Art. 63 
 
Modifiche all'allegato XXII del decreto legislativo 31  luglio  2020,
  n. 101, relativo alla determinazione  dei  criteri  per  l'adozione
  della sorveglianza fisica 
 
  1. All'Allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  paragrafo  1.,  le  parole  «2.2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1.2»; 
    b) al punto  4.1,  lettera  a),  le  parole  «paragrafo  7»  sono
sostituite dalle seguenti: «paragrafo 6»; 
    c) al punto 5.3, dopo le parole «soltanto lavoratori scelti» sono
inserite le seguenti: «, su base volontaria,»; 
    d) al punto 5.6, dopo la lettera  d)  e'  aggiunta  la  seguente:
«d-bis) consenso del lavoratore.»; 
    e) al punto 5.7, e' aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  «Il
superamento dei limiti di dose in conseguenza di esposizioni soggette
ad autorizzazione speciale non costituisce necessariamente un  motivo
di esclusione dall'abituale attivita' di lavoro del lavoratore  o  di
trasferimento, senza il consenso del lavoratore interessato.» 
 
          Note all'art. 63: 
              Si  riporta  l'allegato   XXII   del   citato   decreto
          legislativo n. 101 del 2020, come modificato  dal  presente
          decreto: 
 
                                                       "ALLEGATO XXII 
 
                                                       (articolo 133) 
          DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 133, DEI CRITERI PER
            L'ADOZIONE DELLA SORVEGLIANZA FISICA 
            1. Accertamenti dell'esperto di radioprotezione 
              1.1.   L'accertamento   delle   condizioni    di    cui
          all'articolo 133, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 deve essere
          effettuato  da  un  esperto  di  radioprotezione   di   cui
          all'articolo 128 e da questi comunicato al datore di lavoro
          ai sensi degli articoli 109, comma 2, e 131; 
              1.2. Nell'accertamento di cui al paragrafo 1.1 si  deve
          tener conto del rischio di esposizione interna ed  esterna,
          secondo  le   modalita'   stabilite   nell'Allegato   XXIV,
          derivante dalla normale  attivita'  lavorativa  programmata
          nonche'  dal  contributo   delle   esposizioni   potenziali
          conseguenti a eventi anomali e malfunzionamenti  che  siano
          suscettibili di aumentare le dosi dei singoli derivanti  da
          detta normale attivita' lavorativa programmata. 
            2. Sorveglianza fisica della radioprotezione 
              2.1 La sorveglianza fisica della  radioprotezione  deve
          essere effettuata,  ai  sensi  dell'articolo  125,  ove  le
          attivita' svolte comportino la classificazione  delle  aree
          di lavoro in una o piu' Zone Controllate o in  una  o  piu'
          Zone Sorvegliate oppure comportino la classificazione degli
          addetti alle attivita' come lavoratori  esposti,  anche  di
          categoria  B,  o  come  apprendisti  e  studenti  ad   essi
          equiparati ai sensi dell'articolo 146, comma 2; 
              2.2  La  sorveglianza  fisica  deve   comunque   essere
          effettuata nelle seguenti installazioni: 
                a) impianti nucleari di cui ai capi IX e X; 
                b) miniere di cui al Capo V; 
                c) installazioni soggette all'autorizzazione  di  cui
          all'articolo 59; 
                d) installazioni soggette al nulla osta di  Categoria
          B ai sensi dell'articolo 52; 
                e) installazioni soggette all'autorizzazione  di  cui
          all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860; 
                f) installazioni soggette al nulla osta di  Categoria
          A ai sensi dell'articolo 51; 
              2.3 Fermo restando quanto stabilito al  paragrafo  2.1,
          la sorveglianza fisica puo' non essere  effettuata  per  le
          installazioni di cui alla lettera  d)  del  paragrafo  2.2,
          quando sia data esplicita dimostrazione di  non  necessita'
          da parte di un esperto di radioprotezione  nella  relazione
          di radioprotezione di cui all'articolo 109, comma 2,  o  di
          cui all'articolo 131. 
            3.  Valutazione  della  dose  efficace   e   delle   dosi
          equivalenti 
              3.1 La valutazione delle dosi  efficaci  e  delle  dosi
          equivalenti ricevute o impegnate deve essere effettuata, in
          modo sistematico, dall'esperto di radioprotezione  mediante
          apparecchi o metodiche di misura di tipo individuale per  i
          lavoratori classificati esposti; 
              3.2 Con motivata relazione, ai sensi dell'articolo 131,
          l'esperto di radioprotezione indica, per gli effetti di cui
          all'articolo 130, comma 7, se le valutazioni individuali di
          cui   al   paragrafo   precedente   siano   impossibili   o
          insufficienti, in quanto tecnicamente non significative  in
          relazione al tipo ed alle caratteristiche delle sorgenti di
          radiazioni, alle specifiche modalita' delle esposizioni  ed
          alla sensibilita' delle metodiche di misura; 
              3.3  Nei  casi  in  cui  sia  stata  ritenuta  la   non
          significativita'  tecnica  delle  valutazioni  individuali,
          nella relazione di cui al paragrafo 3.2 vengono indicati  i
          criteri e le modalita' specifiche con cui sono  utilizzati,
          sempre ai fini delle  valutazioni  individuali  di  cui  al
          paragrafo 3.1, i dati della sorveglianza  dell'ambiente  di
          lavoro o quelli relativi a misurazioni individuali su altri
          lavoratori esposti classificati in categoria A. 
            4. Sorveglianza fisica ambientale nelle Zone  Controllate
          e nelle Zone Sorvegliate 
              4.1 L'esperto  di  radioprotezione,  nell'ambito  della
          sorveglianza fisica della protezione nelle Zone Controllate
          e nelle  Zone  Sorvegliate,  deve  effettuare  le  seguenti
          valutazioni nell'ambiente di lavoro: 
                a) delle grandezze operative  di  radioprotezione  di
          cui  al  paragrafo  6  dell'Allegato  XXIV  ai  fini  della
          valutazione della dose equivalente e della  dose  efficace,
          delle esposizioni esterne e delle relative intensita'; 
                b) della concentrazione  volumetrica  o  superficiale
          dei radionuclidi contaminanti e della natura, stato  fisico
          e, ove possibile, forma chimica di essi; 
              4.2 Le Zone classificate sono segnalate utilizzando  la
          segnaletica  definita  dalle  norme  di  buona  tecnica   o
          comunque in maniera visibile e comprensibile. Le Zone  sono
          delimitate  e  le  modalita'  di  accesso  ad   esse   sono
          regolamentate   secondo    procedure    scritte    indicate
          dall'esperto di radioprotezione  al  datore  di  lavoro  ai
          sensi dell'articolo 109, comma 2, e dell'articolo 131; 
              4.3 Nelle procedure di cui al paragrafo 4.2  sono,  tra
          l'altro, previste istruzioni di  radioprotezione,  adeguate
          al rischio derivante dalle sorgenti di radiazioni  e  dalle
          attivita'  svolte  nelle  zone  controllate  e  sorvegliate
          nonche' quelle ai  fini  del  controllo  di  persone  e  di
          attrezzature in  uscita  dalle  zone  in  cui  sussista  un
          rischio significativo di diffusione di contaminazione; 
            5. Altre modalita' di esposizione.  Esposizioni  soggette
          ad autorizzazione speciale. 
              5.1 In situazioni eccezionali, esclusi  gli  interventi
          per   emergenze   radiologiche   e   nucleari,   lavoratori
          classificati in categoria A possono  essere  sottoposti  ad
          esposizioni superiori ai limiti di dose  per  i  lavoratori
          esposti, quando non si possano  utilizzare  altre  tecniche
          che permettano di evitarlo e previa autorizzazione speciale
          da parte  delle  autorita'  di  vigilanza  territorialmente
          competenti ai sensi dell'articolo 106; 
              5.2  Le  esposizioni  di  cui  al  paragrafo  5.1  sono
          inerenti  a  situazioni  specifiche  limitate  nel   tempo,
          circoscritte a determinate aree di  lavoro  e  non  possono
          superare i limiti  fissati  per  il  caso  specifico  dalle
          autorita' di vigilanza  di  cui  al  paragrafo  5.1  stesso
          nonche', comunque, il doppio dei  limiti  di  dose  fissati
          nell'articolo 146; 
              5.3 I datori di lavoro,  i  dirigenti  ed  i  preposti,
          nell'ambito delle  rispettive  attribuzioni  e  competenze,
          possono  adibire  alle   operazioni   che   comportano   le
          esposizioni di cui al  paragrafo  5.1  soltanto  lavoratori
          scelti, su  base  volontaria,  tra  quelli  preventivamente
          indicati dal medico  autorizzato  sulla  base  dell'eta'  e
          dello stato di salute; 
              5.4 Non possono essere in nessun caso  sottoposti  alle
          esposizioni di cui al paragrafo 5.1: 
                a) le donne  in  eta'  fertile,  ad  eccezione  delle
          attivita' di volo su veicoli spaziali; 
                b) gli apprendisti e studenti; 
                c) i lavoratori che abbiano subito, nei  dodici  mesi
          precedenti, per qualsiasi motivo,  esposizioni  comportanti
          dosi superiori ai valori dei limiti stabiliti commi 1  e  5
          dell'articolo 133; 
              5.5 Le modalita' tecniche delle esposizioni di  cui  al
          paragrafo 5.1 debbono essere  preventivamente  valutate  ed
          approvate   per   iscritto,   con    apposita    relazione,
          dall'esperto   di    radioprotezione    incaricato    della
          sorveglianza fisica della protezione; 
              5.6  La   richiesta   alle   autorita'   di   vigilanza
          territorialmente  competenti  per   l'autorizzazione   alle
          esposizioni di cui al paragrafo 5.1 deve  essere  corredata
          di: 
                a) adeguata descrizione delle operazioni da eseguire; 
                b) motivazione della necessita' delle esposizioni  di
          cui al paragrafo 5.1; 
                c) relazione dell'esperto di radioprotezione  di  cui
          al paragrafo 5.5; 
                d)  resoconti  di  riunione  o  riunioni  in  cui  le
          esposizioni  siano  state   discusse   con   i   lavoratori
          interessati, i loro rappresentanti, il medico autorizzato e
          l'esperto di radioprotezione. 
              d-bis) consenso del lavoratore. 
              5.7. Alle  esposizioni  di  cui  al  paragrafo  5.1  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 141. 
              Il superamento dei limiti di  dose  in  conseguenza  di
          esposizioni  soggette  ad   autorizzazione   speciale   non
          costituisce  necessariamente  un   motivo   di   esclusione
          dall'abituale attivita'  di  lavoro  del  lavoratore  o  di
          trasferimento,   senza   il   consenso    del    lavoratore
          interessato."