Art. 53 
 
Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
101, relativo alla classificazione dei residui 
 
  1. All'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la prima parte e' sostituita dalla seguente: 
Sezione I - Classificazione dei residui 
  I residui derivanti dalle pratiche  di  cui  all'articolo  20  sono
classificati ai sensi degli articoli 25 e 26. 
  Tabella 
 
 
    

+=============+==========================+==========================+
|   Classi    |        Requisiti         |   Destinazione finale    |
+=============+==========================+==========================+
|             |Rispetto dei criteri,     |                          |
|             |delle modalita' e dei     |Rispetto delle            |
|             |valori di allontanamento  |disposizioni del decreto  |
|Residui      |definiti nell'allegato II,|legislativo 3 aprile 2006,|
|esenti       |sezione II, paragrafo 4   |n. 152                    |
+-------------+--------------------------+--------------------------+
|             |                          |Rispetto delle            |
|             |                          |disposizioni del decreto  |
|             |                          |legislativo 3 aprile 2006,|
|             |                          |n. 152, parte IV, in      |
|             |                          |discariche autorizzate ai |
|             |                          |sensi del decreto         |
|             |                          |legislativo 13 gennaio    |
|             |Valori maggiori di quelli |2003, n. 36, con          |
|Residui non  |previsti per i residui    |autorizzazione rilasciata |
|esenti       |esenti                    |ai sensi dell'articolo 26 |
+-------------+--------------------------+--------------------------+
    
 
  b) la seconda parte e' cosi' ridenominata: «Sezione II -  Requisiti
discariche per residui non esenti» e ai punti 6), 7) e 8)  la  parola
«rifiuti» e' sostituita con la seguente: «residui». 
 
          Note all'art. 53: 
               Si  riporta   l'allegato   VI   del   citato   decreto
          legislativo n. 101 del 2020, come modificato  dal  presente
          decreto: 
 
                                                         "Allegato VI 
 
                                                        (articolo 25) 
              SEZIONE I - CLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI 
              I residui derivanti dalle pratiche di cui  all'articolo
          20 sono classificati ai sensi degli articoli 25 e 26. 
          Tabella 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              SEZIONE II  -  REQUISITI  DISCARICHE  PER  RESIDUI  NON
          ESENTI 
              1) I residui possono essere smaltiti in celle  dedicate
          di discariche appositamente attrezzate ove sono conferibili
          solo residui non esenti. E' vietato lo smaltimento in  tali
          celle  di  rifiuti  con  presenza  di   sostanza   organica
          biologicamente attiva. 
              2) Le celle devono essere  fisicamente  separate  dalle
          celle/settori/lotti contigui in modo che i  mezzi  dedicati
          possano  circolare  su  tutto  il  perimetro  della   cella
          dedicata. 
              3) Le celle dedicate devono essere dotate di piste  che
          consentano  il  raggiungimento   della   superficie   della
          discarica. 
              4) I pendii delle celle dedicate devono essere soggetti
          a specifica verifica di stabilita'. 
              5) Il fondo e i fianchi  delle  celle  dedicate  devono
          essere costituiti da  una  barriera  geologica  naturale  o
          artificiale  avente   caratteristiche   prestazionali   non
          inferiori a quanto previsto per le  discariche  di  rifiuti
          pericolosi. 
              6)  I  residui  abbancati   devono   essere   ricoperti
          giornalmente con argilla con permeabilita'  ≤  10-9  m/s  e
          spessore di almeno 20 cm. 
              7) Nel caso  di  sviluppo  d'incendi  nel  corpo  della
          discarica devono  attivarsi  automaticamente  sprinkler  di
          spegnimento comandati da sensori di temperatura posizionati
          nel corpo dei residui a profondita' di almeno 3 m. 
              8) Deve essere evitato l'ingresso di aria nel corpo dei
          residui da monitorare con sensori di ossigeno e  di  metano
          posti nel corpo dei residui. Ove fosse monitorata  presenza
          di  metano  devono   essere   immediatamente   sospese   le
          operazioni di  abbancamento  e  ricercate  le  cause  della
          presenza di metano nel corpo dei residui. 
              9) La cella esaurita deve  essere  oggetto  di  capping
          definitivo, la cui realizzazione deve iniziare entro 1 mese
          dall'approvazione  dell'autorita'  competente  al  rilascio
          dell'autorizzazione  della  chiusura  della   cella,   come
          richiesto dal titolare dell'autorizzazione. 
              10) Il capping definitivo e le operazioni  di  gestione
          post operativa devono  essere  realizzati  conformemente  a
          quanto previsto per le discariche di rifiuti pericolosi. La
          gestione   post-operativa   deve   prevedere    anche    il
          monitoraggio  di  radioattivita'  emessa  dal  corpo  della
          discarica secondo le prescrizioni dell'autorita' competente
          al rilascio dell'autorizzazione."