Art. 55 
 
Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
  101, relativo alla importazione e produzione a fini commerciali  di
  sorgenti di radiazioni ionizzanti 
 
  1. All'allegato IX, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al paragrafo  1,  nell'intestazione  la  parola  «obblico»  e'
sostituita dalla seguente: «obbligo» e la numerazione 1., 2.,  3.  e'
sostituita dalla seguente: 1.1, 1.2 e 1.3; 
    b) al paragrafo 3.1.2, lettera a), le parole «con la scritta  ben
visibile "Materiale radioattivo"» sono soppresse; 
    c) al paragrafo  4.1,  le  parole  «almeno  trenta  giorni  prima
dell'inizio della detenzione, alle amministrazioni ed agli  organismi
tecnici di cui al comma 2 dell'articolo  46»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «secondo le modalita' previste dall'articolo 46»; 
    d) al paragrafo 6.2 la lettera b) e' soppressa; 
    f) al paragrafo 6.3 la parola: «contenete»  e'  sostituita  dalla
seguente: «contenente» e le lettere a), a), e) e c)  sono  sostituite
dalle seguenti: a), b), c) e d); 
    g) al paragrafo 6.10 le parole «comma 2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 3»; 
    h) al paragrafo 6.11 la parola «inoltrarne» e'  sostituita  dalle
seguenti: «di inoltrare». 
 
          Note all'art. 55: 
              Si riporta l'allegato IX del citato decreto legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
 
                                                         "Allegato IX 
 
                                                        (articolo 37) 
          DETERMINAZIONE, AI SENSI  DELL'ARTICOLO  37,  DEL  PRESENTE
            DECRETO DELLE  MODALITA'DI  NOTIFICA  DELLE  PRATICHE  DI
            IMPORTAZIONE E DI  PRODUZIONE,  A  FINI  COMMERCIALI,  DI
            MATERIE  RADIOATTIVE,  DI  PRODOTTI,  APPARECCHIATURE   E
            DISPOSITIVI IN GENERE CONTENENTI DETTE  MATERIE,  NONCHE'
            DELLE ESENZIONI DA TALE OBBLIGO. 
              1.1 Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di  notifica
          chiunque intenda svolgere le pratiche di  cui  all'articolo
          37 deve comunicare alle amministrazioni ed  agli  organismi
          tecnici di cui al comma 2 del medesimo articolo 37, entro i
          termini previsti dal citato articolo  46  mediante  PEC,  i
          seguenti dati ed elementi: 
                a)  generalita',  codice  fiscale  e  domicilio   del
          soggetto che esercisce la pratica;  qualora  si  tratti  di
          societa' debbono essere  indicati  la  denominazione  o  la
          ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale; 
                b)   sede   (o   sedi),   comprese    le    eventuali
          installazioni,  dove  la  pratica  di  importazione  o   di
          esportazione verra' svolta; 
                c) descrizione della pratica, con l'indicazione delle
          finalita' della pratica; 
                d) in caso di materie  radioattive,  quantita'  delle
          stesse (massa per le materie fissili speciali,  le  materie
          grezze ed  i  minerali)  che  si  prevede  di  importare  o
          produrre, con l'indicazione dei radionuclidi,  dello  stato
          fisico e della forma chimica; 
                e) in caso di macchine radiogene, il tipo,  l'energia
          massima di accelerazione delle particelle e la potenza  del
          generatore; 
                f) evidenza dell'applicazione  dei  principi  di  cui
          all'articolo 1 comma 4 del presente decreto. 
              1.2 La variazione dei dati comunicati o  la  cessazione
          della pratica di importazione o  produzione  devono  essere
          preventivamente  comunicate,  entro  i  termini  e  con  le
          modalita' e alle amministrazioni di cui al punto 1. 
              1.3 Copia della notifica e della documentazione atta  a
          dimostrare il regolare invio deve essere conservata  presso
          la sede di svolgimento della  pratica  per  cinque  anni  a
          partire dalla data di spedizione.  In  caso  di  cessazione
          dell'impresa prima di tale termine la copia della  notifica
          e la relativa documentazione devono essere  consegnati  (e'
          stato abrogato dal decreto legislativo 31/03 1998  n.  112)
          al Ministero dello sviluppo economico che lo conserva  fino
          alla scadenza dei cinque anni. 
          DETERMINAZIONE, AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  38  DEL  PRESENTE
            DECRETO, DELLE DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER  IL  RILASCIO
            DELLE  AUTORIZZAZIONE  PER  L'AGGIUNTA  INTENZIONALE   DI
            MATERIE RADIOATTIVE NELLA  PRODUZIONE  E  MANIFATTURA  DI
            PRODOTTI DI CONSUMO E PER L'IMPORTAZIONE O L'ESPORTAZIONE
            DI TALI PRODOTTI 
              2.1. Il produttore, l'importatore o  l'esportatore  che
          intenda ottenere l'autorizzazione di  cui  all'articolo  38
          deve inoltrare domanda, sottoscritta  dal  richiedente,  al
          Ministero dello sviluppo economico. Copie della  domanda  e
          della documentazione tecnica di cui  al  punto  2.3  devono
          essere contemporaneamente trasmesse  dal  richiedente  alle
          amministrazioni  ed   agli   organismi   tecnici   di   cui
          all'articolo 38. 
              2.2. La domanda di cui  al  punto  2.1  deve  contenere
          almeno i dati e gli elementi seguenti: 
                a)  generalita',  codice  fiscale  e  domicilio   del
          richiedente; per le societa',  devono  essere  indicati  la
          denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e  la
          sede legale; 
                b) sede  (o  sedi)  delle  installazioni  dove  sara'
          svolta l'attivita'; 
                c)  descrizione   della   pratica   con   particolare
          riferimento all'utilizzo previsto del prodotto; 
                d) tutte le informazioni che consentono di effettuare
          le valutazioni di  cui  al  punto  2.5  ed  in  particolare
          evidenza dell'applicazione dei principi di cui all'articolo
          1 comma 4 del presente decreto con specifico riferimento al
          principio di giustificazione; 
                e) equivalente di dose ambientale a  0.1  m  da  ogni
          superficie accessibile del prodotto di consumo e a distanze
          significative in relazione all'uso del prodotto, nonche'  i
          valori massimi di dose efficace o  equivalente  individuale
          attesi a seguito del suo impiego e del suo smaltimento; 
                f) quantita' di radioattivita', concentrazione, stato
          fisico  e  forma  chimica  delle  materie  radioattive  che
          saranno oggetto della pratica; 
                g) descrizione  e  caratteristiche  dei  prodotti  di
          consumo prodotti, importati o esportati e  le  informazioni
          riguardo  le   modalita'   di   aggiunta   delle   sostanze
          radioattive nei prodotti stessi; 
                h) Paesi di importazione ed esportazione dei prodotti
          di consumo; 
                i) individuazione degli obblighi di cui  al  presente
          decreto dai quali l'utente finale del prodotto  di  consumo
          puo'   essere   esonerato   con   il    provvedimento    di
          autorizzazione di cui al presente decreto. 
              2.3. Alla domanda deve essere  allegata  l'attestazione
          del versamento prescritto. 
              2.4. La documentazione tecnica, di  cui  al  punto  2.2
          deve essere redatta e firmata,  per  la  parte  di  propria
          competenza, dall'esperto di radioprotezione. 
              2.5. Le amministrazioni e gli organismi tecnici di  cui
          al punto 2.1 esaminano le informazioni di cui al punto  2.2
          ed in particolare valutano se: 
                a)   le   prestazioni   del   prodotto   di   consumo
          giustificano il suo utilizzo; 
                b) il progetto del prodotto di consumo e' adeguato al
          fine di garantire la non rilevanza radiologica in tutte  le
          possibili condizioni  di  utilizzo,  nell'uso  improprio  e
          nelle  situazioni  incidentali  ovvero  se  e'   necessario
          formulare prescrizioni  sulle  caratteristiche  tecniche  e
          fisiche del prodotto o sulle sue condizioni di utilizzo; 
                c) il prodotto di consumo e' adeguatamente progettato
          per soddisfare i criteri di esenzione e, se del caso, se e'
          di tipo approvato e non necessita di specifiche precauzioni
          per lo smaltimento quando non piu' in uso; 
                d) il prodotto di  consumo  e'  etichettato  in  modo
          appropriato  e  se  viene  fornita  al  consumatore  idonea
          informativa ai sensi dell'articolo 41. 
              2.6. Le amministrazioni e gli organismi tecnici di  cui
          al punto 2.1, esaminano e valutano la documentazione di cui
          al punto 2.2 e trasmettono il proprio parere  al  Ministero
          dello sviluppo economico. 
              2.7. A seguito  del  ricevimento  dei  pareri  o  della
          conclusione della conferenza dei servizi di cui alla  legge
          241/90, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  comunica
          all'interessato  l'esito  del  procedimento  e,   in   caso
          positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione. 
              2.8.  Nell'autorizzazione  sono   inserite   specifiche
          prescrizioni tecniche relative: 
                a) ai valori massimi di dose derivanti dalla  pratica
          per gli individui rappresentativi della popolazione ad essa
          interessata,  a  seguito  dell'impiego  dei   prodotti   di
          consumo; 
                b) all'obbligo  di  inoltrare,  ogni  sette  anni,  a
          decorrere dalla data del  rilascio  dell'autorizzazione  al
          Ministero dello sviluppo economico ed alle  amministrazioni
          e agli organismi tecnici consultati ai sensi del punto 2.1,
          una relazione tecnica, eventualmente redatta e sottoscritta
          per la parte di competenza, dall'esperto di radioprotezione
          incaricato. 
              2.9 la relazione di cui al  punto  2.8  deve  contenere
          almeno: 
                a)   l'aggiornamento,   laddove   necessario,   della
          documentazione tecnica prodotta ai sensi del punto 2.2; 
                b) i dati e gli elementi relativi alle  quantita'  di
          radioattivita' utilizzate, importate o esportate. 
              2.10.  L'autorizzazione  puo'  essere   modificata   in
          accordo alle disposizioni di cui al presente  paragrafo  su
          richiesta presentata al Ministero dello sviluppo  economico
          da parte: 
                a)  del  titolare  dell'autorizzazione  nel  caso  di
          variazioni nello svolgimento della pratica, che  comportino
          modifiche all'oggetto del provvedimento  e  comunque  nelle
          prescrizioni tecniche in esso presenti; 
                b) delle Amministrazioni o degli organismi tecnici di
          cui al punto 2.1, ove ritenuto necessario, a seguito  della
          comunicazione di cui al punto 2.12  oppure  sulla  base  di
          quanto indicato nella relazione tecnica  di  cui  al  punto
          2.8.b) tenuto  conto  anche  del  progresso  scientifico  e
          tecnologico; 
                c) degli organi di vigilanza. 
              2.11. L'istanza di modifica di  cui  al  punto  2.10.a)
          deve essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui  al
          punto 2.2 laddove applicabili, anche alle amministrazioni e
          agli organismi di cui al punto 2.1. 
              2.12.    Il    titolare    dell'autorizzazione     deve
          preventivamente comunicare  all'amministrazione  procedente
          ed alle Amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al
          punto 2.1  variazioni  nello  svolgimento  delle  attivita'
          rispetto a quanto risultante dalla  documentazione  tecnica
          allegata all'istanza di cui al punto 2.2. 
              2.13. Le variazioni  di  cui  al  punto  2.12  che  non
          comportano  modifiche  del  provvedimento  autorizzativo  o
          delle prescrizioni in esso contenute possono essere decorsi
          novanta giorni dalla  comunicazione  senza  che  una  delle
          Amministrazioni o degli organismi tecnici di cui  al  punto
          2.1 abbia comunicato  al  titolare  dell'autorizzazione  ed
          all'amministrazione procedente  la  richiesta  di  modifica
          dell'autorizzazione ai sensi del punto 2.10 lettera b). 
              2.14.  Le  amministrazioni  e  gli  organismi   tecnici
          consultanti  trasmettono  al   Ministero   dello   sviluppo
          economico, il proprio parere sull'istanza di modifica. 
              2.15. A seguito del  ricevimento  dei  pareri  o  della
          conclusione della conferenza dei servizi di cui alla  legge
          241/90  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  comunica
          all'interessato  l'esito  del  procedimento  e,   in   caso
          positivo, provvede  al  rilascio  dell'autorizzazione  alla
          modifica. 
              2.16.  L'esercente  che  intende  cessare  una  pratica
          autorizzata  deve  darne  al   Ministero   dello   sviluppo
          economico, che provvede alla revoca di essa. 
          DETERMINAZIONE, AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  41  DEL  PRESENTE
            DECRETO DELLE MODALITA'  DI  ATTUAZIONE  DELL'OBBLIGO  DI
            INFORMATIVA RELATIVO ALLE MATERIE RADIOATTIVE IMMESSE  IN
            COMMERCIO, NONCHE' DELLE ESENZIONI DA TALE OBBLIGO. 
              3.1 Le informazioni  scritte  di  cui  all'articolo  41
          comma 2 devono contenere, in lingua italiana, gli  elementi
          seguenti. 
              3.1.1  Per  le  materie  radioattive,  i   prodotti   e
          apparecchiature contenenti dette materie: 
                a) il simbolo di radioattivita' con  la  scritta  ben
          visibile "MATERIALE RADIOATTIVO"; 
                b) radionuclidi presenti; 
                c)  quantita'  di  radioattivita'  ad  una  data   di
          riferimento specificata; 
                d)  solo  per  le  sorgenti  sigillate,   codice   di
          identificazione della sorgente che indichi il  fabbricante,
          il  radionuclide,  l'attivita'  presente,   la   data   cui
          l'attivita' viene riferita; 
                e) precauzioni da adottare  per  prevenire  eventuali
          esposizioni indebite, con indicazione  delle  modalita'  di
          uso e/o di eventuale manutenzione; 
                f)   richiamo   all'obbligo   del   rispetto    delle
          disposizioni di cui al presente  decreto,  con  particolare
          riguardo alle modalita' dello smaltimento o  di  cessazione
          della detenzione; 
                g)  eventuale  disponibilita'  per  il  ritiro  delle
          sorgenti da parte del fornitore e relative modalita'; 
                h) eventuale dichiarazione attestante che la sorgente
          e' del tipo riconosciuto ed indicazione degli  obblighi  di
          sorveglianza     fisica,      notifica,      registrazione,
          autorizzazione da cui  la  sorgente  e'  esente,  ai  sensi
          dell'articolo 49. 
              3.1.2 Per i generatori di radiazione: 
                a) il simbolo di radioattivita'; 
                b) precauzioni da adottare  per  prevenire  eventuali
          esposizioni indebite, con indicazione  delle  modalita'  di
          uso e/o di eventuale manutenzione; 
                c)   richiamo   all'obbligo   del   rispetto    delle
          disposizioni di cui al presente  decreto,  con  particolare
          riguardo alle modalita' dello smaltimento o  di  cessazione
          della detenzione; 
                d)   eventuale   disponibilita'   per    il    ritiro
          dell'apparecchiatura e relative modalita'; 
                e) il tipo e l'energia massima di accelerazione delle
          particelle cariche,  la  corrente  massima  e  la  potenza,
          nonche', nel caso di elettroni, il fattore di utilizzo. 
                3.2. L'obbligo di informativa di cui al punto 3.1 non
          si applica ai rifiuti radioattivi. 
          DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA  DELLE  PRATICHE
            DI CUI AL COMMA  1  DELL'ARTICOLO  46  E  DEI  VALORI  DI
            ATTIVITA' E DEI VALORI DI CONCENTRAZIONE DI ATTIVITA' PER
            UNITA' DI MASSA DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DEI  COMMA  1
            DELL'ARTICOLO 47 
              4. Notifica e cessazione delle pratiche 
              4.1. Chiunque intende  intraprendere  una  pratica  con
          sorgenti di radiazioni ionizzanti deve darne comunicazione,
          secondo le modalita' previste dall'articolo  46,  indicando
          almeno i  dati  e  gli  elementi  seguenti,  atti  anche  a
          dimostrare l'idoneita'  della  localita'  dove  la  pratica
          verra' svolta: 
                a)  generalita',  codice  fiscale  e  domicilio   del
          richiedente; qualora si tratti di societa'  debbono  essere
          indicati la denominazione o la ragione sociale,  il  codice
          fiscale e la sede legale; 
                b) descrizione della pratica che si intende  svolgere
          compresi  gli  elementi  per  effettuare  il  processo   di
          giustificazione; 
              c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati  alla
          pratica che si intende svolgere; 
                d) per ogni macchina radiogena:  il  tipo,  l'energia
          massima di accelerazione delle particelle e la potenza  del
          generatore; 
                e) per le materie radioattive: le quantita' totali di
          radioattivita' dei radionuclidi, distinguendo tra  sorgenti
          non sigillate e sorgenti sigillate, che si intende detenere
          contemporaneamente e ricevere in ragione di anno solare; 
                f) se del caso, per tutte  le  sorgenti,  l'eventuale
          produzione di neutroni; 
                g) modalita' di  produzione,  gestione  ed  eventuale
          smaltimento di rifiuti,  e  in  particolare,  nel  caso  di
          produzione di rifiuti radioattivi solidi o liquidi che  non
          siano conferiti ad un  servizio  di  raccolta  autorizzato,
          ovvero nel caso  di  produzione  di  effluenti  liquidi  ed
          aeriformi da scaricare in  ambiente,  fornire  gli  estremi
          dell'atto autorizzativo rilasciato ai  sensi  dell'articolo
          54; 
                h)  l'eventuale   riciclo   o   riutilizzazione   dei
          materiali; 
                i) copia della relazione redatta ai  sensi  dell'art.
          109 comma 2; 
                l) descrizione  delle  operazioni  che  si  intendono
          svolgere,   delle   sorgenti   di   radiazioni   e    delle
          attrezzature; 
                m)   modalita'   previste   per   la   disattivazione
          dell'installazione; 
                n)   i   vincoli   di   dose   proposti    al    fine
          dell'applicazione  del  principio  di   ottimizzazione   in
          conformita' all'art. 5 commi 2  e  3  e  ai  punti  3  e  4
          dell'allegato XXV parte I, ove pertinenti. 
              4.2. La documentazione tecnica di cui al punto 4.1 deve
          essere redatta e  firmata,  per  la  parte  di  competenza,
          dall'esperto  di   radioprotezione   e   nel   caso   delle
          esposizioni   mediche,   dal   responsabile   dell'impianto
          radiologico. 
              4.3. Copia della comunicazione e  della  documentazione
          atta a dimostrare il regolare invio deve essere  conservata
          presso la sede di svolgimento della pratica per cinque anni
          a partire dalla data di spedizione. 
              4.4. La variazione dei dati di cui alle  lettere  b)  e
          seguenti  del  punto  4.1   deve   essere   preventivamente
          comunicata alle amministrazioni ed agli  organismi  tecnici
          di cui al comma 2 dell'articolo  46  fornendo,  per  quanto
          applicabili, i dati e gli elementi  indicati  nello  stesso
          punto 4.1; la variazione dei dati amministrativi di cui  al
          punto 4.1 lettera a) puo' essere  comunicata  entro  trenta
          giorni dall'avvenuta modifica alle amministrazioni ed  agli
          organismi tecnici di cui al comma 2 dell'articolo 46. 
              4.5. Sono  escluse  dall'obbligo  di  comunicazione  di
          variazione della pratica gia' notificata le  modifiche  che
          comportano l'impiego di macchine radiogene a  scopo  medico
          che  accelerano  elettroni  con   potenziale   massimo   di
          accelerazione     inferiore     a      200      kVp      in
          prova/visione/comodato,  non  reiterabile  per  la   stessa
          macchina, per un periodo  non  superiore  a  trenta  giorni
          fermo restando tutte le  condizioni  di  utilizzo  previste
          nella notifica. 
              4.6. L'interessato deve comunicare  con  almeno  trenta
          giorni  di  anticipo  la  cessazione  della  pratica   alle
          amministrazioni di cui al punto 4.1; nel caso di cessazione
          di   una   pratica   comportante   l'impiego   di   materie
          radioattive, alla comunicazione e' allegata una  relazione,
          sottoscritta  dall'esperto  di  radioprotezione   per   gli
          aspetti di propria competenza, che descriva  le  operazioni
          previste per la cessazione stessa,  quali  la  destinazione
          prevista per le sorgenti di radiazioni detenute e  per  gli
          eventuali  rifiuti  prodotti  durante  la  gestione   della
          pratica e durante le operazioni connesse  alla  cessazione.
          Nel caso di cessazione di una pratica comportante l'impiego
          di apparecchiature Rx la  comunicazione  deve  indicare  la
          destinazione definitiva delle apparecchiature  radiologiche
          detenute. 
              4.7. Al termine delle operazioni di cessazione  di  una
          pratica con materie radioattive l'esercente trasmette  alle
          amministrazioni  di  cui  al  punto  4.1   una   relazione,
          sottoscritta  dall'esperto  di  radioprotezione   per   gli
          aspetti di propria competenza,  che  attesti  l'assenza  di
          vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la
          pratica  e'  stata  effettuata.  La  pratica  si  considera
          cessata, a tutti gli  effetti,  trascorsi  sessanta  giorni
          dall'invio, mediante raccomandata, della  relazione,  fermi
          gli   obblighi   e   le   responsabilita'    dell'esercente
          conseguenti agli accertamenti  effettuati,  anche  in  data
          successiva al predetto termine, da parte  degli  organi  di
          vigilanza. 
              5.  Condizioni  di  applicazione  e   esenzioni   dalla
          notifica di pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti. 
              5.1. Le condizioni di  esenzione  di  cui  all'art  47,
          comma 1, lettere a) e b), sono  stabilite  nell'allegato  I
          con riferimento ai valori di  concentrazione  di  attivita'
          per  unita'  di  massa  e  di  attivita'  per   i   singoli
          radionuclidi, ai casi di radionuclidi in equilibrio  con  i
          loro  prodotti   di   decadimento   e   alle   miscele   di
          radionuclidi, nonche' ai  valori  massimi  di  attivita'  e
          concentrazione  impiegati  istantaneamente  e   annualmente
          nella   pratica,   tenendo   conto   della   quantita'   di
          radioattivita'   eventualmente   detenuta   come    rifiuto
          radioattivo; 
              5.2  Ai  fini  dell'applicazione  delle  condizioni  di
          esenzione non si tiene conto: 
                a. delle  quantita'  di  radioattivita'  prodotte  da
          fenomeni di attivazione qualora la produzione delle  stesse
          non rientri tra gli scopi dell'attivita'; 
                b. della  contemporanea  presenza  nell'installazione
          delle  materie  radioattive  destinate  a   sostituire   le
          sorgenti  in  uso,  sempre  che  si  tratti   di   sorgenti
          sigillate, la sostituzione avvenga  nel  tempo  piu'  breve
          tecnicamente possibile e  le  sorgenti  in  sostituzione  e
          quelle da sostituire si trovino  contemporaneamente  al  di
          fuori degli imballaggi di trasporto esclusivamente  per  il
          tempo tecnicamente necessario ad eseguire la sostituzione; 
                c. delle materie radioattive contenute nelle sorgenti
          di  tipo   riconosciuto   qualora   l'esonero   sia   stato
          esplicitamente previsto nel conferimento di qualifica; 
                d. delle materie radioattive naturali il cui  impiego
          non sia lo scopo della pratica; 
                e. delle materie radioattive presenti sotto forma  di
          impurezza. 
          ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALL'ALLONTANAMENTO DI MATERIALI O DI
            RIFIUTI, SOLIDI, LIQUIDI O AERIFORMI, CONTENENTI SOSTANZE
            RADIOATTIVE PER LE PRATICHE SOGGETTE A NOTIFICA AI  SENSI
            DELL'ARTICOLO 46 
              6.1. L'istanza per l'autorizzazione  all'allontanamento
          dei materiali  contenenti  sostanze  radioattive  derivanti
          dall'esercizio di pratiche soggette  a  notifica  ai  sensi
          dell'articolo 46, deve  essere  sottoscritta  e  presentata
          dall'esercente  all'autorita'  individuata   al   comma   3
          dell'articolo 54. 
              6.2. La domanda di cui  al  punto  6.1  deve  contenere
          almeno i dati e gli elementi seguenti: 
                a)  generalita',  codice  fiscale  e  domicilio   del
          richiedente; qualora si tratti di societa'  debbono  essere
          indicati la denominazione o la ragione sociale,  il  codice
          fiscale e la sede legale; 
                b) (soppressa); 
                c) tipo  di  pratica  associata  alla  produzione  di
          rifiuti radioattivi; 
                d)   ubicazione   dell'installazione    oggetto    di
          produzione di rifiuti radioattivi; 
                e) l'ubicazione dei locali  e  delle  aree  destinati
          alla pratica che si intende svolgere; 
                f)  descrizione  dei  processi   responsabili   della
          produzione  dei   rifiuti   radioattivi   ed   ogni   altra
          indicazione ritenuta utile  dimostrare  la  giustificazione
          della richiesta. 
              6.3. La domanda di cui al paragrafo 6.2 deve,  inoltre,
          essere corredata dalla documentazione firmata, per la parte
          di propria  competenza,  dall'esperto  di  radioprotezione,
          contenente le informazioni relativa a: 
                a) produzione e modalita'  di  gestione  dei  rifiuti
          radioattivi e dei  materiali  di  riciclo  o  riutilizzati,
          valutazioni  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  151  del
          presente decreto,  e,  per  i  rifiuti  solidi,  liquidi  e
          aeriformi,  e  per  i  materiali  destinati  al  riciclo  e
          riutilizzazione, le ulteriori informazioni di cui ai  punti
          6.4, 6.5. 6.6.; 
                b) valutazione delle dosi  per  i  lavoratori  e  per
          l'individuo rappresentativo della popolazione in condizioni
          di normale attivita'; 
                c) programma di  sorveglianza  predisposto  ai  sensi
          dell'art. 150 e 151; 
                d)  procedure  adottate  e  formazione  dei  soggetti
          eventualmente  preposti  allo  svolgimento  degli   aspetti
          operativi legati alle operazioni di allontanamento. 
              6.4 Per i rifiuti solidi la documentazione  di  cui  al
          punto 6.3 lettera a) riguarda: 
                a)  le  modalita'   di   raccolta,   confezionamento,
          deposito; 
                b)  i  livelli  di  allontanamento  proposti  con  le
          valutazioni atte a dimostrare il rispetto  dei  criteri  di
          non rilevanza radiologica fissati nell'allegato I; 
                c)  le  condizioni  e  le  indicazioni  tecniche  che
          debbono essere soddisfatte per l'allontanamento, nonche' le
          modalita' e le procedure di verifica delle  condizioni  per
          l'allontanamento stesso; 
                d) le modalita' di  registrazione  degli  smaltimenti
          nell'ambiente o del conferimento a terzi, nonche' quelle di
          conservazione delle informazioni. 
              6.5 Per la produzione di rifiuti liquidi o aeriformi la
          documentazione di cui al punto 6.3 lettera a) riguarda: 
                a)  le  modalita',  ove  applicabili,  di   raccolta,
          confezionamento, deposito; 
                b) la formula di scarico proposta con le  valutazioni
          atte a dimostrare il rispetto dei criteri di non  rilevanza
          radiologica fissati nell'allegato I; 
                c)  le  condizioni  e  le  indicazioni  tecniche  che
          debbono  essere  soddisfatte  ai  fini  dello   smaltimento
          nell'ambiente, nonche'  le  modalita'  e  le  procedure  di
          verifica delle condizioni per lo smaltimento stesso; 
                d) le modalita' di registrazione dello smaltimento  o
          del conferimento a terzi, nonche' quelle  di  conservazione
          delle informazioni. 
              6.6  Per  i  materiali  destinati  al  riciclo  o  alla
          riutilizzazione la  documentazione  di  cui  al  punto  6.3
          lettera a) riguarda: 
                a)  i  livelli  di  allontanamento  proposti  con  le
          valutazioni atte a dimostrare il rispetto  dei  criteri  di
          non rilevanza radiologica fissati nell'allegato I; 
                b)  le  condizioni  e  le  indicazioni  tecniche  che
          debbono essere soddisfatte per l'allontanamento, nonche' le
          modalita' e le procedure di verifica delle  condizioni  per
          l'allontanamento stesso; 
                c)  le  modalita',  ove  applicabili,  di   raccolta,
          confezionamento, deposito; 
                d) le modalita' di registrazione del  conferimento  a
          terzi, nonche' quelle di conservazione delle informazioni. 
              6.7     L'Amministrazione      procedente      comunica
          all'interessato  l'esito  del  procedimento  e,   in   caso
          positivo,  provvede  al  rilascio  dell'autorizzazione  con
          eventuali specifiche prescrizioni tecniche relative a: 
                a)  caratteristiche  di  pericolosita'  dei  rifiuti,
          diverse da quelle di natura radiologica; 
                b)  necessita'  o  meno  di  ulteriori  controlli   o
          verifiche da parte del sito ricevente; 
                c) documentazione di accompagnamento di ogni  partita
          di materiale allontanato che dimostri  la  rispondenza  del
          materiale  stesso  alle  condizioni  per   l'allontanamento
          stabilite nel provvedimento autorizzativo; 
                d)  destino  definitivo  del  materiale   allontanato
          costituito   da   rifiuti   solidi   che    presentano    e
          concentrazioni di attivita' per unita' di  massa  superiori
          ai valori stabiliti nell'allegato I; 
                e) obbligo di inoltrare, ogni cinque anni a decorrere
          dalla data del rilascio dell'autorizzazione, una  relazione
          tecnica, sottoscritta per la parte  di  propria  competenza
          dall'esperto di radioprotezione. 
              6.8 La relazione tecnica di cui al punto  6.7,  lettera
          e) contiene: 
                a)   l'aggiornamento,   laddove   necessario,   della
          documentazione a suo tempo prodotta ai sensi del  paragrafo
          6.2. 
              6.9. L'autorizzazione e' modificata: 
                a) su richiesta del titolare dell'autorizzazione  nel
          caso di variazioni che comportino modifiche all'oggetto del
          provvedimento e comunque  delle  prescrizioni  tecniche  in
          esso presenti; 
                b) dall'autorita' di cui al comma 2 dell'art. 54, ove
          ritenuto necessario, a seguito della comunicazione  di  cui
          al paragrafo 6.7 lettera e); 
                c) su richiesta degli organi di vigilanza. 
              6.10.    Il    titolare    dell'autorizzazione     deve
          preventivamente comunicare all'autorita' di cui al comma  3
          dell'art. 54 le variazioni  rispetto  a  quanto  risultante
          dalla documentazione tecnica di cui al paragrafo 6.2. 
              6.11.  Le  variazioni  comunicate  che  non  comportano
          modifiche   del   provvedimento   autorizzativo   o   delle
          prescrizioni in esso  contenute,  possono  essere  adottate
          decorsi novanta giorni dalla comunicazione  se  l'autorita'
          di cui al comma 2 dell'art.  54  non  abbia  comunicato  al
          titolare dell'autorizzazione  la  necessita'  di  inoltrare
          richiesta di modifica."