Art. 51 
 
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
                                 101 
 
  1. All'Allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla Sezione I - esposizione al radon: 
      1) al paragrafo 2, la lettera a) e' sostituita dalla  seguente:
«abilitazione professionale per lo svolgimento di attivita' di 
progettazione di opere edili;»; 
      2) al paragrafo 2, la lettera b) e' sostituita dalla  seguente:
«b) partecipazione a corsi di formazione dedicati, della durata di 60
ore, organizzati da enti pubblici, universita', ordini professionali,
su progettazione, attuazione, gestione e controllo  degli  interventi
correttivi per la riduzione  della  concentrazione  di  attivita'  di
radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una  verifica  della
formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento  radon
devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati  dai
medesimi soggetti e di pari contenuto,  da  effettuarsi  con  cadenza
triennale, della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi
all'interno delle normali attivita' di aggiornamento professionale;»; 
    b) la Sezione II e' sostituita dalla seguente: 
«Sezione  II:  Pratiche  che  comportano   l'impiego   di   materiali
  contenenti radionuclidi di origine 
1. Elenco dei settori industriali di cui all'articolo 20 
  L'elenco dei settori industriali e delle relative classi o tipi  di
pratiche o scenari critici di esposizione che comportano l'impiego di
materiali contenenti radionuclidi di origine  naturale,  compresa  la
ricerca e i processi secondari pertinenti, di cui all'articolo 20 e' 
riportato nella tabella II-1. 
2. Livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita' di 
cui all'articolo 22 
  1) I livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita'
per unita' di  massa  (kBq/kg)  per  i  materiali  solidi  contenenti
radionuclidi di origine naturale in equilibrio secolare  con  i  loro
prodotti di decadimento sono riportati nella tabella II-2. I  livelli
si applicano a tutti i radionuclidi della catena di decadimento 
dell'U-238 e del Th-232. 
  2) Nel caso di equilibrio secolare i valori della Tabella II-2  del
presente  allegato  si  applicano  singolarmente   a   ogni   nuclide
capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore  di  5  kBq
kg-1 . Nel caso di assenza di equilibrio secolare si dovra' tenere 
conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti 
tecnici forniti dall'Unione europea. 
  3) Per i fanghi umidi petroliferi si adottano valori di esenzione 5
volte superiori a quelli della tabella II-2 e 100 kBq kg-1 per U-nat, 
Th-230, Th-232, Po-210 o Pb-210 e 10 kBq/kg per Ra-228; 
  4) I residui devono rispettare i criteri di allontanamento di cui 
al paragrafo 4. 
3. Livelli di esenzione in termini di dose efficace 
  Sono fissati i seguenti livelli di esenzione: 
    1) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per i 
lavoratori e' fissato in 1 mSv a-1 . 
    2) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per 
l'individuo rappresentativo e' 0,3 mSv a-1 . 
4. Criteri, modalita' e livelli allontanamento 
  1) I livelli di allontanamento  in  termini  di  concentrazione  di
attivita' per  unita'  di  massa  (kBq/kg)  per  i  materiali  solidi
contenenti radionuclidi di origine naturale  in  equilibrio  secolare
con i loro prodotti di decadimento sono riportati nella tabella II-2. 
I livelli si applicano a tutti i radionuclidi della catena di 
decadimento dell'U-238 e del Th-232. 
  2) Nel caso di equilibrio secolare i valori della Tabella II-2  del
presente  allegato  si  applicano  singolarmente   a   ogni   nuclide
capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore  di  5  kBq
kg-1 . Nel caso di assenza di equilibrio secolare si dovra' tenere 
conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti 
tecnici forniti dall'Unione europea. 
  3) Per i fanghi  petroliferi  umidi  si  adottano  valori  5  volte
superiori a quelli della tabella II-2 e 100 kBq/kg per U-nat, Th-230, 
Th-232, Po-210 o Pb-210 e 10 kBq/kg per Ra-228. 
  4) I valori dei livelli di allontanamento per i  residui  destinati
ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione  di
strade  sono,  per  tutti  i  radionuclidi,  il  50%  dei  valori  di
allontanamento di cui ai punti 1), 2),  3)  del  presente  paragrafo.
Residui con valori di concentrazione di attivita'  superiori  possono
essere smaltiti in discarica o riutilizzati  per  la  costruzione  di
strade se viene dimostrato  che  la  dose  efficace  per  l'individuo
rappresentativo e' inferiore al valore riportato nel paragrafo 3, 
punto 2). 
  5) Nel caso in cui  i  residui  siano  destinati  all'incenerimento
l'esercente e' sempre tenuto  a  dimostrare  che  sia  rispettato  il
livello di dose efficace per l'individuo rappresentativo  di  cui  al
paragrafo  3   punto   2),   indipendentemente   dal   valore   della
concentrazione di attivita' di massa presente nei residui da 
smaltire. 
  6) Nel caso di smaltimento nell'ambiente di  residui  ed  effluenti
che impattano potenzialmente su  fonti  di  acqua  potabile  si  deve
dimostrare che la dose efficace agli individui della 
popolazione e' inferiore a 0,1 mSv/a. 
  7) L'allontanamento di  effluenti  e  di  residui,  ove  i  residui
presentino valori di concentrazione di attivita' superiori ai livelli
di livelli di allontanamento di cui ai punti 1,  2,  3  del  presente
paragrafo, puo' essere effettuato se viene rispettato il  livello  di
dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui al paragrafo 3, 
punto 2). 
  8)  In  relazione  a  particolari  situazioni  o  destinazioni  dei
materiali  oggetto  dell'allontanamento,  le   autorita'   competenti
possono stabilire per i livelli di allontanamento  in  concentrazione
di massa, per materiali  specifici  o  per  destinazioni  specifiche,
valori superiori a quelli riportati nella Tabella II-2 richiedendo la
dimostrazione che, in  tutte  le  possibili  situazioni  prevedibili,
l'allontanamento avvenga nel rispetto il livello di dose efficace per
l'individuo rappresentativo di cui al paragrafo 3, punto 2, tenuto 
conto del contributo derivante da tutte le fonti di esposizione. 
  9) I valori di cui alla Tabella II-2 non possono essere  usati  per
esonerare l'incorporazione nei materiali da costruzione di residui 
provenienti dalle attivita' lavorative di cui all'articolo 22. 
    c) dopo la Sezione II sono aggiunte le seguenti: 
Sezione II-bis: attivita'  lavorative  che  comportano  l'esposizione
  all'attivita' cosmica 
1. Attivita' lavorative di cui all'articolo 28 
  Le attivita' lavorative che possono  comportare  per  il  personale
navigante esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti e  una
dose efficace superiore a 1 mSv per anno solare sono quelle relative 
a voli effettuati a quote non inferiori a 8.000 metri. 
2. Modalita' di valutazione della dose efficace di cui all'articolo 
27, comma 1 lettera a) 
  Nel caso in cui vengano effettuati voli a quote inferiori a  15.000
metri, la valutazione della dose ricevuta dal personale navigante  e'
effettuata mediante appositi codici di calcolo, accettati  a  livello
internazionale e validati da misure su aeromobili in volo su almeno 
due rotte di lungo raggio a latitudini diverse. 
  Nel caso in cui vengano, di regola, effettuati voli a quote  uguali
o superiori a  15.000  metri,  la  valutazione  della  dose  efficace
ricevuta dal personale navigante e' eseguita  oltre  che  avvalendosi
dei suindicati codici di  calcolo,  mediante  dispositivi  di  misura
attivi in grado di rivelare variazioni significative di breve durata 
dei livelli di radiazioni ionizzanti dovuti ad attivita' solare. 
Sezione II-ter: radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione 
1. Livello di riferimento di cui all'articolo 29, comma 1 
  Il livello di riferimento applicabile  all'esposizione  esterna  in
ambienti  chiusi  alle  radiazioni  gamma  emesse  da  materiali   da
costruzione, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, e' 
fissato in 1 mSv a-1 . 
2. Elenco dei materiali da costruzione di cui dell'articolo 29, comma 
2 
  I. Materiali naturali: 
    a) Alum-shale; 
    b) Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea 
tra cui: 
      granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss); 
      porfidi; 
      tufo; 
      pozzolana; 
      lava; 
      derivati delle sabbie zirconifere. 
  II. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano 
materiali radioattivi naturali tra cui: 
    ceneri volanti; 
    fosfogesso; 
    scorie di fosforo; 
    scorie di stagno; 
    scorie di rame; 
    fanghi rossi (residui della produzione dell'alluminio); 
    residui della produzione di acciaio. 
3. Radionuclidi per cui devono essere misurate le concentrazioni di 
attivita' di cui all'articolo 29, comma 3 lettera a) 
  I radionuclidi da sottoporre a misurazione sono: Ra-226, Th-232 (o 
il suo prodotto di decadimento Ra-228) e K-40. 
4. Indice di concentrazione di attivita' di cui all'articolo 29, 
comma 3 lettera a) 
  L'indice di concentrazione di attivita' I e' dato dalla seguente 
formula: 
    I = CRa-226 /(300) + CTh-232 /(200)+ CK-40 /(3000) 
  dove CRa226 , CTh232 e CK40 sono le concentrazioni di attivita' in 
Bq kg-1 dei corrispondenti radionuclidi nel materiale da costruzione. 
  L'indice si riferisce alla dose da radiazioni gamma presente in  un
edificio costruito con un determinato materiale  da  costruzione,  in
eccesso rispetto all'esposizione esterna tipica. L'indice si  applica
al materiale da costruzione e non ai suoi componenti, tranne nei casi
in cui tali componenti sono anch'essi materiali da costruzione  e  in
quanto  tali  sono   valutati   separatamente.   Per   l'applicazione
dell'indice a  tali  componenti,  in  particolare  ai  residui  delle
industrie che lavorano materiali contenenti radionuclidi presenti  in
natura riciclati nei materiali da costruzione, deve essere utilizzato 
un fattore di suddivisione appropriato. 
5. Valore dell'indice di concentrazione di attivita' di cui 
all'articolo 29 
  Il valore dell'indice di concentrazione di attivita' pari a 1  puo'
essere utilizzato come uno strumento  di  screening  per  individuare
materiali che possono portare al superamento del livello di 
riferimento di cui all'articolo 29, comma 1. 
6. Indicazioni sulla valutazione della dose di cui all'articolo 29, 
comma 5 
  Ai fini della valutazione della dose, si applicano metodi di  stima
della dose  previsti  da  standard  nazionali  e  internazionali  che
tengano conto di altri fattori, tra cui la densita', lo spessore  del
materiale, nonche' fattori relativi al tipo di edificio e all'uso 
previsto del materiale (strutturale o superficiali); 
    d) alla Tabella II-1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nell'intestazione della  seconda  colonna,  dopo  le  parole
«Classi o tipi di pratiche» sono aggiunte le seguenti: «o scenari 
critici di esposizione»; 
      2) la riga 
 
 
    

+-----------------------+---------------------------+
|Impianti per la        |                           |
|filtrazione delle acque|gestione e manutenzione    |
|di falda               |dell'impianto              |
+-----------------------+---------------------------+
    
 
  e' sostituita dalla seguente: 
 
 
    

+-----------------------+---------------------------+
|Industrie dotate di    |                           |
|impianti per la        |                           |
|filtrazione delle acque| gestione e manutenzione   |
|di falda               |dell'impianto              |
+-----------------------+---------------------------+
    
 
      3) e' soppressa la riga: 
 
 
    

+-----------------+---------------------------+
|                 | manutenzione delle        |
|Cartiere         |tubazioni                  |
+-----------------+---------------------------+
    
 
          Note all'art. 51: 
              Si riporta l'allegato II del citato decreto legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
 
                                                         "ALLEGATO II 
 
                                                        (articolo 15) 
              SEZIONE I - ESPOSIZIONE AL RADON 
              1. Livelli di riferimento 
              L'esposizione integrata annua di  radon  corrispondente
          al livello di riferimento di cui all'articolo 12 e' fissata
          in 895 kBq h m-3 (ICRP 137); 
              2. Requisiti minimi  degli  esperti  in  interventi  di
          risanamento da radon 
              Gli esperti in interventi di risanamento  radon  devono
          essere in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) abilitazione professionale per lo  svolgimento  di
          attivita' di progettazione di opere edili; 
                b)  partecipazione   a   corsi   di   formazione   ed
          aggiornamento dedicati, della durata di 60 ore, organizzati
          da enti pubblici,  universita',  ordini  professionali,  su
          progettazione,  attuazione,  gestione  e  controllo   degli
          interventi correttivi per la riduzione della concentrazione
          di attivita' di radon  negli  edifici.  Tali  corsi  devono
          prevedere una  verifica  della  formazione  acquisita.  Gli
          esperti in interventi di risanamento radon  devono  inoltre
          partecipare  a  corsi  di  aggiornamento,  organizzati  dai
          medesimi soggetti e di pari contenuto, da  effettuarsi  con
          cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che possono
          essere ricompresi all'interno delle  normali  attivita'  di
          aggiornamento professionale; 
                c) fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  24,
          comma 3, del decreto legislativo 16  aprile  2016,  n.  50,
          l'iscrizione nell'albo professionale. 
              3.  Modalita'  di  esecuzione  della   misurazione   di
          concentrazione media annua di attivita' di radon in aria 
                a) Ai fini  della  misurazione  della  concentrazione
          media annua di attivita' di radon in  aria,  devono  essere
          impiegati dispositivi di misurazione  per  un  intero  anno
          solare,  mediante  uno  o  piu'  periodi  di  campionamento
          consecutivi, utilizzando metodiche di misura  riferibili  a
          norme tecniche nazionali o internazionali. Nell'ambito  del
          Piano nazionale  d'azione  per  il  radon  potranno  essere
          definite ulteriori modalita' di misurazione valide ai  fini
          della determinazione della concentrazione  media  annua  di
          attivita' di radon in aria. 
                b) L'esercente o l'occupante in caso di abitazioni e'
          responsabile della corretta  gestione  dei  dispositivi  di
          misurazione durante i periodi di campionamento. 
                c) Ciascun dispositivo  di  misurazione  deve  essere
          univocamente associato ad un punto di misurazione. 
                d) Per i  luoghi  di  lavoro,  le  misurazioni  vanno
          eseguite in tutti i locali separati del luogo di lavoro. 
              In caso di un elevato  numero  di  locali  analoghi  in
          termini strutturali, d'uso e di ventilazione, e'  possibile
          effettuare misurazioni su un campione ridotto, comunque non
          inferiore  al  50%.  Nel  caso  in  cui  si  riscontri   il
          superamento del livello di riferimento almeno in un locale,
          le misurazioni dovranno essere estese  a  tutti  gli  altri
          ambienti non misurati. 
                e) Per locali con una superficie inferiore o uguale a
          100 mq, e'  necessario  identificare  almeno  un  punto  di
          misurazione ogni 50 mq o frazione. Per locali di dimensioni
          maggiori di 100 mq e'  necessario  identificare  almeno  un
          punto di misurazione ogni 100 mq o frazione. 
                f) Nel caso di tunnel, sottovie, catacombe, grotte  e
          metropolitane  e  altri  luoghi   individuati   dal   Piano
          nazionale d'azione per  il  radon,  le  misurazioni  devono
          essere  eseguite  preferenzialmente  nelle  posizioni   ove
          solitamente stazionano gli operatori. In questi casi devono
          altresi' essere adottate tecniche di  misurazione  adeguate
          alle condizioni microclimatiche degli ambienti. 
                g) Per le abitazioni, le misurazioni  vanno  eseguite
          almeno in  un  locale  privilegiando  i  piani  piu'  bassi
          dell'abitazione stessa, i locali con piu' alto  fattore  di
          occupazione quali ad esempio le camere da letto. 
              4. Contenuto della relazione tecnica di cui all'art. 17
          comma 6 
                a)  intestazione  del  servizio  di  dosimetria   che
          rilascia la relazione; 
                b) identificazione univoca del  documento  (numero  o
          codice progressivo e data); 
                c)  dati  anagrafici  del  committente  (con   codice
          fiscale o partita iva) e indirizzo; 
                d) identificazione univoca del punto di  misura,  con
          l'indicazione  del   locale   e   del   piano   (interrato,
          seminterrato, piano terra, piano rialzato, ecc.); 
                e) associazione univoca dei punti di misurazione  con
          il dispositivo di misurazione; 
                f) tecnica di misurazione  utilizzata  con  eventuali
          riferimenti a norme nazionali o internazionali; 
                g)  indicazione  delle  date   di   inizio   e   fine
          campionamento di ogni dispositivo di misurazione; 
                h) risultato in termini di concentrazione media annua
          di attivita' di radon in aria per ogni punto di misurazione
          con l'incertezza estesa associata; 
                i) eventuali note relative ai risultati; 
                j) firma del responsabile  della  misurazione  e  del
          responsabile del rilascio dei risultati. 
              5. Requisiti minimi dei servizi di  dosimetria  di  cui
          all'articolo 17, comma 7 
              Nelle more  del  riconoscimento  di  idoneita'  di  cui
          all'articolo 155, i servizi di dosimetria devono  possedere
          seguenti requisiti minimi: 
                a)  denominazione,  codice  fiscale,   indirizzo   ed
          eventuale indirizzo WEB 
                b)  individuazione  del  responsabile   tecnico   con
          formazione professionale adeguata ed esperienza documentata
          in materia di almeno due anni; 
                c) individuazione delle persone abilitate ad eseguire
          le misure; 
                d)  indicazione  sui  metodi   di   misurazione   con
          riferimento a norme internazionali o nazionali o sui metodi
          sviluppati dal laboratorio e sottoposti a validazione; 
                e) certificato  di  taratura  con  indicazione  della
          riferibilita' a campioni primari; 
                f) programma di  controllo  di  qualita'  misure  del
          metodo di misurazione impiegato; 
                g) assicurazione della qualita' dei  risultati  anche
          attraverso  la  partecipazione  a   programmi   idonei   di
          confronti interlaboratori; 
                h) adozione di procedure e istruzioni scritte  per  i
          metodi di misurazione, comprese quelle per le tarature e il
          controllo di qualita'. 
              6. Fattore di conversione per la valutazione della dose
          efficace da esposizione al radon di cui all'art. 17,  comma
          4. 
              La dose efficace annua, e' espressa in  termini  di  Sv
          a-1 o sottomultipli. 
              L'esposizione integrata individuale annua  e'  espressa
          in Bq h m-3. 
              Ai fini della valutazione della dose efficace annua  si
          applica il fattore convenzionale di conversione 6.7·10-9 Sv
          Bq-1 h-1 m3 (ICRP 137) 
              (omissis) 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico