competenza,
dall'esperto di radioprotezione incaricato;
8.2-sexies. I rifiuti allontanati secondo le modalita' del
punto 8.2-bis devono essere esclusivamente destinati a
termodistruzione.»;
e) al punto 8.4 le parole «al paragrafo 8.3» sono sostituite
dalle seguenti «ai paragrafi 8.2 e 8.3»;
f) al punto 9.1 le parole «Dalle condizioni per l'applicazione
delle disposizioni stabilite per le pratiche sono escluse dal computo
di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:» sono sostituite dalle seguenti: «Dalle
condizioni per l'applicazione delle disposizioni stabilite per le
pratiche sono esclusi:»;
g) nella Tabella I-1A l'intestazione e' sostituita dalla
seguente:
+======================+===========================+================+
| Radionuclide | Concentrazione | Attivita' |
+======================+===========================+================+
| | kBq/kg | Bq |
+----------------------+---------------------------+----------------+
h) alla Tabella I-1A, le righe
+-----------------+-----------------+-----------------+
|Am-242 | 1,0E-01 | 1,0E+06 |
+-----------------+-----------------+-----------------+
|Am-242 | 1,0E+03 | 1,0E+04 |
+-----------------+-----------------+-----------------+
|Am-243m* | 1,0E-01 | 1,0E+03 |
+-----------------+-----------------+-----------------+
|Tc-97 | 1,0E+02 | 1,0E+08 |
+-----------------+-----------------+-----------------+
|Sb-125 | 1,0E-01 | 1,0E+06 |
+-----------------+-----------------+-----------------+
sono sostituite dalle seguenti:
+-------------------+-----------------+-----------------+
|Am-242 | 1,0E+03 | 1,0E+06 |
+-------------------+-----------------+-----------------+
|Am-242m+* | 1,0E-01 | 1,0E+04 |
+-------------------+-----------------+-----------------+
|Am-243+* | 1,0E-01 | 1,0E+03 |
+-------------------+-----------------+-----------------+
|Tc-97 | 1,0E+02 | 1,0E+07 |
+-------------------+-----------------+-----------------+
|Sb-125* | 1,0E-01 | 1,0E+06 |
+-------------------+-----------------+-----------------+
i) nella tabella I-2:
1) nella prima e nella seconda parte le parole «I radionuclide
capostipite e I loro prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «I
radionuclidi capostipite e i loro prodotti»;
2) nella seconda parte, prima delle parole: «I radionuclidi» e'
inserita la seguente; «+»;
3) nella seconda parte, le parole: «Parent radionu» sono
sostituite con le seguenti: «Radionuclide capostipite» e la parola:
«Progeny» e' sostituita con le seguenti: «Prodotti di filiazione;
l) nella Tabella I-4:
1) le righe:
+-------------+---------------+---------------+
|Eu-150 |1,0E+01 |1,0E+06 |
+-------------+---------------+---------------+
|Eu-150 |1,0E+03 |1,0E+06 |
+-------------+---------------+---------------+
|Ta-178 |1,0E+01 |1,0E+06 |
+-------------+---------------+---------------+
|Np-236 |1,0E+03 |1,0E+07 |
+-------------+---------------+---------------+
|Np-236 |1,0E+02 |1,0E+05 |
+-------------+---------------+---------------+
sono sostituite dalle seguenti:
+-------------+---------------+---------------+
|Eu-150 (vita | | |
|breve) |1,0E+01 |1,0E+06 |
+-------------+---------------+---------------+
|Eu-150 (vita | | |
|lunga) |1,0E+03 |1,0E+06 |
+-------------+---------------+---------------+
|Ta-178 (vita | | |
|lunga) |1,0E+01 |1,0E+06 |
+-------------+---------------+---------------+
|Np-236 (vita | | |
|breve) |1,0E+03 |1,0E+07 |
+-------------+---------------+---------------+
|Np-236 (vita | | |
|lunga) |1,0E+02 |1,0E+05 |
+-------------+---------------+---------------+
2) le parole: «Rb (natural)» sono sostituite con le parole: «Rb
(naturale)»;
3) le parole «Re (natural)» sono sostituite con le parole: «Re
(naturale)»;
4) le parole: «Th natural» sono sostituite con le parole: «Th
(naturale)»;
5) le parole: «U natural» sono sostituite con le parole: «U
(naturale)»;
6) le parole: «U enriched=<20%» sono sostituite con le parole:
«U arricchito =< 20%»;
7) le parole: «U depleted» sono sostituite con le parole: «U
(impoverito)»;
m) dopo la tabella I-4, e' inserita la seguente legenda:
+---------------------------------+
| Legenda |
+-------+-------------------------+
| |assorbimento polmonare |
|S |lento |
+-------+-------------------------+
| |assorbimento polmonare |
|M |medio |
+-------+-------------------------+
| |assorbimento polmonare |
|F |veloce |
+-------+-------------------------+
n) la Tabella I-5 e' sostituita dalla seguente:
(+) I radionuclidi capostipite in equilibrio secolare con i
loro prodotti di filiazione sono di seguito elencati (l'attivita' da
prendere in considerazione e' solo quella del radionuclide
capostipite)
+=========================+=====================+
| | Prodotti di |
|Radionuclide capostipite | filiazione |
+=========================+=====================+
|Sr-90 |Y-90 |
+-------------------------+---------------------+
|Zr-93 |Nb-93m |
+-------------------------+---------------------+
|Zr-97 |Nb-97 |
+-------------------------+---------------------+
|Ru-106 |Rh-106 |
+-------------------------+---------------------+
|Ag-108m |Ag-108 |
+-------------------------+---------------------+
|Cs-137 |Ba-137m |
+-------------------------+---------------------+
|Ce-144 |Pr-144 |
+-------------------------+---------------------+
|Ba-140 |La-140 |
+-------------------------+---------------------+
| |Tl-208 (0.36), Po-212|
|Bi-212 |(0.64) |
+-------------------------+---------------------+
|Pb-210 |Bi-210, Po-210 |
+-------------------------+---------------------+
| |Bi-212, Tl-208 |
|Pb-212 |(0.36), Po-212 (0.64)|
+-------------------------+---------------------+
| |Po-218, Pb-214, |
|Rn-222 |Bi-214, Po-214 |
+-------------------------+---------------------+
| |Rn-219, Po-215, |
| |Pb-211, Bi-211, |
|Ra-223 |Tl-207 |
+-------------------------+---------------------+
| |Rn-220, Po-216, |
| |Pb-212, Bi-212, |
| |Tl-208 (0.36), Po-212|
|Ra-224 |(0.64) |
+-------------------------+---------------------+
| |Rn-222, Po-218, |
| |Pb-214, Bi-214, |
| |Po-214, Pb-210, |
|Ra-226 |Bi-210, Po-210 |
+-------------------------+---------------------+
|Ra-228 |Ac-228 |
+-------------------------+---------------------+
| |Ra-224, Rn-220, |
| |Po-216, Pb-212, |
| |Bi-212, Tl-208 |
|Th-228 |(0.36), Po-212 (0.64)|
+-------------------------+---------------------+
| |Ra-225, Ac-225, |
| |Fr-221, At-217, |
| |Bi-213, Po-213, |
|Th-229 |Pb-209 |
+-------------------------+---------------------+
| |Ra-228, Ac-228, |
| |Th-228, Ra-224, |
| |Rn-220, Po-216, |
| |Pb-212, Bi-212, |
| |Tl-208 (0.36), Po-212|
|Th-naturale* |(0.64) |
+-------------------------+---------------------+
|Th-234 |Pa-234m |
+-------------------------+---------------------+
| |Th-226, Ra-222, |
|U-230 |Rn-218, Po-214 |
+-------------------------+---------------------+
| |Th-228, Ra-224, |
| |Rn-220, Po-216, |
| |Pb-212, Bi-212, |
| |Tl-208 (0.36), Po-212|
|U-232 |(0.64) |
+-------------------------+---------------------+
|U-235 |Th-231 |
+-------------------------+---------------------+
|U-238 |Th-234, Pa-234m |
+-------------------------+---------------------+
| |Th-234, Pa-234m, |
| |U-234, Th-230, |
| |Ra-226, Rn-222, |
| |Po-218, Pb-214, |
| |Bi-214, Po-214, |
| |Pb-210, Bi-210, |
|U-naturale* |Po-210 |
+-------------------------+---------------------+
|Np-237 |Pa-233 |
+-------------------------+---------------------+
|Am-242m |Am-242 |
+-------------------------+---------------------+
|Am-243 |Np-239 |
+-------------------------+---------------------+
(*) Nel caso di Th naturale, il radionuclide capostipite e' il
Th-232; nel caso dell'U naturale il radionuclide capostipite e'
l'U-238.
Note all'art. 50:
- Si riporta l'allegato I del citato decreto
legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente
decreto:
«Allegato I
(art. 30)
DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI E MODALITA' DI APPLICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO PER LE PRATICHE
1. Criteri di non rilevanza radiologica delle pratiche
1.1. In applicazione dei principi generali di cui
all'art. 2 del presente decreto, le pratiche sono
considerate prive di rilevanza radiologica ed esentate
dalle disposizioni del decreto stesso purche' siano
soddisfatti i seguenti criteri di base:
a) la pratica sia giustificata;
b) i rischi radiologici causati agli individui dalla
pratica siano sufficientemente ridotti da risultare
trascurabili ai fini della regolamentazione;
c) la pratica sia intrinsecamente sicura senza
probabilita' apprezzabili che si verifichino situazioni che
possono condurre all'inosservanza del criterio di cui alla
lettera b).
1.2. In conformita' ai criteri di base di cui al
paragrafo 1.1, una pratica puo' essere considerata, senza
ulteriori motivazioni, priva di rilevanza radiologica, in
particolare per gli effetti di cui all'art. 54, quando, in
tutte le possibili situazioni realisticamente ipotizzabili,
la dose efficace a cui si prevede sia esposta una qualsiasi
persona del pubblico, a causa della pratica esente, sia
pari o inferiore a 10 µsv all'anno. Ai fini
dell'ottimizzazione della protezione, nelle valutazioni di
radioprotezione, si deve tenere conto non solo dell'impatto
radiologico sull'individuo rappresentativo ma anche del
numero di persone potenzialmente esposte.
Sezione I
Pratiche con materie radioattive
2. Materie radioattive
2.1. In applicazione dei criteri di non rilevanza
radiologica di cui al paragrafo 1, sono soggette alle
disposizioni del presente decreto le pratiche con materie
radioattive artificiali o con materie radioattive naturali,
trattate per le loro proprieta' radioattive, fissili o
fertili, quando per dette materie non si possa trascurare
la radioattivita' e la concentrazione.
2.2. Fatto salvo quanto diversamente disposto ai
paragrafi 5.4, 6 e 7, la radioattivita' e la concentrazione
non possono essere trascurate quando, per i radionuclidi
costituenti le materie radioattive che dette pratiche hanno
per oggetto, si verificano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) la quantita' totale di radioattivita' del
radionuclide e' uguale o superiore ai valori riportati
nella Tabella I-1A;
b) la concentrazione media del radionuclide, intesa
come rapporto tra la quantita' di radioattivita' del
radionuclide e la massa della matrice in cui essa e'
contenuta, e' uguale o superiore ai valori riportati nella
Tabella I-1A.
2.3. I valori indicati nella Tabella I-1A si applicano
al totale delle materie radioattive che sia detenuto
nell'installazione ove viene svolta la pratica.
2.4. Per i radionuclidi non riportati nella Tabella
I-1A, i valori di quantita' totale di radioattivita' e di
concentrazione di cui al paragrafo 2.2 sono rispettivamente
pari a:
a) 1•10³ Bq e 0,1 kBq/kg per i radionuclidi emettitori
di radiazioni alfa o che decadono per fissione spontanea;
b) 1•104 Bq e 1 kBq/kg per i radionuclidi diversi da
quelli di cui alla lettera a);
a meno che la quantita' totale di radioattivita' stessa
non sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni
dell'Unione Europea o di competenti organismi
internazionali.
3. Radionuclidi in equilibrio
3.1. Nel caso di radionuclidi in equilibrio con i loro
prodotti di decadimento, le quantita' di radioattivita' di
cui al paragrafo 2.2, lettera a), e le concentrazioni medie
di cui al paragrafo 2.2, lettera b) sono quelle del
radionuclide capostipite.
3.2. Nella Tabella I-2 sono riportati, con il suffisso
'*' o '+' oppure 'nat', alcuni radionuclidi in equilibrio
con i loro prodotti di decadimento ai quali si applica la
disposizione di cui al 3.1; sono fatte salve eventuali
indicazioni al riguardo da parte dell'Unione Europea o di
competenti organismi internazionali.
4. Materie radioattive costituite da miscele di
radionuclidi
4.1. Fuori dei casi di cui al paragrafo 3, ove la
pratica abbia per oggetto materie radioattive costituite da
miscele di radionuclidi, le condizioni di applicazione
previste nel paragrafo 2.2 per la quantita' di
radioattivita' e per la concentrazione sono verificate
quando sono entrambe uguali o superiori a 1:
a) la somma dei rapporti tra la quantita' di
radioattivita' di ciascun radionuclide e quella stabilita
nella Tabella I-1A;
b) la somma dei rapporti tra la concentrazione di
ciascun radionuclide e quella stabilita nella Tabella I-1A.
5. Materie radioattive naturali
5.1 Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono
considerate materie radioattive naturali l'Uranio naturale
(U nat) ed il Torio naturale (Th nat), con i loro prodotti
di decadimento, e il40 K.
5.2 L'Uranio naturale e' formato da una miscela di
U-235, con concentrazione ponderale come si trova in natura
(0,72% circa), di U-238 e dei prodotti di decadimento di
tali radioisotopi. Il Torio naturale e' formato da Th-232 e
dai relativi prodotti di decadimento. Le miscele di Uranio
contenenti U-235 in percentuale ponderale minore di quella
sopra definita sono denominate Uranio impoverito.
5.3 Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per
capostipiti dell'U nat e del Th nat devono intendersi
rispettivamente l'U-238 ed il Th-232.
5.4. Le condizioni di applicazione per le attivita'
lavorative aventi per oggetto materie radioattive naturali
in cui i radionuclidi naturali non siano, o non siano
stati, trattati per le loro proprieta' radioattive, fissili
o fertili sono fissate nell'allegato II.
6. Coltivazioni minerarie
6.1. Sono soggette alle disposizioni del presente
decreto le lavorazioni minerarie di cui all'art. 30, in cui
il minerale grezzo coltivato, nella sua composizione media,
abbia un tasso di uranio naturale e/o torio naturale uguale
o superiore all'1 per cento in peso.
7. Condizioni di applicazione per particolari pratiche
7.1 Sono soggette alle disposizioni del presente
decreto, anche per quantita' di radioattivita' o
concentrazioni inferiori ai valori stabiliti ai sensi del
paragrafo 1, le pratiche comportanti:
a) somministrazione intenzionale di materie radioattive
a persone e, per quanto riguarda la radioprotezione di
persone, ad animali a fini di diagnosi, terapia o ricerca
medica o veterinaria;
b) aggiunta intenzionale, sia direttamente che mediante
attivazione, nella produzione, manifattura ed immissione
sul mercato di materie radioattive nei prodotti di consumo
di cui all'art. 38, nei prodotti medicinali;
c) l'allontanamento e lo smaltimento nell'ambiente di
rifiuti contenenti sostanze radioattive da installazioni
soggette a notifica o autorizzazione, fatte salve le
disposizioni di cui all'art. 54;
d) il riciclo o il riutilizzo di materiali contenenti
sostanze radioattive provenienti da installazioni soggette
a notifica o autorizzazione, fatte salve le disposizioni di
cui all'art. 54.
8. Allontanamento di materiali contenenti sostanze
radioattive
8.1. Le prescrizioni ed i livelli di allontanamento
stabiliti nei provvedimenti autorizzativi di cui all'art.
54 del presente decreto sono formulati nel rispetto dei
criteri di non rilevanza radiologica delle pratiche di cui
al paragrafo 1.
8.1-bis. Per i radionuclidi il cui valore di
concentrazione di attivita' non risulti essere presente
nella Tabella I-1B si dovra' tenere conto delle direttive,
delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti
dall'Unione europea. Nel caso in cui alcuna direttiva,
raccomandazione o orientamento tecnico fornito dall'Unione
europea fosse disponibile, dovra' essere utilizzato il
valore di concentrazione di attivita' piu' conservativo
presente nella Tabella I-1B.
8.2. Le autorita' competenti al rilascio dei
provvedimenti autorizzativi stabiliscono, ai sensi del
comma 7, lettera a) dell'art. 54, per l'allontanamento di
materiali solidi livelli di allontanamento espressi in
termini di concentrazione di massa, che non devono superare
i valori riportati nella Tabella I-1B. Le autorita'
competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi
possono altresi' stabilire, tenendo conto delle
raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla
Commissione europea, livelli di allontanamento aggiuntivi,
espressi in termini di concentrazione superficiale, o
specifiche prescrizioni per la verifica dei livelli di
allontanamento.
8.2-bis. Possono essere esclusi dall'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 54 del presente decreto i
rifiuti radioattivi solidi, impiegati solo in ambito
diagnostico e terapeutico, contaminati da radionuclidi con
tempi di dimezzamento inferiore a 60 giorni, quando la
concentrazione di attivita' e' pari o inferiore al 90% dei
valori riportati nella Tabella I-1B (livello di
allontanamento derivato).
8.2-ter. Per le miscele di radionuclidi presenti nei
rifiuti solidi di cui al paragrafo 8.2-bis precedente, le
condizioni di esclusione dall'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 54 del presente decreto sono
determinate calcolando i valori per la concentrazione di
attivita' con la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove,
Ci e' l'attivita' specifica del radionuclide i nel
rifiuto solido considerato (Bq/g);
CLi-90% e' il livello di allontanamento derivato, di
cui al paragrafo 8.2-bis precedente, del radionuclide i nel
materiale (Bq/g);
n e' il numero di radionuclidi presenti nella miscela.
8.2-quater. I soggetti titolari di nulla osta devono
mantenere aggiornato un registro, conservato presso
l'installazione, contenente tutti i dati relativi agli
allontanamenti dei rifiuti solidi di cui al paragrafo
8.2-bis, in cui siano riportati almeno i seguenti dati:
1) l'elenco dei radionuclidi presenti nei rifiuti
solidi;
2) l'attivita' di ciascuno dei radionuclidi alla data
in cui gli stessi rifiuti solidi sono stati allontanati
definitivamente;
3) la massa dei rifiuti solidi allontanati utilizzata
ai fini della verifica dei livelli di allontanamento
derivati di cui al punto 8.2-bis.
8.2-quinquies. I soggetti titolari di nulla osta devono
mantenere disponibile presso l'installazione una procedura
di allontanamento dei rifiuti solidi, di cui al punto
8.2-bis, firmata dallo stesso titolare di nulla osta e, per
la parte di competenza, dall'esperto di radioprotezione
incaricato;
8.2-sexies. I rifiuti allontanati secondo le
modalitadel punto 8.2-bis devono essere esclusivamente
destinati a termodistruzione.
8.3. Ove l'allontanamento di materiale solido abbia per
oggetto materie radioattive costituite da miscele di
radionuclidi, l'autorita' competente prescrive che deve
essere rispettata la condizione che la somma dei rapporti
del valore di concentrazione di massa del singolo
radionuclide e il pertinente valore di concentrazione
riportato nella Tabella I-1B sia inferiore a 1.
8.4. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi
8.2 e 8.3, in relazione a particolari situazioni o
destinazioni dei materiali oggetto dell'allontanamento, le
autorita' competenti possono stabilire per i livelli di
allontanamento in concentrazione di massa, per materiali
specifici o per destinazioni specifiche, valori superiori a
quelli riportati nella Tabella I-1B richiedendo la
dimostrazione che, in tutte le possibili situazioni
prevedibili, l'allontanamento avvenga nel rispetto dei
criteri di non rilevanza radiologica di cui al paragrafo 1.
8.5. Le autorita' competenti prescrivono, ai sensi del
comma 7, lettere a) e c) dell'art. 54, per il rilascio di
effluenti liquidi o aeriformi formule di scarico nel
rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica di cui al
paragrafo 1 e specifiche prescrizioni, ai sensi del comma
7, lettera d), in materia di sorveglianza ai fini del
controllo degli effluenti liquidi e aeriformi rilasciati
nell'ambiente.
9. Materie radioattive escluse
9.1. Dalle condizioni per l'applicazione delle
disposizioni stabilite per le pratiche sono esclusi:
a) i radionuclidi derivanti dalla ricaduta di
esplosioni nucleari nelle concentrazioni in cui sono
normalmente presenti nell'ambiente;
b) i radionuclidi presenti in modo diffuso
nell'ambiente a seguito di emergenze nucleari o
radiologiche, che avvengano, o siano avvenuti, anche al di
fuori del territorio nazionale;
c) i radionuclidi presenti all'interno dei radiofarmaci
sotto forma di impurezze a condizione che i radiofarmaci
siano conformi alle norme di buona preparazione
applicabili;
d) i radionuclidi contenuti all'interno del corpo umano
a seguito di somministrazione di sostanze radioattive a
scopo diagnostico o terapeutico, a condizione che
l'ospedalizzazione e la dimissione dei pazienti sia
condotta secondo le indicazioni stabilite al comma 9
dell'art. 158 del presente decreto;
e) i radionuclidi contenuti nei materiali risultanti da
smaltimenti o da allontanamenti autorizzati ai sensi del
paragrafo 8 e che non siano stati dichiarati soggetti a
ulteriori controlli dalle autorita' competenti al rilascio
dell'autorizzazione.
10. Disposizioni per talune pratiche
10.1. Restano ferme le specifiche condizioni di
applicazione fissate per le disposizioni di cui all'art. 44
del presente decreto concernenti taluni obblighi per le
materie fissili speciali, materie grezze, minerali e
combustibili nucleari.
SEZIONE II SORGENTI SIGILLATE AD ALTA ATTIVITA'
11.1. Sono soggette alle disposizioni del Titolo VIII
del presente decreto le sorgenti sigillate contenenti un
radionuclide la cui attivita' e' uguale o superiore al
pertinente valore della quantita' di
radioattivita' indicata nella Tabella I-3.
11.2. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
di cui al Titolo VIII del presente decreto:
a) le sorgenti di cui al paragrafo 11.1 quando
l'attivita' sia o sia scesa nel tempo al di sotto dei
valori riportati nella tabella I-1A;
b) le sorgenti di cui al paragrafo 11.1 che vengano
impiegate nell'ambito e per le finalita' delle pratiche di
cui al Titolo IX del presente decreto.
11.3. Le sorgenti di cui al paragrafo 11.1 che sono
stati registrate come sorgenti di tipo riconosciuto, ai
sensi dell'articolo 49 del presente decreto, sono esentate
dagli obblighi di comunicazione e di autorizzazione
previsti dal Titolo VIII, solo se l'esenzione e' prevista
nel provvedimento autorizzativo.
SEZIONE III
TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE
12.1. Le disposizioni per il trasporto delle materie
radioattive si applicano quando, per singola consegna, si
verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la quantita' totale di radioattivita' del
radionuclide e' uguale o superiore ai valori riportati
nella Tabella I-4;
b) la concentrazione media del radionuclide, intesa
come rapporto tra la quantita' di radioattivita' del
radionuclide e la massa della matrice in cui essa e'
contenuta, e' uguale o superiore ai valori riportati nella
Tabella I-4.
12.2. Nel caso di radionuclidi in equilibrio con i loro
prodotti di decadimento, le quantita' di radioattivita' di
cui al paragrafo 12.1, lettera a), e le concentrazioni
medie di cui alla lettera b) sono quelle del radionuclide
capostipite. Nella Tabella I-5 sono indicati, con il
suffisso '+', i radionuclidi in equilibrio con il
capostipite.
12.3. Per miscele di radionuclidi, le condizioni di
applicazione previste nel paragrafo 12.1 per la quantita'
di radioattivita' e per la concentrazione sono determinate
calcolando i valori per la quantita' di radioattivita' e
per la concentrazione di esenzione con la seguente formula:
Xm = 1/(Σi f(i)/X(i))
dove:
f(i) e' la frazione di attivita' o di concentrazione
di attivita' del radionuclide i-esimo nella miscela;
X(i) e' l'appropriato valore del limite di
concentrazione o del limite della quantita' di
radioattivita' per consegna esente relativo al radionuclide
i-esimo;
Xm e' il valore calcolato del limite di
concentrazione o della quantita' di radioattivita' per una
consegna esente nel caso di una miscela.
12.4. Per i radionuclidi non elencati nella Tabella
I-4, la determinazione dei loro valori base per consegna
esente richiede un'approvazione multilaterale rilasciata
dall'autorita' di regolamentazione competente del paese di
origine della spedizione, convalidata dalle autorita' di
regolamentazione competenti degli altri paesi attraversati.
Per questi radionuclidi, i limiti per la concentrazione e
della quantita' di radioattivita' per consegne esenti
devono essere determinati nel rispetto dei criteri di non
rilevanza radiologica delle pratiche di cui al paragrafo 1.
12.5. In alternativa a quanto stabilito al paragrafo
12.4, nel caso in cui non sia nota l'identita' del singolo
radionuclide o nel caso di miscele di radionuclidi per le
quali non siano disponibili le identita' di ogni
radionuclide, o l'attivita' di alcuni dei radionuclidi sia
sconosciuta, i valori per le condizioni di applicazione di
cui al paragrafo 12.1 sono quelli riportati nella Tabella
I-6. In questo caso non e' necessaria l'approvazione
dell'autorita' di regolamentazione competente di cui al
paragrafo 12.4.
Tabella I-1A: "Valori di concentrazione media e
quantita' totale di radioattivita' ai fini delle
valutazioni di cui al paragrafo 2.2"
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella I-1B: "Livelli di allontanamento per i
materiali solidi"
(Omissis)
Tabella I-2
* I radionuclidi capostipite e i loro prodotti di
filiazione il cui contributo e' considerato nel calcolo
della dose (e per I quali e' quindi sufficiente considerare
il livello di esenzione del radionuclide capostipite) sono
elencati nella seguente tabella.
Omissis....
+ I radionuclidi capostipite e i loro prodotti di
filiazione il cui contributo e' considerato nel calcolo
della dose (e per i quali e' quindi sufficiente considerare
il livello di esenzione del radionuclide capostipite) sono
elencati nella seguente tabella
di filiazione il cui contributo e' considerato nel
calcolo della dose (e per i quali e' quindi sufficiente
considerare il livello di esenzione del radionuclide
capostipite) sono elencati nella seguente tabella
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella I-3
(Omissis)
Tabella I-4
Parte di provvedimento in formato grafico