Art. 57 Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalita' per il rilascio e la revoca del nulla osta 1. Alla Sezione I dell'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 3.2 le parole: «di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai paragrafi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, nei casi applicabili,» e le parole «, e per l'impiego di categoria A» sono soppresse»; b) al paragrafo 3.4, lettera f), le parole «e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I, ove pertinenti» sono soppresse; c) al paragrafo 4.13 le parole: «dell'azienda sanitaria locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorita' sanitaria indicata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma»; d) al paragrafo 4.14 le parole: «all'articolo 35» sono sostituite dalle parole: «all'articolo 61»; e) dopo il paragrafo 4.14 sono aggiunti i seguenti: «4.14-bis. Gli esercenti delle pratiche classificate in categoria A che, in ragione di specifiche modifiche alla pratica oggetto dell'autorizzazione vigente, abbiano i requisiti per essere classificate in categoria B, devono presentare istanza di nulla osta ai sensi dell'articolo 52. Copia dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata alle Amministrazioni di cui all'articolo 51 e all'ISIN. 4.14-ter. L'Amministrazione che rilascia il nullaosta di cui al paragrafo 4.14-bis ne invia copia alle Amministrazioni di cui all'articolo 51 e all'ISIN, vincolandone l'entrata in vigore all'emissione, da parte del Ministero della transizione ecologica, del decreto di revoca del previgente nulla osta di categoria A. 4.14-quater. Fino all'emanazione del decreto di revoca di cui al paragrafo 4.14-ter e' consentita la prosecuzione dell'esercizio della pratica, incluso l'allontanamento dei materiali e degli effluenti, nel rispetto delle modalita', limiti e condizioni stabiliti nel provvedimento autorizzativo rilasciato in precedenza.»; f) al paragrafo 4.3, lettera d. le parole «a firma del responsabile dell'impianto radiologico» sono soppresse; g) al paragrafo 5.1 le parole: «dal comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 10»; h) il paragrafo 6 e' sostituito dal seguente: «6. Particolari disposizioni per le pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 50 del presente decreto. 6.1 Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 46, le condizioni per l'esenzione dal nulla osta di cui al paragrafo 1 non si applicano alle pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 50 del presente decreto ad esclusione dell'impiego delle sorgenti mobili di tipo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 49 del presente decreto, per la ricerca di esplosivi, utilizzate in localita' non determinabili a priori, ai fini di pubblica sicurezza. 6.1.1. Le pratiche comportanti la somministrazione di sostanze radioattive utilizzando mezzi mobili possono essere svolte solo presso apposite strutture che siano gia' in possesso del nulla osta ai sensi degli articoli 51 o 52 al fine della somministrazione di sostanze radioattive. 6.1.2. L'esercizio della pratica di cui al precedente paragrafo 6.1.1 comporta una richiesta di modifica al nulla osta, da parte del titolare del nulla osta stesso, secondo quanto disposto ai paragrafi 4.4 e 4.5. 6.1.3. Nei casi in cui la presenza del mezzo mobile sia dovuta alla necessita' di garantire la continuita' assistenziale a seguito di guasto di un'attrezzatura gia' presente nell'installazione o sostituzione della stessa e il mezzo mobile non debba stazionare a tal fine presso la struttura ospitante per piu' di 180 giorni non reiterabili, la documentazione a corredo della richiesta di modifica del nulla osta, potra' prevedere in alternativa a quanto indicato ai punti 4.4 e 4.5 il solo benestare preventivo dell'esperto di radioprotezione contenente un esplicito riferimento a: l'idoneita' dell'ubicazione del mezzo mobile in relazione ai vincoli di dose previsti per la popolazione e per i lavoratori della struttura ospitante; l'idoneita' delle barriere protettive di cui il mezzo mobile e' dotato allo scopo di garantire il rispetto dei vincoli di dose previsti per la popolazione e per i lavoratori della struttura ospitante; le modalita' di gestione dei rifiuti contenenti sostanze radioattive prodotti a seguito dell'esercizio della pratica sul mezzo mobile; le prescrizioni formulate al fine di garantire il rispetto di quanto indicato ai tre punti precedenti. Il nulla osta si ritiene modificato qualora l'amministrazione procedente non formuli eventuali prescrizioni entro 10 giorni dal ricevimento della domanda di modifica. 6.2. Per le pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 50 del presente decreto, classificate in categoria A o in categoria B in accordo alle disposizioni di cui al paragrafo 2, il rilascio del nulla osta e' subordinato: a. alla dimostrazione che la radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, secondo i principi di cui all'articolo 1, e' garantita esclusivamente dalle caratteristiche proprie delle sorgenti di radiazioni che intervengono nella pratica e dalle modalita' di impiego di esse, indipendentemente dalle caratteristiche dell'ambito in cui l'impiego avviene; b. all'inserimento di specifiche prescrizioni tecniche relative all'obbligo: i. di informare, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito, gli organi di vigilanza territorialmente competenti; ii. di acquisire dall'esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ai sensi dell'articolo 128 del presente decreto e di trasmettere agli organi di vigilanza di cui al paragrafo 6.2 lettera b) punto 1 una specifica relazione sul verificarsi della condizione di cui al paragrafo 6.2 lettera a) con riferimento all'ambito di impiego di cui al paragrafo 6.2 lettera b) punto 1. 6.3. Il nulla osta per le pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 50 del presente decreto, che sia classificato in categoria B ai sensi del paragrafo 2, ad esclusione di quelle previste al paragrafo 6.4, viene rilasciato dal prefetto della provincia in cui e' situata la sede operativa primaria del titolare del nulla osta. 6.4. Per le pratiche comportanti la somministrazione di sostanze radioattive a fini diagnostici, su mezzi mobili classificate in categoria B ai sensi del paragrafo 6.2, il nulla osta viene rilasciato o modificato dall'autorita' individuata dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del comma 1 dell'articolo 52 del presente decreto. 6.5. E' consentito l'esercizio delle pratiche di cui al paragrafo 6.3 in ambiti localizzati al di fuori della provincia, per la quale il nulla osta stesso era stato rilasciato ai sensi del paragrafo 6.3.»; i) al paragrafo 7.1, lettera a), le parole: «dell'articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96»; l) al paragrafo 7.2, lettera a), le parole: «ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto»; 2. Alla Sezione III dell'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla sez. 6: «Dati relativi ai generatori di radiazioni», al punto 5, dopo le parole «come indicato dal fabbricante» sono aggiunte le seguenti: «, ove disponibile»; b) alla sez. 6: «Dati relativi ai generatori di radiazioni», al punto 6, dopo le parole «come indicato dal fabbricante» sono aggiunte le seguenti: «, ove disponibile»;
Note all'art. 57: - Si riporta l'allegato XIV del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: "Allegato XIV (articolo 50) DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 6, DELLE CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIA A ED IN CATEGORIA B DELL'IMPIEGO DELLE SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI, DELLE CONDIZIONI PER L'ESENZIONE DAL NULLA OSTA E DELLE MODALITA' PER IL RILASCIO E LA REVOCA DEL NULLA OSTA. I - SEZIONE I: CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE PRATICHE DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI IN CATEGORIA A ED IN CATEGORIA B. (omissis) 3.2. Copie della domanda e della documentazione tecnica di cui ai paragrafi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, nei casi applicabili, devono essere contemporaneamente trasmesse dal richiedente alle Amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui all'articolo 51, per le pratiche classificate in categoria A, e alle Amministrazioni di cui all'articolo 52, per le pratiche classificate in categoria B. (omissis) 3.4. Oltre alle informazioni e alla documentazione prevista ai sensi dell'articolo 151, la domanda di cui al paragrafo 3.3 deve essere corredata, per quanto applicabile, anche dalla seguente documentazione firmata per la parte di propria competenza, dall'esperto di radioprotezione, atta anche a dimostrare l'idoneita' della localita' dove la pratica verra' svolta e il rispetto dei requisiti di sicurezza e di radioprotezione: a. descrizione dei locali e delle aree interessati all'attivita' che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria e sezione, indicando, per ogni locale ed area, la classificazione in zone ai sensi dell'articolo 133 del presente decreto, nonche' degli ambienti e delle aree circostanti anche esterni all'installazione, indicandone la destinazione d'uso e le eventuali sorgenti impiegate anche da parte di soggetti terzi; b. criteri seguiti ai fini della individuazione e della classificazione delle zone e della classificazione del personale addetto ai sensi dell'articolo 133 del presente decreto; c. descrizione delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni, distinguendo tra sorgenti sigillate e non sigillate, e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle eventuali modalita' di movimentazione delle sorgenti all'interno della installazione; dimostrazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio; d. individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali, e delle specifiche modalita' di intervento al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione; e. produzione e modalita' di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati e, in particolare, oltre le valutazioni di cui al comma 3, dell'articolo 151, devono essere fornite informazioni con riferimento ai rifiuti solidi, alla produzione di rifiuti liquidi e aeriformi, ai materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione come precisate ai seguenti punti 3.5, 3.6 e 3.7. f. I vincoli di dose proposti al fine dell'applicazione del principio di ottimizzazione per la popolazione e per i lavoratori in conformita' all'art.5 commi 2 e 3. (omissis) 4.3. Nel nulla osta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative a: a. se del caso, alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo e all'eventuale riutilizzo dei materiali, alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima; b. ai vincoli di dose applicabili ai lavoratori ed al valore massimo di dose efficace derivante dalla pratica per l'individuo rappresentativo della popolazione interessata; c. all'eventuale smaltimento di rifiuti contenenti sostanze radioattive nell'ambiente, nel rispetto dei criteri stabiliti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 3; d. se del caso, agli aspetti di radioprotezione del paziente, stabilite dal Ministero della salute per le pratiche soggette al nulla osta di categoria A e dalle autorita' individuate dalle leggi regionali e delle province autonome per quelle soggette al nulla osta di categoria B; e. all'obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a decorrere dalla data del rilascio del nulla osta, alla amministrazione procedente ed alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al paragrafo 3.2 una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto di radioprotezione e, nel caso delle esposizioni mediche, dal responsabile dell'impianto radiologico, contenente: 1. l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta ai sensi dei paragrafi 3.3 e 3.4; 2. i dati degli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attivita' svolta, con particolare riferimento all'esposizione dei lavoratori e dell'individuo rappresentativo della popolazione; 3. i dati relativi alla produzione di rifiuti radioattivi, e all'eventuale immissione di radionuclidi nell'ambiente, ai rifiuti allontanati e ai materiali destinati al riciclo o al riutilizzo, desunti dalle registrazioni effettuate; 4. nel caso di somministrazione di sostanze radioattive a scopo diagnostico o terapeutico: i . il numero medio di pazienti trattati annualmente con radiofarmaci a scopo terapeutico e il valore medio di equivalente di dose ambientale misurati all'atto della dimissione dalla struttura; ii . nei casi applicabili l'esito dell'ultima verifica dei livelli diagnostici di riferimento (LDR) di cui all'articolo 158; (omissis) 4.13. Il parere sulla conclusione della disattivazione di cui al paragrafo 4.12, che attesta la mancanza di vincoli di natura radiologica sull'installazione in cui la pratica era stata esercitata e la corretta gestione e sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti nel corso della pratica o della disattivazione nonche' delle sorgenti di radiazioni ionizzanti impiegate, viene rilasciato, su richiesta del titolare del nulla osta, dall'ISIN per il nulla osta di categoria A e per il nulla osta di categoria B, congiuntamente, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Ispettorato territoriale del lavoro, dall'autorita' sanitaria indicata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma e dell'agenzia regionale o della provincia autonoma per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. 4.14. La procedura di revoca del nulla osta di cui ai paragrafi da 4.11 a 4.13 viene avviata d'ufficio dall'Amministrazione procedente nel caso di adozione del provvedimento di revoca di cui all'articolo 61 del presente decreto. 4.14-bis. Gli esercenti delle pratiche classificate in categoria A che, in ragione di specifiche modifiche alla pratica oggetto dell'autorizzazione vigente, abbiano i requisiti per essere classificate in categoria B, devono presentare istanza di nulla osta ai sensi dell'articolo 52. Copia dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata alle Amministrazioni di cui all'articolo 51 e all'ISIN. 4.14-ter. L'Amministrazione che rilascia il nullaosta di cui al paragrafo 4.14-bis ne invia copia alle Amministrazioni di cui all'articolo 51 e all'ISIN, vincolandone l'entrata in vigore all'emissione, da parte del Ministero della transizione ecologica, del decreto di revoca del previgente nulla osta di categoria A. 4.14-quater. Fino all'emanazione del decreto di revoca di cui al paragrafo 4.14-ter e' consentita la prosecuzione dell'esercizio della pratica, incluso l'allontanamento dei materiali e degli effluenti, nel rispetto delle modalita', limiti e condizioni stabiliti nel provvedimento autorizzativo rilasciato in precedenza. (omissis) 5.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 50 e dal comma 2 dell'articolo 163 del presente decreto, le condizioni per l'assoggettamento agli obblighi di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, sono quelle previste al paragrafo 1.1 relativamente alla classificazione in categoria A dell'impiego di sorgenti di radiazioni costituite da materie radioattive, tenendo altresi' conto delle particolari disposizioni di cui al paragrafo 1.4 e delle modalita' di applicazione di cui al paragrafo 2. (omissis) 7.1. Deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili o di combustibili nucleari non irradiati di cui al comma 1, prima parte, dell'articolo 96 del presente decreto: a. il nulla osta viene rilasciato dal prefetto sulla base della documentazione di cui al paragrafo 3 e secondo le procedure di cui al paragrafo 4; b. per i depositi in zona portuale o aeroportuale l'istanza di nulla osta e la relativa documentazione tecnica devono essere inoltrate rispettivamente al comandante di porto o al direttore della circoscrizione aeroportuale; copie dell'istanza e della documentazione tecnica devono essere inviate anche al prefetto ed agli organismi tecnici di cui al paragrafo 3.1; c. il nulla osta viene rilasciato, sentito il prefetto, dal direttore della circoscrizione aeroportuale per i depositi in zona aeroportuale, o dal comandante di porto, per i depositi in zona portuale, sentito il dirigente dell'ufficio di sanita' marittima; d. per la formazione del parere del prefetto si applica la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4; e. Nelle prescrizioni formulate dalle amministrazioni di cui alle lettere a), b) e c) si deve tenere conto, sentito l'ISIN, delle misure di protezione fisica passiva di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 704. 7.2. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 237 del presente decreto, sono esenti dal nulla osta preventivo di cui all'articolo 50 del presente decreto le installazioni ed aree adibite in via esclusiva ad operazioni connesse all'attivita' di trasferimento in corso di trasporto di imballaggi di trasporto contenenti materie radioattive tra mezzi di trasporto diversi, allorche' si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: a. dette installazioni od aree si trovino nella disponibilita' esclusiva e sotto la responsabilita' di un soggetto autorizzato al trasporto di materie radioattive ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto; b. sia garantita l'integrita' degli imballaggi di trasporto; c. la permanenza di ogni imballaggio di trasporto in dette installazioni od aree non superi tre giorni. (omissis) III: SEZIONE III: MODALITA' DI REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI SUI NULLA OSTA PER LE PRATICHE DI CATEGORIA B (omissis) Sez. 6 Dati relativi ai generatori di radiazioni 1. TM - Tipo di Macchina - 2. Corrente - Corrente massima di funzionamento. 3. Tensione -Tensione massima di accelerazione 4. TP - Tipo Particelle accelerate E=elettroni P=protoni A=altro 5. Tipo macchina - Tipo della macchina come indicato dal fabbricante, ove disponibile. 6. Modello macchina - Modello della macchina come indicato dal fabbricante, ove disponibile."