Art. 57 
 
Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101,  relativo  alla  determinazione  delle   condizioni   per   la
  classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle
  sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione
  dal nulla osta e delle modalita' per il rilascio e  la  revoca  del
  nulla osta 
 
  1. Alla Sezione I dell'allegato  XIV  del  decreto  legislativo  31
luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al paragrafo 3.2 le parole: «di cui ai  paragrafi  3.3  e  3.4
devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  ai  paragrafi
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, nei casi applicabili,» e le parole «, e
per l'impiego di categoria A» sono soppresse»; 
    b) al paragrafo 3.4, lettera f), le parole «e  ai  punti  3  e  4
dell'allegato XXV parte I, ove pertinenti» sono soppresse; 
    c) al paragrafo 4.13 le parole: «dell'azienda  sanitaria  locale»
sono sostituite dalle seguenti:  «dall'autorita'  sanitaria  indicata
dalla Regione o dalla Provincia Autonoma»; 
    d) al paragrafo 4.14 le parole: «all'articolo 35» sono sostituite
dalle parole: «all'articolo 61»; 
    e) dopo il paragrafo 4.14 sono aggiunti i seguenti: 
      «4.14-bis.  Gli  esercenti  delle  pratiche   classificate   in
categoria A che, in ragione  di  specifiche  modifiche  alla  pratica
oggetto dell'autorizzazione vigente, abbiano i requisiti  per  essere
classificate in categoria B, devono presentare istanza di nulla  osta
ai sensi dell'articolo 52. Copia dell'istanza di autorizzazione  deve
essere  inviata  alle  Amministrazioni  di  cui  all'articolo  51   e
all'ISIN. 
      4.14-ter. L'Amministrazione che rilascia il nullaosta di cui al
paragrafo  4.14-bis  ne  invia  copia  alle  Amministrazioni  di  cui
all'articolo  51  e  all'ISIN,  vincolandone  l'entrata   in   vigore
all'emissione, da parte del Ministero  della  transizione  ecologica,
del decreto di revoca del previgente nulla osta di categoria A. 
      4.14-quater. Fino all'emanazione del decreto di revoca  di  cui
al paragrafo 4.14-ter e' consentita  la  prosecuzione  dell'esercizio
della  pratica,  incluso  l'allontanamento  dei  materiali  e   degli
effluenti,  nel  rispetto  delle  modalita',  limiti   e   condizioni
stabiliti nel provvedimento autorizzativo rilasciato in precedenza.»; 
    f)  al  paragrafo  4.3,  lettera  d.  le  parole  «a  firma   del
responsabile dell'impianto radiologico» sono soppresse; 
    g) al paragrafo 5.1 le parole: «dal  comma  11»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal comma 10»; 
    h) il paragrafo 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Particolari disposizioni per le pratiche di cui al comma 2,
lettera g) dell'articolo 50 del presente decreto. 
        6.1 Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 46, le
condizioni per l'esenzione dal nulla osta di cui al paragrafo  1  non
si  applicano  alle  pratiche  di  cui  al  comma   2,   lettera   g)
dell'articolo 50 del  presente  decreto  ad  esclusione  dell'impiego
delle sorgenti mobili di tipo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 49
del presente decreto, per la  ricerca  di  esplosivi,  utilizzate  in
localita' non determinabili a priori, ai fini di pubblica sicurezza. 
        6.1.1.  Le  pratiche  comportanti  la   somministrazione   di
sostanze radioattive utilizzando mezzi mobili possono  essere  svolte
solo presso apposite strutture che siano gia' in possesso  del  nulla
osta ai sensi degli articoli 51 o 52 al fine  della  somministrazione
di sostanze radioattive. 
        6.1.2.  L'esercizio  della  pratica  di  cui  al   precedente
paragrafo 6.1.1 comporta una richiesta di modifica al nulla osta,  da
parte del titolare del nulla osta stesso, secondo quanto disposto  ai
paragrafi 4.4 e 4.5. 
        6.1.3. Nei casi in cui  la  presenza  del  mezzo  mobile  sia
dovuta alla necessita' di garantire la  continuita'  assistenziale  a
seguito di guasto di un'attrezzatura gia' presente nell'installazione
o sostituzione della stessa e il mezzo mobile non debba stazionare  a
tal fine presso la struttura ospitante per piu'  di  180  giorni  non
reiterabili, la documentazione a corredo della richiesta di  modifica
del nulla osta, potra' prevedere in alternativa a quanto indicato  ai
punti  4.4  e  4.5  il  solo  benestare  preventivo  dell'esperto  di
radioprotezione contenente un esplicito riferimento a: 
          l'idoneita' dell'ubicazione del mezzo mobile  in  relazione
ai vincoli di dose previsti per la popolazione  e  per  i  lavoratori
della struttura ospitante; 
          l'idoneita' delle  barriere  protettive  di  cui  il  mezzo
mobile e' dotato allo scopo di garantire il rispetto dei  vincoli  di
dose previsti per la popolazione e per i lavoratori  della  struttura
ospitante; 
          le modalita' di gestione dei  rifiuti  contenenti  sostanze
radioattive prodotti a seguito dell'esercizio della pratica sul mezzo
mobile; 
          le prescrizioni formulate al fine di garantire il  rispetto
di quanto indicato ai tre punti precedenti. 
        Il nulla osta si ritiene modificato qualora l'amministrazione
procedente non formuli eventuali prescrizioni  entro  10  giorni  dal
ricevimento della domanda di modifica. 
        6.2.  Per  le  pratiche  di  cui  al  comma  2,  lettera   g)
dell'articolo 50 del presente decreto, classificate in categoria A  o
in categoria B in accordo alle disposizioni di cui al paragrafo 2, il
rilascio del nulla osta e' subordinato: 
          a. alla dimostrazione che la radioprotezione dei lavoratori
e degli individui  della  popolazione,  secondo  i  principi  di  cui
all'articolo 1, e'  garantita  esclusivamente  dalle  caratteristiche
proprie delle sorgenti di radiazioni che intervengono nella pratica e
dalle  modalita'  di  impiego  di   esse,   indipendentemente   dalle
caratteristiche dell'ambito in cui l'impiego avviene; 
          b.  all'inserimento  di  specifiche  prescrizioni  tecniche
relative all'obbligo: 
          i. di informare, almeno quindici giorni  prima  dell'inizio
dell'impiego in  un  determinato  ambito,  gli  organi  di  vigilanza
territorialmente competenti; 
          ii. di acquisire dall'esperto di radioprotezione incaricato
della sorveglianza fisica della protezione contro  le  radiazioni  ai
sensi dell'articolo 128 del presente decreto e  di  trasmettere  agli
organi di vigilanza di cui al paragrafo 6.2 lettera b)  punto  1  una
specifica relazione  sul  verificarsi  della  condizione  di  cui  al
paragrafo 6.2 lettera a) con riferimento all'ambito di impiego di cui
al paragrafo 6.2 lettera b) punto 1. 
        6.3. Il nulla osta per le pratiche di cui al comma 2, lettera
g) dell'articolo 50 del presente decreto,  che  sia  classificato  in
categoria B ai  sensi  del  paragrafo  2,  ad  esclusione  di  quelle
previste al  paragrafo  6.4,  viene  rilasciato  dal  prefetto  della
provincia in cui e' situata la sede operativa primaria  del  titolare
del nulla osta. 
        6.4. Per  le  pratiche  comportanti  la  somministrazione  di
sostanze radioattive a fini diagnostici, su mezzi mobili classificate
in categoria B ai sensi  del  paragrafo  6.2,  il  nulla  osta  viene
rilasciato o modificato dall'autorita' individuata  dalle  regioni  o
dalle province autonome ai sensi del comma  1  dell'articolo  52  del
presente decreto. 
        6.5. E' consentito  l'esercizio  delle  pratiche  di  cui  al
paragrafo 6.3 in ambiti localizzati al di fuori della provincia,  per
la quale il nulla osta stesso  era  stato  rilasciato  ai  sensi  del
paragrafo 6.3.»; 
    i) al paragrafo 7.1, lettera a), le  parole:  «dell'articolo  53»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96»; 
    l) al paragrafo 7.2, lettera a), le parole: «ai sensi della legge
31 dicembre 1962 n. 1860, come modificata dal decreto del  Presidente
della Repubblica  30»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'articolo 43 del presente decreto»; 
  2. Alla Sezione III dell'allegato XIV del  decreto  legislativo  31
luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla sez. 6: «Dati relativi ai generatori di  radiazioni»,  al
punto 5, dopo le parole «come indicato dal fabbricante» sono aggiunte
le seguenti: «, ove disponibile»; 
    b) alla sez. 6: «Dati relativi ai generatori di  radiazioni»,  al
punto 6, dopo le parole «come indicato dal fabbricante» sono aggiunte
le seguenti: «, ove disponibile»; 
 
          Note all'art. 57: 
              -  Si  riporta  l'allegato  XIV  del   citato   decreto
          legislativo n. 101 del 2020, come modificato  dal  presente
          decreto: 
 
                                                        "Allegato XIV 
 
                                                        (articolo 50) 
          DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA  6,  DELLE
            CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIA  A  ED  IN
            CATEGORIA B DELL'IMPIEGO  DELLE  SORGENTI  DI  RADIAZIONI
            IONIZZANTI, DELLE CONDIZIONI PER  L'ESENZIONE  DAL  NULLA
            OSTA E DELLE MODALITA' PER IL RILASCIO E  LA  REVOCA  DEL
            NULLA OSTA. 
          I - SEZIONE I:  CONDIZIONI  PER  LA  CLASSIFICAZIONE  DELLE
            PRATICHE  DI  SORGENTI  DI   RADIAZIONI   IONIZZANTI   IN
            CATEGORIA A ED IN CATEGORIA B. 
              (omissis) 
              3.2. Copie della domanda e della documentazione tecnica
          di cui ai paragrafi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, nei  casi
          applicabili, devono essere contemporaneamente trasmesse dal
          richiedente alle Amministrazioni ed agli organismi  tecnici
          di cui all'articolo 51, per  le  pratiche  classificate  in
          categoria A, e alle Amministrazioni di cui all'articolo 52,
          per le pratiche classificate in categoria B. 
              (omissis) 
              3.4. Oltre  alle  informazioni  e  alla  documentazione
          prevista ai sensi dell'articolo 151, la domanda di  cui  al
          paragrafo   3.3   deve   essere   corredata,   per   quanto
          applicabile, anche dalla  seguente  documentazione  firmata
          per  la  parte  di  propria  competenza,  dall'esperto   di
          radioprotezione, atta anche a dimostrare l'idoneita'  della
          localita' dove la pratica verra' svolta e il  rispetto  dei
          requisiti di sicurezza e di radioprotezione: 
                a. descrizione dei locali e  delle  aree  interessati
          all'attivita'  che  si  intende  svolgere,  illustrati  con
          disegni in  planimetria  e  sezione,  indicando,  per  ogni
          locale  ed  area,  la  classificazione  in  zone  ai  sensi
          dell'articolo  133  del  presente  decreto,  nonche'  degli
          ambienti   e   delle   aree   circostanti   anche   esterni
          all'installazione, indicandone la destinazione d'uso  e  le
          eventuali sorgenti impiegate anche  da  parte  di  soggetti
          terzi; 
                b. criteri seguiti ai  fini  della  individuazione  e
          della classificazione delle zone  e  della  classificazione
          del  personale  addetto  ai  sensi  dell'articolo  133  del
          presente decreto; 
                c. descrizione  delle  operazioni  che  si  intendono
          svolgere, delle sorgenti di  radiazioni,  distinguendo  tra
          sorgenti sigillate e non sigillate, e  delle  attrezzature,
          con riferimento ai  diversi  locali  ed  aree;  descrizione
          delle eventuali modalita' di movimentazione delle  sorgenti
          all'interno  della   installazione;   dimostrazione   della
          rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di
          progettazione, costruzione ed esercizio; 
                d. individuazione e analisi degli  eventuali  scenari
          comportanti  esposizioni  potenziali,  e  delle  specifiche
          modalita' di intervento al fine di prevenire le esposizioni
          o di  limitarne  le  conseguenze  sui  lavoratori  e  sulla
          popolazione; 
                e. produzione e modalita'  di  gestione  dei  rifiuti
          radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati e, in
          particolare, oltre  le  valutazioni  di  cui  al  comma  3,
          dell'articolo 151, devono essere fornite  informazioni  con
          riferimento ai rifiuti solidi, alla produzione  di  rifiuti
          liquidi e aeriformi, ai materiali destinati  al  riciclo  o
          alla riutilizzazione come precisate ai seguenti punti  3.5,
          3.6 e 3.7. 
                f.   I   vincoli   di   dose   proposti    al    fine
          dell'applicazione del principio di  ottimizzazione  per  la
          popolazione e per i  lavoratori  in  conformita'  all'art.5
          commi 2 e 3. 
              (omissis) 
              4.3.  Nel   nulla   osta   sono   inserite   specifiche
          prescrizioni tecniche relative a: 
                a. se del caso, alle fasi di costruzione, di prova  e
          di esercizio, alla gestione  dei  rifiuti  radioattivi,  al
          riciclo e  all'eventuale  riutilizzo  dei  materiali,  alla
          disattivazione   degli   impianti,   compresa   l'eventuale
          copertura finanziaria per la disattivazione medesima; 
                b. ai vincoli di dose applicabili ai lavoratori ed al
          valore massimo di dose efficace derivante dalla pratica per
          l'individuo rappresentativo della popolazione interessata; 
                c. all'eventuale smaltimento  di  rifiuti  contenenti
          sostanze  radioattive  nell'ambiente,  nel   rispetto   dei
          criteri stabiliti con i  decreti  di  cui  all'articolo  2,
          comma 3; 
                d. se del caso, agli aspetti di  radioprotezione  del
          paziente, stabilite  dal  Ministero  della  salute  per  le
          pratiche soggette al nulla osta  di  categoria  A  e  dalle
          autorita'  individuate  dalle  leggi  regionali   e   delle
          province autonome per quelle  soggette  al  nulla  osta  di
          categoria B; 
                e. all'obbligo  di  inoltrare,  ogni  sette  anni,  a
          decorrere dalla data del  rilascio  del  nulla  osta,  alla
          amministrazione procedente ed alle amministrazioni ed  agli
          organismi tecnici di cui al  paragrafo  3.2  una  relazione
          tecnica, sottoscritta per la parte  di  propria  competenza
          dall'esperto  di  radioprotezione   e,   nel   caso   delle
          esposizioni   mediche,   dal   responsabile   dell'impianto
          radiologico, contenente: 
                  1.  l'aggiornamento,  laddove   necessario,   della
          documentazione tecnica a suo tempo prodotta  ai  sensi  dei
          paragrafi 3.3 e 3.4; 
                  2. i dati degli elementi relativi agli  aspetti  di
          sicurezza e di  radioprotezione  connessi  con  l'attivita'
          svolta, con  particolare  riferimento  all'esposizione  dei
          lavoratori   e   dell'individuo    rappresentativo    della
          popolazione; 
                  3. i  dati  relativi  alla  produzione  di  rifiuti
          radioattivi, e  all'eventuale  immissione  di  radionuclidi
          nell'ambiente,  ai  rifiuti  allontanati  e  ai   materiali
          destinati  al  riciclo  o  al  riutilizzo,  desunti   dalle
          registrazioni effettuate; 
                  4.  nel  caso  di  somministrazione   di   sostanze
          radioattive a scopo diagnostico o terapeutico: 
                    i  .  il  numero  medio  di   pazienti   trattati
          annualmente con  radiofarmaci  a  scopo  terapeutico  e  il
          valore medio di equivalente  di  dose  ambientale  misurati
          all'atto della dimissione dalla struttura; 
                    ii . nei  casi  applicabili  l'esito  dell'ultima
          verifica dei livelli diagnostici di  riferimento  (LDR)  di
          cui all'articolo 158; 
              (omissis) 
              4.13. Il parere sulla conclusione della  disattivazione
          di cui al  paragrafo  4.12,  che  attesta  la  mancanza  di
          vincoli di natura radiologica sull'installazione in cui  la
          pratica era stata  esercitata  e  la  corretta  gestione  e
          sistemazione dei rifiuti  radioattivi  prodotti  nel  corso
          della pratica o della disattivazione nonche' delle sorgenti
          di radiazioni ionizzanti impiegate,  viene  rilasciato,  su
          richiesta del titolare del nulla  osta,  dall'ISIN  per  il
          nulla osta di categoria A e per il nulla osta di  categoria
          B, congiuntamente, da parte  del  Comando  provinciale  dei
          vigili del fuoco, dell'Ispettorato territoriale del lavoro,
          dall'autorita' sanitaria indicata  dalla  Regione  o  dalla
          Provincia  Autonoma  e  dell'agenzia  regionale   o   della
          provincia  autonoma   per   la   protezione   dell'ambiente
          competenti per territorio. 
              4.14. La procedura di revoca del nulla osta di  cui  ai
          paragrafi  da  4.11  a   4.13   viene   avviata   d'ufficio
          dall'Amministrazione procedente nel caso  di  adozione  del
          provvedimento di revoca di cui all'articolo 61 del presente
          decreto. 
              4.14-bis. Gli esercenti delle pratiche classificate  in
          categoria A che, in ragione di  specifiche  modifiche  alla
          pratica  oggetto  dell'autorizzazione  vigente,  abbiano  i
          requisiti per essere classificate in  categoria  B,  devono
          presentare istanza di nulla osta ai sensi dell'articolo 52.
          Copia dell'istanza di autorizzazione  deve  essere  inviata
          alle Amministrazioni di cui all'articolo 51 e all'ISIN. 
 
              4.14-ter. L'Amministrazione che rilascia  il  nullaosta
          di  cui  al  paragrafo  4.14-bis  ne   invia   copia   alle
          Amministrazioni  di  cui  all'articolo   51   e   all'ISIN,
          vincolandone l'entrata in vigore  all'emissione,  da  parte
          del Ministero della transizione ecologica, del  decreto  di
          revoca del previgente nulla osta di categoria A. 
 
              4.14-quater. Fino all'emanazione del decreto di  revoca
          di cui al paragrafo 4.14-ter e' consentita la  prosecuzione
          dell'esercizio della pratica, incluso l'allontanamento  dei
          materiali e degli effluenti, nel rispetto delle  modalita',
          limiti   e   condizioni   stabiliti    nel    provvedimento
          autorizzativo rilasciato in precedenza. 
 
              (omissis) 
              5.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto  dal
          comma 10 dell'articolo 50 e dal comma 2  dell'articolo  163
          del presente decreto, le condizioni  per  l'assoggettamento
          agli  obblighi  di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
          dicembre 1962, n. 1860, come  modificata  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, sono
          quelle  previste  al  paragrafo  1.1   relativamente   alla
          classificazione in categoria A dell'impiego di sorgenti  di
          radiazioni  costituite  da  materie  radioattive,   tenendo
          altresi' conto delle particolari  disposizioni  di  cui  al
          paragrafo 1.4 e delle modalita' di applicazione di  cui  al
          paragrafo 2. 
              (omissis) 
              7.1. Deposito  temporaneo  ed  occasionale  di  materie
          fissili o di combustibili nucleari non irradiati di cui  al
          comma  1,  prima  parte,  dell'articolo  96  del   presente
          decreto: 
                a. il nulla osta viene rilasciato dal prefetto  sulla
          base della documentazione di cui al paragrafo 3  e  secondo
          le procedure di cui al paragrafo 4; 
                b. per i depositi in  zona  portuale  o  aeroportuale
          l'istanza  di  nulla  osta  e  la  relativa  documentazione
          tecnica  devono   essere   inoltrate   rispettivamente   al
          comandante di porto o  al  direttore  della  circoscrizione
          aeroportuale; copie  dell'istanza  e  della  documentazione
          tecnica devono essere inviate anche  al  prefetto  ed  agli
          organismi tecnici di cui al paragrafo 3.1; 
                c.  il  nulla  osta  viene  rilasciato,  sentito   il
          prefetto, dal direttore della  circoscrizione  aeroportuale
          per i depositi in zona aeroportuale, o  dal  comandante  di
          porto,  per  i  depositi  in  zona  portuale,  sentito   il
          dirigente dell'ufficio di sanita' marittima; 
                d. per la  formazione  del  parere  del  prefetto  si
          applica la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4; 
                e. Nelle prescrizioni formulate dalle amministrazioni
          di cui alle lettere a), b)  e  c)  si  deve  tenere  conto,
          sentito l'ISIN, delle misure di protezione  fisica  passiva
          di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 704. 
              7.2. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo  237
          del presente decreto, sono esenti dal nulla osta preventivo
          di  cui   all'articolo   50   del   presente   decreto   le
          installazioni  ed  aree  adibite  in   via   esclusiva   ad
          operazioni connesse all'attivita' di trasferimento in corso
          di trasporto di imballaggi di trasporto contenenti  materie
          radioattive tra mezzi di trasporto  diversi,  allorche'  si
          verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: 
                a. dette  installazioni  od  aree  si  trovino  nella
          disponibilita' esclusiva e sotto la responsabilita'  di  un
          soggetto autorizzato al trasporto di materie radioattive ai
          sensi dell'articolo 43 del presente decreto; 
                b. sia garantita  l'integrita'  degli  imballaggi  di
          trasporto; 
                c. la permanenza di ogni imballaggio di trasporto  in
          dette installazioni od aree non superi tre giorni. 
              (omissis) 
          III: SEZIONE III: MODALITA' DI REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE
            DELLE INFORMAZIONI SUI NULLA  OSTA  PER  LE  PRATICHE  DI
            CATEGORIA B 
              (omissis) 
              Sez. 6 Dati relativi ai generatori di radiazioni 
                1. TM - Tipo di Macchina - 
                2. Corrente - Corrente massima di funzionamento. 
                3. Tensione -Tensione massima di accelerazione 
                4. TP - Tipo Particelle accelerate 
                  E=elettroni 
                  P=protoni 
                  A=altro 
                5. Tipo macchina - Tipo della macchina come  indicato
          dal fabbricante, ove disponibile. 
                6. Modello macchina -  Modello  della  macchina  come
          indicato dal fabbricante, ove disponibile."