Art. 50 
 
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio  2020,  n.
  101, relativo alla determinazione delle condizioni e  modalita'  di
  applicazione delle disposizioni del decreto legislativo  31  luglio
  2020, n. 101 per le pratiche 
 
  1. All'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.  101,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al punto 2.4 le parole «1.1» e sono sostituite dalle  seguenti
«2.2»; 
    b) ai punti 5.2 e 5.3 le  parole  «U235»,  «U238»,  «Th232»  sono
sostituite dalle seguenti «U-235», «U-238», «Th-232»; 
    c) dopo il punto 8.1 e' inserito il seguente: 
      «8.1-bis. Per i radionuclidi il cui valore di concentrazione di
attivita' non risulti essere presente nella Tabella  I-1B  si  dovra'
tenere  conto  delle  direttive,  delle   raccomandazioni   e   degli
orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea.  Nel  caso  in  cui
alcuna direttiva,  raccomandazione  o  orientamento  tecnico  fornito
dall'Unione europea fosse disponibile, dovra'  essere  utilizzato  il
valore di concentrazione  di  attivita'  piu'  conservativo  presente
nella Tabella I-1B.». 
    d) dopo il punto 8.2 sono inseriti i seguenti: 
      «8.2-bis.  Possono  essere  esclusi   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 54 del presente  decreto  i  rifiuti
radioattivi  solidi,  impiegati  solo   in   ambito   diagnostico   e
terapeutico, contaminati da radionuclidi con  tempi  di  dimezzamento
inferiore a 60 giorni, quando la concentrazione di attivita' e'  pari
o inferiore al 90% dei valori riportati nella Tabella  I-1B  (livello
di allontanamento derivato). 
      8.2-ter. Per le miscele di radionuclidi  presenti  nei  rifiuti
solidi di cui al  paragrafo  8.2-bis  precedente,  le  condizioni  di
esclusione dall'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
54 del presente decreto sono determinate calcolando i valori  per  la
concentrazione di attivita' con la seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  dove, 
    
    Ci e' l'attivita' specifica del radionuclide i nel rifiuto solido
    
considerato (Bq/g); 
    
    CLi-90% e' il livello  di  allontanamento  derivato,  di  cui  al
paragrafo  8.2-bis  precedente,  del  radionuclide  i  nel  materiale
(Bq/g);
    
    n e' il numero di radionuclidi presenti nella miscela. 
      8.2-quater. I soggetti titolari di nulla osta devono  mantenere
aggiornato un registro, conservato presso l'installazione, contenente
tutti i dati relativi agli allontanamenti dei rifiuti solidi  di  cui
al paragrafo 8.2-bis, in cui siano riportati almeno i seguenti dati: 
        1) l'elenco dei radionuclidi presenti nei rifiuti solidi; 
        2) l'attivita' di ciascuno dei radionuclidi alla data in  cui
gli stessi rifiuti solidi sono stati allontanati definitivamente; 
        3) la massa dei rifiuti solidi allontanati utilizzata ai fini
della verifica dei livelli di allontanamento derivati di cui al punto
8.2-bis. 
      8.2-quinquies.  I  soggetti  titolari  di  nulla  osta   devono
mantenere  disponibile  presso  l'installazione  una   procedura   di
allontanamento dei rifiuti solidi, di cui al punto  8.2-bis,  firmata
dallo stesso titolare di nulla osta e, per la  parte  di  competenza,
dall'esperto di radioprotezione incaricato; 
      8.2-sexies. I rifiuti  allontanati  secondo  le  modalita'  del
punto   8.2-bis   devono   essere    esclusivamente    destinati    a
termodistruzione.»; 
    e) al punto 8.4 le parole  «al  paragrafo  8.3»  sono  sostituite
dalle seguenti «ai paragrafi 8.2 e 8.3»; 
    f) al punto 9.1 le parole «Dalle  condizioni  per  l'applicazione
delle disposizioni stabilite per le pratiche sono escluse dal computo
di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:» sono sostituite dalle seguenti: «Dalle
condizioni per l'applicazione delle  disposizioni  stabilite  per  le
pratiche sono esclusi:»; 
    g)  nella  Tabella  I-1A  l'intestazione  e'   sostituita   dalla
seguente: 
 
 
 
    

+======================+===========================+================+
|     Radionuclide     |       Concentrazione      |    Attivita'   |
+======================+===========================+================+
|                      |           kBq/kg          |       Bq       |
+----------------------+---------------------------+----------------+

    
 
 
    h) alla Tabella I-1A, le righe 
 
 
 
    

+-----------------+-----------------+-----------------+
|Am-242           |     1,0E-01     |     1,0E+06     |
+-----------------+-----------------+-----------------+
|Am-242           |     1,0E+03     |     1,0E+04     |
+-----------------+-----------------+-----------------+
|Am-243m*         |     1,0E-01     |     1,0E+03     |
+-----------------+-----------------+-----------------+
|Tc-97            |     1,0E+02     |     1,0E+08     |
+-----------------+-----------------+-----------------+
|Sb-125           |     1,0E-01     |     1,0E+06     |
+-----------------+-----------------+-----------------+
    
 
  sono sostituite dalle seguenti: 
 
 
    

+-------------------+-----------------+-----------------+
|Am-242             |     1,0E+03     |     1,0E+06     |
+-------------------+-----------------+-----------------+
|Am-242m+*          |     1,0E-01     |     1,0E+04     |
+-------------------+-----------------+-----------------+
|Am-243+*           |     1,0E-01     |     1,0E+03     |
+-------------------+-----------------+-----------------+
|Tc-97              |     1,0E+02     |     1,0E+07     |
+-------------------+-----------------+-----------------+
|Sb-125*            |     1,0E-01     |     1,0E+06     |
+-------------------+-----------------+-----------------+
    
 
    i) nella tabella I-2: 
      1) nella prima e nella seconda parte le parole «I  radionuclide
capostipite e I loro prodotti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «I
radionuclidi capostipite e i loro prodotti»; 
      2) nella seconda parte, prima delle parole: «I radionuclidi» e'
inserita la seguente; «+»; 
      3) nella  seconda  parte,  le  parole:  «Parent  radionu»  sono
sostituite con le seguenti: «Radionuclide capostipite» e  la  parola:
«Progeny» e' sostituita con le seguenti: «Prodotti di filiazione; 
    l) nella Tabella I-4: 
      1) le righe: 
 
 
    

+-------------+---------------+---------------+
|Eu-150       |1,0E+01        |1,0E+06        |
+-------------+---------------+---------------+
|Eu-150       |1,0E+03        |1,0E+06        |
+-------------+---------------+---------------+
|Ta-178       |1,0E+01        |1,0E+06        |
+-------------+---------------+---------------+
|Np-236       |1,0E+03        |1,0E+07        |
+-------------+---------------+---------------+
|Np-236       |1,0E+02        |1,0E+05        |
+-------------+---------------+---------------+
    
 
  sono sostituite dalle seguenti: 
 
 
    

+-------------+---------------+---------------+
|Eu-150 (vita |               |               |
|breve)       |1,0E+01        |1,0E+06        |
+-------------+---------------+---------------+
|Eu-150 (vita |               |               |
|lunga)       |1,0E+03        |1,0E+06        |
+-------------+---------------+---------------+
|Ta-178 (vita |               |               |
|lunga)       |1,0E+01        |1,0E+06        |
+-------------+---------------+---------------+
|Np-236 (vita |               |               |
|breve)       |1,0E+03        |1,0E+07        |
+-------------+---------------+---------------+
|Np-236 (vita |               |               |
|lunga)       |1,0E+02        |1,0E+05        |
+-------------+---------------+---------------+
    
 
      2) le parole: «Rb (natural)» sono sostituite con le parole: «Rb
(naturale)»; 
      3) le parole «Re (natural)» sono sostituite con le parole:  «Re
(naturale)»; 
      4) le parole: «Th natural» sono sostituite con le  parole:  «Th
(naturale)»; 
      5) le parole: «U natural» sono sostituite  con  le  parole:  «U
(naturale)»; 
      6) le parole: «U enriched=<20%» sono sostituite con le  parole:
«U arricchito =< 20%»; 
      7) le parole: «U depleted» sono sostituite con  le  parole:  «U
(impoverito)»; 
    m) dopo la tabella I-4, e' inserita la seguente legenda: 
 
    

+---------------------------------+
|        Legenda                  |
+-------+-------------------------+
|       |assorbimento polmonare   |
|S      |lento                    |
+-------+-------------------------+
|       |assorbimento polmonare   |
|M      |medio                    |
+-------+-------------------------+
|       |assorbimento polmonare   |
|F      |veloce                   |
+-------+-------------------------+
    
    n) la Tabella I-5 e' sostituita dalla seguente: 
      (+) I radionuclidi capostipite in  equilibrio  secolare  con  i
loro prodotti di filiazione sono di seguito elencati (l'attivita'  da
prendere  in  considerazione  e'   solo   quella   del   radionuclide
capostipite) 
 
    

+=========================+=====================+
|                         |     Prodotti di     |
|Radionuclide capostipite |     filiazione      |
+=========================+=====================+
|Sr-90                    |Y-90                 |
+-------------------------+---------------------+
|Zr-93                    |Nb-93m               |
+-------------------------+---------------------+
|Zr-97                    |Nb-97                |
+-------------------------+---------------------+
|Ru-106                   |Rh-106               |
+-------------------------+---------------------+
|Ag-108m                  |Ag-108               |
+-------------------------+---------------------+
|Cs-137                   |Ba-137m              |
+-------------------------+---------------------+
|Ce-144                   |Pr-144               |
+-------------------------+---------------------+
|Ba-140                   |La-140               |
+-------------------------+---------------------+
|                         |Tl-208 (0.36), Po-212|
|Bi-212                   |(0.64)               |
+-------------------------+---------------------+
|Pb-210                   |Bi-210, Po-210       |
+-------------------------+---------------------+
|                         |Bi-212, Tl-208       |
|Pb-212                   |(0.36), Po-212 (0.64)|
+-------------------------+---------------------+
|                         |Po-218, Pb-214,      |
|Rn-222                   |Bi-214, Po-214       |
+-------------------------+---------------------+
|                         |Rn-219, Po-215,      |
|                         |Pb-211, Bi-211,      |
|Ra-223                   |Tl-207               |
+-------------------------+---------------------+
|                         |Rn-220, Po-216,      |
|                         |Pb-212, Bi-212,      |
|                         |Tl-208 (0.36), Po-212|
|Ra-224                   |(0.64)               |
+-------------------------+---------------------+
|                         |Rn-222, Po-218,      |
|                         |Pb-214, Bi-214,      |
|                         |Po-214, Pb-210,      |
|Ra-226                   |Bi-210, Po-210       |
+-------------------------+---------------------+
|Ra-228                   |Ac-228               |
+-------------------------+---------------------+
|                         |Ra-224, Rn-220,      |
|                         |Po-216, Pb-212,      |
|                         |Bi-212, Tl-208       |
|Th-228                   |(0.36), Po-212 (0.64)|
+-------------------------+---------------------+
|                         |Ra-225, Ac-225,      |
|                         |Fr-221, At-217,      |
|                         |Bi-213, Po-213,      |
|Th-229                   |Pb-209               |
+-------------------------+---------------------+
|                         |Ra-228, Ac-228,      |
|                         |Th-228, Ra-224,      |
|                         |Rn-220, Po-216,      |
|                         |Pb-212, Bi-212,      |
|                         |Tl-208 (0.36), Po-212|
|Th-naturale*             |(0.64)               |
+-------------------------+---------------------+
|Th-234                   |Pa-234m              |
+-------------------------+---------------------+
|                         |Th-226, Ra-222,      |
|U-230                    |Rn-218, Po-214       |
+-------------------------+---------------------+
|                         |Th-228, Ra-224,      |
|                         |Rn-220, Po-216,      |
|                         |Pb-212, Bi-212,      |
|                         |Tl-208 (0.36), Po-212|
|U-232                    |(0.64)               |
+-------------------------+---------------------+
|U-235                    |Th-231               |
+-------------------------+---------------------+
|U-238                    |Th-234, Pa-234m      |
+-------------------------+---------------------+
|                         |Th-234, Pa-234m,     |
|                         |U-234, Th-230,       |
|                         |Ra-226, Rn-222,      |
|                         |Po-218, Pb-214,      |
|                         |Bi-214, Po-214,      |
|                         |Pb-210, Bi-210,      |
|U-naturale*              |Po-210               |
+-------------------------+---------------------+
|Np-237                   |Pa-233               |
+-------------------------+---------------------+
|Am-242m                  |Am-242               |
+-------------------------+---------------------+
|Am-243                   |Np-239               |
+-------------------------+---------------------+
    
 
(*) Nel caso di  Th  naturale,  il  radionuclide  capostipite  e'  il
Th-232; nel caso  dell'U  naturale  il  radionuclide  capostipite  e'
l'U-238. 
 
          Note all'art. 50: 
              -  Si  riporta  l'allegato   I   del   citato   decreto
          legislativo n. 101 del 2020, come modificato  dal  presente
          decreto: 
 
                                                          «Allegato I 
 
                                                            (art. 30) 
 
          DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI E MODALITA' DI APPLICAZIONE
            DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO PER LE PRATICHE 
 
              1. Criteri di non rilevanza radiologica delle pratiche 
              1.1. In  applicazione  dei  principi  generali  di  cui
          all'art.  2  del  presente  decreto,   le   pratiche   sono
          considerate prive  di  rilevanza  radiologica  ed  esentate
          dalle  disposizioni  del  decreto  stesso   purche'   siano
          soddisfatti i seguenti criteri di base: 
              a) la pratica sia giustificata; 
              b) i rischi radiologici causati  agli  individui  dalla
          pratica  siano  sufficientemente   ridotti   da   risultare
          trascurabili ai fini della regolamentazione; 
              c)  la  pratica  sia   intrinsecamente   sicura   senza
          probabilita' apprezzabili che si verifichino situazioni che
          possono condurre all'inosservanza del criterio di cui  alla
          lettera b). 
              1.2. In conformita'  ai  criteri  di  base  di  cui  al
          paragrafo 1.1, una pratica puo' essere  considerata,  senza
          ulteriori motivazioni, priva di rilevanza  radiologica,  in
          particolare per gli effetti di cui all'art. 54, quando,  in
          tutte le possibili situazioni realisticamente ipotizzabili,
          la dose efficace a cui si prevede sia esposta una qualsiasi
          persona del pubblico, a causa  della  pratica  esente,  sia
          pari   o   inferiore   a   10   µsv   all'anno.   Ai   fini
          dell'ottimizzazione della protezione, nelle valutazioni  di
          radioprotezione, si deve tenere conto non solo dell'impatto
          radiologico sull'individuo  rappresentativo  ma  anche  del
          numero di persone potenzialmente esposte. 
              Sezione I 
              Pratiche con materie radioattive 
              2. Materie radioattive 
              2.1. In  applicazione  dei  criteri  di  non  rilevanza
          radiologica di cui  al  paragrafo  1,  sono  soggette  alle
          disposizioni del presente decreto le pratiche  con  materie
          radioattive artificiali o con materie radioattive naturali,
          trattate per le  loro  proprieta'  radioattive,  fissili  o
          fertili, quando per dette materie non si  possa  trascurare
          la radioattivita' e la concentrazione. 
              2.2.  Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto   ai
          paragrafi 5.4, 6 e 7, la radioattivita' e la concentrazione
          non possono essere trascurate quando,  per  i  radionuclidi
          costituenti le materie radioattive che dette pratiche hanno
          per  oggetto,  si  verificano  congiuntamente  le  seguenti
          condizioni: 
              a)  la   quantita'   totale   di   radioattivita'   del
          radionuclide e' uguale  o  superiore  ai  valori  riportati
          nella Tabella I-1A; 
              b) la concentrazione  media  del  radionuclide,  intesa
          come  rapporto  tra  la  quantita'  di  radioattivita'  del
          radionuclide e la  massa  della  matrice  in  cui  essa  e'
          contenuta, e' uguale o superiore ai valori riportati  nella
          Tabella I-1A. 
              2.3. I valori indicati nella Tabella I-1A si  applicano
          al  totale  delle  materie  radioattive  che  sia  detenuto
          nell'installazione ove viene svolta la pratica. 
              2.4. Per i radionuclidi  non  riportati  nella  Tabella
          I-1A, i valori di quantita' totale di radioattivita'  e  di
          concentrazione di cui al paragrafo 2.2 sono rispettivamente
          pari a: 
              a) 1•10³ Bq e 0,1 kBq/kg per i radionuclidi  emettitori
          di radiazioni alfa o che decadono per fissione spontanea; 
    
    b) 1•104 Bq e 1 kBq/kg per i  radionuclidi  diversi  da
    
          quelli di cui alla lettera a); 
              a meno che la quantita' totale di radioattivita' stessa
          non  sia  altrimenti  nota  sulla  base  delle  indicazioni
          dell'Unione   Europea    o    di    competenti    organismi
          internazionali. 
              3. Radionuclidi in equilibrio 
              3.1. Nel caso di radionuclidi in equilibrio con i  loro
          prodotti di decadimento, le quantita' di radioattivita'  di
          cui al paragrafo 2.2, lettera a), e le concentrazioni medie
          di cui  al  paragrafo  2.2,  lettera  b)  sono  quelle  del
          radionuclide capostipite. 
              3.2. Nella Tabella I-2 sono riportati, con il  suffisso
          '*' o '+' oppure 'nat', alcuni radionuclidi  in  equilibrio
          con i loro prodotti di decadimento ai quali si  applica  la
          disposizione di cui al  3.1;  sono  fatte  salve  eventuali
          indicazioni al riguardo da parte dell'Unione Europea  o  di
          competenti organismi internazionali. 
              4.  Materie  radioattive  costituite  da   miscele   di
          radionuclidi 
              4.1. Fuori dei casi di  cui  al  paragrafo  3,  ove  la
          pratica abbia per oggetto materie radioattive costituite da
          miscele di  radionuclidi,  le  condizioni  di  applicazione
          previste  nel   paragrafo   2.2   per   la   quantita'   di
          radioattivita' e  per  la  concentrazione  sono  verificate
          quando sono entrambe uguali o superiori a 1: 
              a)  la  somma  dei  rapporti  tra   la   quantita'   di
          radioattivita' di ciascun radionuclide e  quella  stabilita
          nella Tabella I-1A; 
              b) la somma  dei  rapporti  tra  la  concentrazione  di
          ciascun radionuclide e quella stabilita nella Tabella I-1A. 
              5. Materie radioattive naturali 
              5.1 Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono
          considerate materie radioattive naturali l'Uranio  naturale
          (U nat) ed il Torio naturale (Th nat), con i loro  prodotti
          di decadimento, e il40 K. 
              5.2 L'Uranio naturale e'  formato  da  una  miscela  di
          U-235, con concentrazione ponderale come si trova in natura
          (0,72% circa), di U-238 e dei prodotti  di  decadimento  di
          tali radioisotopi. Il Torio naturale e' formato da Th-232 e
          dai relativi prodotti di decadimento. Le miscele di  Uranio
          contenenti U-235 in percentuale ponderale minore di  quella
          sopra definita sono denominate Uranio impoverito. 
              5.3 Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per
          capostipiti dell'U nat  e  del  Th  nat  devono  intendersi
          rispettivamente l'U-238 ed il Th-232. 
              5.4. Le condizioni di  applicazione  per  le  attivita'
          lavorative aventi per oggetto materie radioattive  naturali
          in cui i radionuclidi  naturali  non  siano,  o  non  siano
          stati, trattati per le loro proprieta' radioattive, fissili
          o fertili sono fissate nell'allegato II. 
              6. Coltivazioni minerarie 
              6.1.  Sono  soggette  alle  disposizioni  del  presente
          decreto le lavorazioni minerarie di cui all'art. 30, in cui
          il minerale grezzo coltivato, nella sua composizione media,
          abbia un tasso di uranio naturale e/o torio naturale uguale
          o superiore all'1 per cento in peso. 
              7. Condizioni di applicazione per particolari pratiche 
              7.1  Sono  soggette  alle  disposizioni  del   presente
          decreto,  anche   per   quantita'   di   radioattivita'   o
          concentrazioni inferiori ai valori stabiliti ai  sensi  del
          paragrafo 1, le pratiche comportanti: 
              a) somministrazione intenzionale di materie radioattive
          a persone e, per  quanto  riguarda  la  radioprotezione  di
          persone, ad animali a fini di diagnosi, terapia  o  ricerca
          medica o veterinaria; 
              b) aggiunta intenzionale, sia direttamente che mediante
          attivazione, nella produzione,  manifattura  ed  immissione
          sul mercato di materie radioattive nei prodotti di  consumo
          di cui all'art. 38, nei prodotti medicinali; 
              c) l'allontanamento e lo smaltimento  nell'ambiente  di
          rifiuti contenenti sostanze  radioattive  da  installazioni
          soggette  a  notifica  o  autorizzazione,  fatte  salve  le
          disposizioni di cui all'art. 54; 
              d) il riciclo o il riutilizzo di  materiali  contenenti
          sostanze radioattive provenienti da installazioni  soggette
          a notifica o autorizzazione, fatte salve le disposizioni di
          cui all'art. 54. 
              8.  Allontanamento  di  materiali  contenenti  sostanze
          radioattive 
              8.1. Le prescrizioni ed  i  livelli  di  allontanamento
          stabiliti nei provvedimenti autorizzativi di  cui  all'art.
          54 del presente decreto sono  formulati  nel  rispetto  dei
          criteri di non rilevanza radiologica delle pratiche di  cui
          al paragrafo 1. 
              8.1-bis.  Per  i  radionuclidi   il   cui   valore   di
          concentrazione di attivita'  non  risulti  essere  presente
          nella Tabella I-1B si dovra' tenere conto delle  direttive,
          delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici  forniti
          dall'Unione europea. Nel  caso  in  cui  alcuna  direttiva,
          raccomandazione o orientamento tecnico fornito  dall'Unione
          europea fosse  disponibile,  dovra'  essere  utilizzato  il
          valore di concentrazione  di  attivita'  piu'  conservativo
          presente nella Tabella I-1B. 
              8.2.  Le   autorita'   competenti   al   rilascio   dei
          provvedimenti  autorizzativi  stabiliscono,  ai  sensi  del
          comma 7, lettera a) dell'art. 54, per  l'allontanamento  di
          materiali solidi  livelli  di  allontanamento  espressi  in
          termini di concentrazione di massa, che non devono superare
          i  valori  riportati  nella  Tabella  I-1B.  Le   autorita'
          competenti  al  rilascio  dei  provvedimenti  autorizzativi
          possono   altresi'   stabilire,   tenendo    conto    delle
          raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti  dalla
          Commissione europea, livelli di allontanamento  aggiuntivi,
          espressi  in  termini  di  concentrazione  superficiale,  o
          specifiche prescrizioni per  la  verifica  dei  livelli  di
          allontanamento. 
              8.2-bis. Possono essere esclusi dall'applicazione delle
          disposizioni di cui all'art.  54  del  presente  decreto  i
          rifiuti  radioattivi  solidi,  impiegati  solo  in   ambito
          diagnostico e terapeutico, contaminati da radionuclidi  con
          tempi di dimezzamento inferiore  a  60  giorni,  quando  la
          concentrazione di attivita' e' pari o inferiore al 90%  dei
          valori   riportati   nella   Tabella   I-1B   (livello   di
          allontanamento derivato). 
              8.2-ter. Per le miscele di  radionuclidi  presenti  nei
          rifiuti solidi di cui al paragrafo 8.2-bis  precedente,  le
          condizioni   di    esclusione    dall'applicazione    delle
          disposizioni di cui all'art. 54 del presente  decreto  sono
          determinate calcolando i valori per  la  concentrazione  di
          attivita' con la seguente formula: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
              dove, 
              Ci e' l'attivita'  specifica  del  radionuclide  i  nel
          rifiuto solido considerato (Bq/g); 
    
    CLi-90%   e' il livello di allontanamento derivato,  di
cui al paragrafo 8.2-bis precedente, del radionuclide i nel
materiale (Bq/g);
    
              n e' il numero di radionuclidi presenti nella miscela. 
              8.2-quater. I soggetti titolari di  nulla  osta  devono
          mantenere  aggiornato  un   registro,   conservato   presso
          l'installazione, contenente  tutti  i  dati  relativi  agli
          allontanamenti dei  rifiuti  solidi  di  cui  al  paragrafo
          8.2-bis, in cui siano riportati almeno i seguenti dati: 
              1)  l'elenco  dei  radionuclidi  presenti  nei  rifiuti
          solidi; 
              2) l'attivita' di ciascuno dei radionuclidi  alla  data
          in cui gli stessi rifiuti  solidi  sono  stati  allontanati
          definitivamente; 
              3) la massa dei rifiuti solidi  allontanati  utilizzata
          ai  fini  della  verifica  dei  livelli  di  allontanamento
          derivati di cui al punto 8.2-bis. 
 
              8.2-quinquies. I soggetti titolari di nulla osta devono
          mantenere disponibile presso l'installazione una  procedura
          di allontanamento dei  rifiuti  solidi,  di  cui  al  punto
          8.2-bis, firmata dallo stesso titolare di nulla osta e, per
          la parte di  competenza,  dall'esperto  di  radioprotezione
          incaricato; 
              8.2-sexies.   I   rifiuti   allontanati   secondo    le
          modalitadel  punto  8.2-bis  devono  essere  esclusivamente
          destinati a termodistruzione. 
              8.3. Ove l'allontanamento di materiale solido abbia per
          oggetto  materie  radioattive  costituite  da  miscele   di
          radionuclidi, l'autorita'  competente  prescrive  che  deve
          essere rispettata la condizione che la somma  dei  rapporti
          del  valore  di  concentrazione  di   massa   del   singolo
          radionuclide  e  il  pertinente  valore  di  concentrazione
          riportato nella Tabella I-1B sia inferiore a 1. 
              8.4. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi
          8.2  e  8.3,  in  relazione  a  particolari  situazioni   o
          destinazioni dei materiali oggetto dell'allontanamento,  le
          autorita' competenti possono stabilire  per  i  livelli  di
          allontanamento in concentrazione di  massa,  per  materiali
          specifici o per destinazioni specifiche, valori superiori a
          quelli  riportati  nella  Tabella   I-1B   richiedendo   la
          dimostrazione  che,  in  tutte  le   possibili   situazioni
          prevedibili,  l'allontanamento  avvenga  nel  rispetto  dei
          criteri di non rilevanza radiologica di cui al paragrafo 1. 
              8.5. Le autorita' competenti prescrivono, ai sensi  del
          comma 7, lettere a) e c) dell'art. 54, per il  rilascio  di
          effluenti  liquidi  o  aeriformi  formule  di  scarico  nel
          rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica di cui al
          paragrafo 1 e specifiche prescrizioni, ai sensi  del  comma
          7, lettera d), in  materia  di  sorveglianza  ai  fini  del
          controllo degli effluenti liquidi  e  aeriformi  rilasciati
          nell'ambiente. 
              9. Materie radioattive escluse 
              9.1.  Dalle   condizioni   per   l'applicazione   delle
          disposizioni stabilite per le pratiche sono esclusi: 
              a)  i  radionuclidi   derivanti   dalla   ricaduta   di
          esplosioni  nucleari  nelle  concentrazioni  in  cui   sono
          normalmente presenti nell'ambiente; 
              b)   i   radionuclidi   presenti   in   modo    diffuso
          nell'ambiente   a   seguito   di   emergenze   nucleari   o
          radiologiche, che avvengano, o siano avvenuti, anche al  di
          fuori del territorio nazionale; 
              c) i radionuclidi presenti all'interno dei radiofarmaci
          sotto forma di impurezze a condizione  che  i  radiofarmaci
          siano   conformi   alle   norme   di   buona   preparazione
          applicabili; 
              d) i radionuclidi contenuti all'interno del corpo umano
          a seguito di somministrazione  di  sostanze  radioattive  a
          scopo  diagnostico  o   terapeutico,   a   condizione   che
          l'ospedalizzazione  e  la  dimissione  dei   pazienti   sia
          condotta  secondo  le  indicazioni  stabilite  al  comma  9
          dell'art. 158 del presente decreto; 
              e) i radionuclidi contenuti nei materiali risultanti da
          smaltimenti o da allontanamenti autorizzati  ai  sensi  del
          paragrafo 8 e che non siano  stati  dichiarati  soggetti  a
          ulteriori controlli dalle autorita' competenti al  rilascio
          dell'autorizzazione. 
              10. Disposizioni per talune pratiche 
              10.1.  Restano  ferme  le  specifiche   condizioni   di
          applicazione fissate per le disposizioni di cui all'art. 44
          del presente decreto concernenti  taluni  obblighi  per  le
          materie  fissili  speciali,  materie  grezze,  minerali   e
          combustibili nucleari. 
 
                SEZIONE II SORGENTI SIGILLATE AD ALTA ATTIVITA' 
 
              11.1. Sono soggette alle disposizioni del  Titolo  VIII
          del presente decreto le sorgenti  sigillate  contenenti  un
          radionuclide la cui attivita'  e'  uguale  o  superiore  al
          pertinente valore della quantita' di 
              radioattivita' indicata nella Tabella I-3. 
              11.2. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
          di cui al Titolo VIII del presente decreto: 
              a)  le  sorgenti  di  cui  al  paragrafo  11.1   quando
          l'attivita' sia o sia scesa  nel  tempo  al  di  sotto  dei
          valori riportati nella tabella I-1A; 
              b) le sorgenti di cui al  paragrafo  11.1  che  vengano
          impiegate nell'ambito e per le finalita' delle pratiche  di
          cui al Titolo IX del presente decreto. 
              11.3. Le sorgenti di cui al  paragrafo  11.1  che  sono
          stati registrate come sorgenti  di  tipo  riconosciuto,  ai
          sensi dell'articolo 49 del presente decreto, sono  esentate
          dagli  obblighi  di  comunicazione  e   di   autorizzazione
          previsti dal Titolo VIII, solo se l'esenzione  e'  prevista
          nel provvedimento autorizzativo. 
 
                                  SEZIONE III 
 
                       TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE 
 
              12.1. Le disposizioni per il  trasporto  delle  materie
          radioattive si applicano quando, per singola  consegna,  si
          verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: 
                a)  la  quantita'  totale   di   radioattivita'   del
          radionuclide e' uguale  o  superiore  ai  valori  riportati
          nella Tabella I-4; 
                b) la concentrazione media del  radionuclide,  intesa
          come  rapporto  tra  la  quantita'  di  radioattivita'  del
          radionuclide e la  massa  della  matrice  in  cui  essa  e'
          contenuta, e' uguale o superiore ai valori riportati  nella
          Tabella I-4. 
              12.2. Nel caso di radionuclidi in equilibrio con i loro
          prodotti di decadimento, le quantita' di radioattivita'  di
          cui al paragrafo 12.1,  lettera  a),  e  le  concentrazioni
          medie di cui alla lettera b) sono quelle  del  radionuclide
          capostipite.  Nella  Tabella  I-5  sono  indicati,  con  il
          suffisso  '+',  i  radionuclidi  in   equilibrio   con   il
          capostipite. 
              12.3. Per miscele di  radionuclidi,  le  condizioni  di
          applicazione previste nel paragrafo 12.1 per  la  quantita'
          di radioattivita' e per la concentrazione sono  determinate
          calcolando i valori per la quantita'  di  radioattivita'  e
          per la concentrazione di esenzione con la seguente formula: 
 
                             Xm = 1/(Σi f(i)/X(i)) 
 
              dove: 
                f(i) e' la frazione di attivita' o di  concentrazione
          di attivita' del radionuclide i-esimo nella miscela; 
                X(i)  e'   l'appropriato   valore   del   limite   di
          concentrazione   o   del   limite   della   quantita'    di
          radioattivita' per consegna esente relativo al radionuclide
          i-esimo; 
                Xm   e'   il   valore   calcolato   del   limite   di
          concentrazione o della quantita' di radioattivita' per  una
          consegna esente nel caso di una miscela. 
              12.4. Per i radionuclidi  non  elencati  nella  Tabella
          I-4, la determinazione dei loro valori  base  per  consegna
          esente richiede  un'approvazione  multilaterale  rilasciata
          dall'autorita' di regolamentazione competente del paese  di
          origine della spedizione, convalidata  dalle  autorita'  di
          regolamentazione competenti degli altri paesi attraversati.
          Per questi radionuclidi, i limiti per la  concentrazione  e
          della  quantita'  di  radioattivita'  per  consegne  esenti
          devono essere determinati nel rispetto dei criteri  di  non
          rilevanza radiologica delle pratiche di cui al paragrafo 1. 
              12.5. In alternativa a quanto  stabilito  al  paragrafo
          12.4, nel caso in cui non sia nota l'identita' del  singolo
          radionuclide o nel caso di miscele di radionuclidi  per  le
          quali  non  siano  disponibili   le   identita'   di   ogni
          radionuclide, o l'attivita' di alcuni dei radionuclidi  sia
          sconosciuta, i valori per le condizioni di applicazione  di
          cui al paragrafo 12.1 sono quelli riportati  nella  Tabella
          I-6.  In  questo  caso  non  e'  necessaria  l'approvazione
          dell'autorita' di regolamentazione  competente  di  cui  al
          paragrafo 12.4. 
              Tabella  I-1A:  "Valori  di  concentrazione   media   e
          quantita'  totale   di   radioattivita'   ai   fini   delle
          valutazioni di cui al paragrafo 2.2" 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Tabella  I-1B:  "Livelli  di   allontanamento   per   i
          materiali solidi" 
              (Omissis) 
              Tabella I-2 
              * I radionuclidi  capostipite  e  i  loro  prodotti  di
          filiazione il cui contributo  e'  considerato  nel  calcolo
          della dose (e per I quali e' quindi sufficiente considerare
          il livello di esenzione del radionuclide capostipite)  sono
          elencati nella seguente tabella. 
              Omissis.... 
              + I radionuclidi  capostipite  e  i  loro  prodotti  di
          filiazione il cui contributo  e'  considerato  nel  calcolo
          della dose (e per i quali e' quindi sufficiente considerare
          il livello di esenzione del radionuclide capostipite)  sono
          elencati nella seguente tabella 
 
              di filiazione il  cui  contributo  e'  considerato  nel
          calcolo della dose (e per i  quali  e'  quindi  sufficiente
          considerare  il  livello  di  esenzione  del   radionuclide
          capostipite) sono elencati nella seguente tabella 
         Parte di provvedimento in formato grafico
              Tabella I-3 
              (Omissis) 
              Tabella I-4 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico