Art. 56 
 
Modifiche all'allegato XIII del decreto legislativo 31  luglio  2020,
  n. 101, relativo alla determinazione dei criteri e delle  modalita'
  per il conferimento della qualita' di sorgente di tipo riconosciuto 
 
  1. All'allegato XIII del decreto legislativo  31  luglio  2020,  n.
101, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al paragrafo 2.1, le parole: «dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato, dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»; 
    b) al paragrafo 2.4, la seconda lettera c) e' abrogata e dopo  la
lettera j) e' aggiunta la seguente: 
      «j-bis) indicazione della vita operativa prevista, specificando
in particolare il tempo  medio  di  funzionamento  esente  da  guasti
nonche'  le  previsioni  in  ordine  alle  necessita',  modalita'   e
frequenza di manutenzione.»; 
    c) al paragrafo 2.5, lettera j), le parole «all'articolo 19» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 41» 
    d) al paragrafo 2.8,  lettera  b),  le  parole  «Ministero  della
sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»; 
    e) al paragrafo 2.14, le parole «Ministero  della  sanita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»; 
    f) al paragrafo 2.16, le parole «Ministero  della  sanita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute». 
 
          Note all'art. 56: 
              Si  riporta  l'allegato   XIII   del   citato   decreto
          legislativo n. 101 del 2020, come modificato  dal  presente
          decreto: 
 
                                                       "Allegato XIII 
 
                                                        (articolo 49) 
          DETERMINAZIONE  DEI  CRITERI  E  DELLE  MODALITA'  PER   IL
            CONFERIMENTO  DELLA  QUALITA'   DI   SORGENTE   DI   TIPO
            RICONOSCIUTO. 
              (Omissis) 
              2.1. La qualifica di sorgente di tipo  riconosciuto  e'
          conferita  con  decreto  del  Ministro  della  salute,   di
          concerto  con  i  Ministri  della  transizione   ecologica,
          dell'interno  e  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          sentiti l'ISIN, l'INAIL e l'ISS. 
              (Omissis) 
              2.4. La domanda di cui al punto 2.2  deve  contenere  i
          dati e gli elementi seguenti: 
                a)  Generalita',  codice  fiscale  e  domicilio   del
          richiedente; qualora si tratti di societa'  debbono  essere
          indicati la denominazione o la ragione sociale,  il  codice
          fiscale e la sede legale; 
                b) richiesta motivata delle  eventuali  esenzioni  da
          taluni  degli   obblighi   di   sorveglianza   fisica,   di
          registrazione, di notifica e di autorizzazione  di  cui  si
          intenda fruire. 
                c)  tipo  di  impiego  previsto  per   la   sorgente,
          specificando in particolare se la sorgente e' destinata  ad
          essere diffusa tra le persone del pubblico e se la sorgente
          assolva a funzioni di prevenzione di danni alle  persone  o
          alle cose; 
                c) (abrogata); 
                d) indicazione del numero di sorgenti che si  prevede
          di  immettere  sul  mercato  italiano  in  ragione  d'anno,
          specificando   il   numero   delle    sorgenti    destinate
          all'esportazione in ragione d'anno; 
                e) nel caso in cui la sorgente sia costituita da  una
          macchina   radiogena,   tipo   ed   eventualmente   spettro
          energetico delle radiazioni prodotte,  energia  e  corrente
          massime, intensita' di fluenza di energia e di dose; 
                f) nel caso in cui  la  sorgente  sia  costituita  da
          materie radioattive, tipo, attivita' e concentrazione delle
          stesse alla data prevista  per  l'immissione  sul  mercato,
          forma   fisica   e   composizione   chimica   per   singolo
          radionuclide; 
                g) esposizione delle  ragioni  tecniche  per  cui  si
          ritiene utile impiegare sorgenti di radiazioni; 
                h)  dimostrazione  che  la  sorgente  di   radiazioni
          assolve alla funzione per cui e' stata scelta; 
                i) motivazione della  scelta  di  usare  sorgenti  di
          radiazioni  per   confronto   con   altri   dispositivi   o
          apparecchiature di analogo tipo di  impiego  che  ne  siano
          prive; 
                j) destinazione prevista per le sorgenti  al  termine
          della vita operativa ed in  caso  di  guasto  o  danno  non
          riparabili, specificando in particolare  se  sono  previsti
          accordi  contrattuali  per  il  ritiro  o   riciclo   delle
          sorgenti; 
                j-bis) indicazione  della  vita  operativa  prevista,
          specificando in particolare il tempo medio di funzionamento
          esente da guasti  nonche'  le  previsioni  in  ordine  alle
          necessita', modalita' e frequenza di manutenzione. 
              2.5. La  domanda  di  cui  al  punto  2.2  deve  essere
          corredata,   per   quanto   applicabile,   della   seguente
          documentazione firmata, per la parte di propria competenza,
          dall'esperto di  radioprotezione,  volta  a  dimostrare  il
          rispetto dei principi di cui all'articolo  2  del  presente
          decreto: 
                a) descrizione della sorgente corredata dai  disegni,
          grafici  e  dati  tecnici  necessari   a   illustrarne   il
          funzionamento ed a valutarne le  caratteristiche  tecniche,
          sotto il profilo della protezione dalle radiazioni; 
                b) modalita' di schermatura e di  contenimento  delle
          materie radioattive in condizioni normali e  in  condizioni
          di guasto, di danno o di incidente; possibilita' di accesso
          alle  materie  radioattive  in  condizioni  normali  e   in
          condizioni di  manutenzione,  di  guasto,  di  danno  o  di
          incidente; 
                c) normativa tecnica cui e' rispondente  la  sorgente
          per cui si chiede il conferimento della qualifica; 
                d) specificazione e risultati delle prove  a  cui  e'
          stato sottoposto uno o piu' esemplari della  sorgente  allo
          scopo  di  dimostrarne  il  comportamento   in   condizioni
          normali, di guasto, di danno e di uso anomalo; 
                e) motivazione della scelta di usare le  sorgenti  di
          radiazioni  da  cui  e'  costituita  la  sorgente  di  tipo
          riconosciuto per confronto con altre  materie  radioattive,
          sotto il profilo del  tempo  di  dimezzamento  radioattivo,
          delle  caratteristiche  radiologiche,  dell'energia   delle
          radiazioni emesse, di intensita' di fluenza di energia e di
          intensita' di dose; 
                f)  modalita'  di  impiego,  di  installazione  e  di
          manutenzione; 
                g) analisi  degli  eventi  anomali,  con  riferimento
          all'uso improprio, o a danni o a guasti o a incidenti; 
                h) valutazione delle  dosi  attese  nel  corso  della
          produzione,   trasporto,   diffusione   sul   mercato    ed
          utilizzazione; per quanto concerne  l'utilizzazione  devono
          essere  oggetto  di  valutazione  le  dosi   derivanti   da
          funzionamento  normale,  eventuale  smaltimento,   riciclo,
          ritiro,  manutenzione,  uso  improprio,  danno,  guasto   o
          incidente; 
                i) sistema qualita' che si intende adottare  al  fine
          di garantire  la  rispondenza  della  singola  sorgente  al
          progetto o al prototipo; 
                j) contenuto dell'informativa di cui all'articolo  41
          del decreto presente decreto. 
              (omissis) 
              2.8. Nel provvedimento di conferimento della  qualifica
          di sorgenti di tipo riconosciuto: 
                a) sono indicati  gli  eventuali  esoneri  da  taluni
          degli obblighi di sorveglianza fisica, di registrazione, di
          notifica e di autorizzazione di cui al presente decreto 
                b) viene inserito l'obbligo di inoltrare, ogni  sette
          anni,  a  decorrere  dalla  data  del  conferimento   della
          qualifica al Ministero della salute ed alle amministrazioni
          ed agli organismi tecnici consultati ai sensi del punto 2.1
          una relazione tecnica, eventualmente  sottoscritta  per  la
          parte di propria competenza dall'esperto di radioprotezione
          incaricato della sorveglianza fisica  della  protezione  ai
          sensi dell'articolo 128 del presente decreto 
              (omissis) 
              2.14.  Le  amministrazioni  e  gli  organismi   tecnici
          consultati trasmettono al Ministero della salute il proprio
          parere sull'istanza di modifica. 
              (omissis) 
              2.16.  L'intendimento   di   cessare   la   produzione,
          l'importazione o l'esportazione delle sorgenti  di  cui  al
          punto 1.1 o di rinunciare alla  qualifica  di  sorgente  di
          tipo riconosciuto deve essere comunicato al Ministero della
          salute che provvede alla revoca della qualifica. 
              (omissis)"