Art. 54 
 
Modifiche all'allegato VIII del decreto legislativo 31  luglio  2020,
  n. 101, relativo all' istanza di autorizzazione e al registro delle
  operazioni commerciali 
 
  1. All'allegato VIII del decreto legislativo  31  luglio  2020,  n.
101, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al paragrafo 1.6 la numerazione «1.6 a)» e'  sostituita  dalla
seguente: «1.5 a)»  e  la  numerazione:  «1.2»  e'  sostituita  dalla
seguente: «1.1»; 
    b) al paragrafo 1.9 la numerazione:  «1.9»  e'  sostituita  dalla
seguente: «1.8»; 
 
          Note all'art. 54: 
              Si  riporta  l'allegato   VIII   del   citato   decreto
          legislativo n. 101 del 2020, come modificato  dal  presente
          decreto: 
 
                                                       "Allegato VIII 
 
                                          (articolo 36 e articolo 42) 
 
          ISTANZA  DI  AUTORIZZAZIONE  E  REGISTRO  DELLE  OPERAZIONI
                  COMMERCIALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36 E 42 
 
              1. Istanza di autorizzazione (art. 36) 
              1.1.  L'istanza  di  autorizzazione  deve  contenere  i
          seguenti dati e informazioni: 
                a)  generalita',  codice  fiscale  o  partita  IVA  e
          domicilio del richiedente; 
                b) se il richiedente e' una societa'  debbono  essere
          indicati la denominazione o la ragione sociale,  il  codice
          fiscale o la partita IVA, la sede legale e  le  generalita'
          del legale rappresentante, con annessa copia del  documento
          di identita'; 
                c)  certificato  della  Camera   di   Commercio   con
          "dicitura ANTIMAFIA" in carta semplice; 
                d) atto costitutivo della societa'; 
                e) descrizione delle materie radioattive per le quali
          si richiede l'autorizzazione al commercio, con  indicazione
          della  quantita'  delle  materie  stesse,  degli  atti   di
          commercio  e   dell'attivita'   totale   che   si   intende
          commercializzare in ragione di anno solare. 
              1.2. Alla domanda deve essere  allegata  l'attestazione
          del versamento prescritto. 
              1.3. A seguito del ricevimento del parere dell'ISIN, il
          Ministero dello sviluppo economico comunica all'interessato
          l'esito del procedimento e, in caso positivo,  provvede  al
          rilascio dell'autorizzazione. 
              1.4. Nell'autorizzazione sono inserite,  se  del  caso,
          specifiche prescrizioni tecniche. 
              1.5. L'autorizzazione viene modificata in accordo  alle
          disposizioni di cui al presente paragrafo su  richiesta  al
          Ministero dello sviluppo economico da parte: 
                a) del  titolare  dell'autorizzazione,  nel  caso  di
          variazioni nello svolgimento della pratica  che  comportino
          modifiche all'oggetto del provvedimento  e  comunque  nelle
          prescrizioni tecniche in esso presenti; 
                b) dell'ISIN a seguito di azioni di vigilanza. 
              1.6. L'istanza di modifica di cui al punto 1.5 a)  deve
          essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui al punto
          1.1 che risultino applicabili, al Ministero dello  sviluppo
          economico e all'ISIN. 
              1.7. A seguito del ricevimento del parere dell'ISIN, il
          Ministero dello sviluppo economico comunica all'interessato
          l'esito del procedimento e, in caso positivo, provvede alla
          modifica dell'autorizzazione. 
              1.8. L'intendimento  di  cessazione  dell'attivita'  di
          commercio per cui e'  stata  emessa  l'autorizzazione  deve
          essere comunicato al Ministero  dello  sviluppo  economico,
          che provvede alla revoca dell'autorizzazione, previo parere
          dell'ISIN. 
              1.9. La procedura di cui al  punto  1.8  viene  avviata
          d'ufficio dal Ministero dello sviluppo economico  nel  caso
          di adozione del provvedimento di revoca di cui all'articolo
          61 del presente decreto. 
              2. Registro e  trasmissione  delle  informazioni  sulle
          operazioni commerciali. 
              2.1 Registrazione al sito istituzionale dell'ISIN (art.
          42) 
              La  registrazione  dei  soggetti  obbligati  ai   sensi
          dell'articolo 42 e'  effettuata  sul  "Registro  telematico
          delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e  dei
          trasporti" raggiungibile dal sito  istituzionale  dell'ISIN
          digitando  all'interno  del  browser   la   seguente   URL:
          https://www.isinucleare.it. 
              2.2 Trasmissione delle informazioni (art. 42) 
              I soggetti di cui al comma 1, per  ciascuna  operazione
          effettuata, anche a titolo gratuito,  trasmettono  all'ISIN
          le seguenti informazioni: 
                a. Nome o ragione sociale dei contraenti; 
                b. Tipo di operazione oggetto del contratto; 
                c.  Tipologia  e  quantita'  delle  sorgenti  oggetto
          dell'operazione; 
                d. Persona  con  cui  prendere  contatto/responsabile
          dell'operazione; 
                e. Data di spedizione; 
                f. Dati del vettore; 
                g. Specifiche dei radioisotopi e  dei  generatori  di
          radiazione, come di seguito dettagliate: 
                I. per i radioisotopi: 
                  -Radionuclide 
                  -Stato fisico sorgente (sigillata o non sigillata) 
                  -Numero di sorgenti 
                  -Attivita' delle singole sorgenti 
                  -Formula chimica 
                  -Numero identificativo  dell'eventuale  apparecchio
          che contiene il radioisotopo 
                II. per generatori di radiazione: 
                  -Nome apparecchio 
                  -Particelle accelerate 
                  -Energia massima per ogni tipologia di particella 
                  -Corrente massima"