Art. 64 
 
Modifiche all'allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio  2020,
  n. 101, relativo alla  determinazione  delle  modalita'  di  tenuta
  della documentazione relativa alla  sorveglianza  fisica  e  medica
  della  protezione  dalle  radiazioni  ionizzanti  e  del   libretto
  personale di radioprotezione per i lavoratori esterni 
 
  1. All'Allegato XXIII del decreto legislativo 31  luglio  2020,  n.
101, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al punto 4.2, dopo le parole «relazioni tecniche datate»  sono
inserite le seguenti: «,  trasmesse  al  datore  di  lavoro  per  via
telematica,»; 
    b) al punto 10.1, le parole  «dall'articolo  84,  comma  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 135 e 136»; 
    c) il punto 14.1 e' sostituito dal seguente:  «14.1.  I  registri
istituiti ai sensi dell'allegato XI al decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 230, conservano la loro validita'  e  possono  essere  usati
fino al loro esaurimento.»; 
    d) al punto 14.2, e' aggiunto in fine il  seguente  periodo:  «Le
schede  personali  e  i  documenti  sanitari   istituiti   ai   sensi
dell'allegato XI  al  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230
conservano la loro validita' e possono  essere  usati  fino  al  loro
esaurimento.»; 
    e) al punto 14.3, il numero  «90»  e'  sostituito  dal  seguente:
«140»; 
    f) al Modello A, Libretto personale di Radioprotezione: 
      1) al punto 6) Dati dosimetrici,  le  parole  «Firma  dell'RPE»
sono   sostituite   dalle   seguenti:    «Firma    dell'Esperto    di
Radioprotezione»; 
      2) al punto 7) Dati dosimetrici, le  parole  «Firma  RPE»  sono
sostituite dalle seguenti: «Firma dell'Esperto di Radioprotezione»; 
    g) al Modello B, Scheda personale dosimetrica: 
      1) alla pagina «Dati occupazionali», le parole «Firma RPE» sono
sostituite dalle seguenti: «Firma dell'Esperto di Radioprotezione»; 
      2) al rigo «Esposizione presso altri datori di lavoro o  lavoro
autonomo» le parole  «Firma  RPE»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Firma dell'Esperto di Radioprotezione». 
 
          Note all'art. 64: 
              Si  riporta  l'allegato  XXIII   del   citato   decreto
          legislativo n. 101 del 2020, come modificato  dal  presente
          decreto: 
 
                                                       ALLEGATO XXIII 
 
                                              (articolo 112, comma 2) 
          DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 112, COMMA  2,  DELL'ART.
            132, COMMA 6 E DELL'ART. 140, COMMA 5, DELLE MODALITA' DI
            TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE  RELATIVA  ALLA  SORVEGLIANZA
            FISICA  E  MEDICA  DELLA  PROTEZIONE   DALLE   RADIAZIONI
            IONIZZANTI E DEL LIBRETTO  PERSONALE  DI  RADIOPROTEZIONE
            PER I LAVORATORI ESTERNI 
            1. Libretto personale di radioprotezione e suo rilascio 
              1.1. Il libretto personale di  radioprotezione  di  cui
          all'art. 112, comma 2, lettera g), del presente decreto  e'
          istituito conformemente al modello A allegato; 
              1.2. Il libretto personale  di  cui  al  punto  1.1  e'
          istituito dal datore di lavoro del  lavoratore  esterno,  o
          dal  lavoratore  esterno  se  autonomo,  che   provvede   a
          compilare  le  sezioni  1   e   2,   apponendo   timbro   e
          sottoscrizione,  e  ad  inviare  il  libretto   stesso   al
          Ministero del Lavoro e delle  politiche  sociali  Direzione
          Generale  dei  rapporti  di  lavoro   e   delle   relazioni
          industriali. 
              1.3. L'organo di cui al punto 1.2 provvede al  rilascio
          con   l'attribuzione   di   un   numero   progressivo    di
          registrazione e della data. 
              1.4. Il lavoratore in possesso di libretto personale di
          radioprotezione gia' rilasciato ai sensi del punto  1.3  lo
          consegna al proprio datore di  lavoro  di  impresa  esterna
          all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro. 
            2. Modalita'  di  compilazione  e  di  conservazione  del
          libretto personale di radio-protezione 
              2.1. Il libretto personale e'  compilato  in  ogni  sua
          parte, in conformita' agli eventuali  accordi  contrattuali
          di cui agli articoli 112, comma 1,  e  113,  comma  1,  del
          presente   decreto   a   cura   del   datore   di   lavoro,
          dell'esercente l'impianto che si avvale  della  prestazione
          del lavoratore esterno, degli esperti di radioprotezione  e
          del  medico  autorizzato,  per  le  parti   di   rispettiva
          competenza. 
              2.2. Nel caso non sia possibile  valutare  la  dose  al
          termine della  prestazione,  l'esperto  di  radioprotezione
          dell'esercente trasmette al datore  di  lavoro,  nel  tempo
          tecnicamente necessario, i relativi  dati  di  esposizione.
          L'esperto di radioprotezione del datore di lavoro risponde,
          firmando nell'apposito spazio, dell'esatta trascrizione dei
          dati stessi e procede alla valutazione della dose. 
              2.3. Il libretto personale e' conservato dal datore  di
          lavoro  che  lo  consegna  al  lavoratore  prima  di   ogni
          prestazione  presso  terzi.  In  caso  di  cessazione   del
          rapporto  di  lavoro,  il   datore   di   lavoro   consegna
          definitivamente il libretto al lavoratore. 
              2.4. Nelle schede personali dei lavoratori esterni deve
          essere annotato  il  contributo  complessivo  derivante  da
          tutte le esposizioni lavorative  individuali,  relative  al
          periodo di valutazione determinato ai sensi dell'art.  131,
          comma 1, lettera c) del presente decreto legislativo. 
              2.5. L'esercente l'impianto,  nel  caso  di  lavoratori
          dipendenti da datori di lavoro di Paesi esteri, provvede  a
          compilare il libretto personale, ove previsto  dallo  Stato
          d'origine dei predetti lavoratori; l'esercente e'  in  ogni
          caso tenuto ad ottemperare a  tutti  gli  obblighi  di  cui
          all'art. 113, comma 2, del presente decreto, anche mediante
          altra documentazione. 
              2.6. Resta fermo che i libretti personali rilasciati da
          Stati membri dell'Unione Europea sono validi nel territorio
          italiano e sono regolamentati, per la loro  compilazione  e
          la loro conservazione, dalle norme dello Stato  che  li  ha
          rilasciati. 
            3.  Sede  di  conservazione  della  documentazione  della
          sorveglianza fisica 
              3.1.  La  documentazione  relativa  alla   sorveglianza
          fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui
          all'art.  132  del  presente  decreto,  e'   conservata   e
          mantenuta disponibile  presso  la  sede  di  lavoro  o,  se
          necessario per  una  maggiore  garanzia  di  conservazione,
          presso la sede legale del datore di lavoro. 
            4. Registro 
              4.1. La documentazione di cui all'art.  132,  comma  1,
          lettere a), b) e c) del presente  decreto,  con  esclusione
          dei documenti di cui al punto  5.3,  e'  costituita  da  un
          registro con  fogli  legati  e  numerati  progressivamente,
          intestato al datore di lavoro e recante l'indicazione della
          sede legale e della sede di lavoro. 
              4.2. La documentazione di cui agli articoli 109,  comma
          2, e 131, comma 1,  puo'  essere  costituita  da  relazioni
          tecniche datate, trasmesse al  datore  di  lavoro  per  via
          telematica, con pagine  numerate  progressivamente,  i  cui
          estremi sono riportati su registro di protocollo  tenuto  a
          cura del datore di lavoro. 
              4.3. Il registro  di  cui  al  punto  4.1  puo'  essere
          suddiviso in piu' sezioni  staccate,  in  riferimento  alle
          diverse installazioni facenti parte dello stesso  complesso
          produttivo o agli argomenti di cui al  punto  5;  la  prima
          pagina reca le indicazioni inerenti alle  installazioni  ed
          agli argomenti cui il registro si riferisce. 
            5. Contenuti del registro 
              5.1. Il registro di cui al punto 4 deve contenere: 
                a) la planimetria o una  descrizione  dei  luoghi  ed
          ambienti in cui vengono  esercitate  attivita'  comportanti
          rischi da radiazioni ionizzanti,  con  l'indicazione  della
          classificazione delle zone; 
                b) l'elencazione, aggiornata in caso  di  variazioni,
          delle sorgenti sigillate e delle macchine radiogene in  uso
          o detenute, con specificazione, per ciascuna di esse, della
          natura e delle caratteristiche fondamentali; 
                c) l'annotazione,  per  le  sorgenti  non  sigillate,
          dell'attivita' massima detenibile  dei  radionuclidi  e  di
          quella impiegabile annualmente ai sensi  dell'art.  50  del
          presente decreto; 
                d) le modalita' di valutazione delle dosi individuali
          per lavoratori con particolare  riferimento  ai  criteri  e
          alle modalita' di valutazione utilizzate in caso di impiego
          di DPI e, nei casi applicabili, alla  verifica  della  dose
          efficace impegnata, e le  modalita'  di  valutazione  della
          dose   efficace    assorbita    dall'individuo    individuo
          rappresentativo, a partire dai dati di sorveglianza  fisica
          di cui all'art. 130 del presente decreto legislativo; 
                e) copia delle relazioni di cui  agli  articoli  109,
          comma 2, e 131, comma 1, lettere  b),  c),  d)  ed  e)  del
          presente decreto, qualora l'esperto di radioprotezione  non
          si avvalga della facolta' di cui al punto 4.2; 
                f) gli esiti della  sorveglianza  ambientale  di  cui
          all'art. 130, comma 1, lettera c) del presente decreto; 
                g) gli esiti delle verifiche  di  cui  all'art.  130,
          comma 1, lettera b), nn. 2),  3),  4)  e  5)  del  presente
          decreto; 
              h) gli estremi di riferimento degli atti  autorizzativi
          rilasciati ai sensi del presente decreto; 
                i) l'annotazione dell'esito della prima  verifica  di
          sorveglianza fisica  di  cui  all'articolo  130,  comma  1,
          lettera b), n. 2 del presente decreto, con  riferimento  al
          relativo benestare di cui al comma 1, lettera  b),  n.  1),
          dello stesso articolo 130. 
              5.2. Le informazioni di cui al punto 5.1,  lettere  a),
          b), c) e gli eventuali provvedimenti  di  cui  all'articolo
          131, comma 1,  lettera  d),  del  presente  decreto,  vanno
          registrate per ogni localita'  in  relazione  all'attivita'
          esercitata e alle sorgenti utilizzate, in caso  di  impiego
          temporaneo di sorgenti mobili di radiazioni diverse da: 
                a) materie radioattive non soggette ai  provvedimenti
          autorizzativi di cui  ai  Titoli  VI  e  VII  del  presente
          decreto; 
                b) macchine radiogene installate su mezzi  mobili  in
          cui il rateo di dose a contatto di un punto qualunque delle
          schermature solidali ai  mezzi  stessi  e'  inferiore  a  1
          µSv/h. 
              5.3. Al registro devono essere allegate le copie  delle
          prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di
          vigilanza che siano divenute esecutive. 
            6. Attivita' ed impianti soggetti ad autorizzazione 
              6.1. Per le attivita'  e  gli  impianti  soggetti  alle
          autorizzazioni previste dal presente decreto o dalla  legge
          31 dicembre 1962, n. 1860, nel registro di cui all'art.  4,
          in alternativa  alle  indicazioni  di  cui  al  punto  5.1,
          lettere a), b), c),  puo'  essere  fatto  riferimento  alle
          notizie  contenute  nelle  autorizzazioni  stesse  o  nella
          documentazione allegata. 
            7. Scheda personale dosimetrica 
              7.1. La scheda personale dosimetrica  di  cui  all'art.
          132, comma 1, lettera d) del presente decreto e'  compilata
          in conformita' al modello allegato B. 
              7.2. La scheda di cui al punto  7.1  e'  costituita  da
          fogli legati e numerati progressivamente. 
              7.3. E' consentita l'adozione  di  schede  dosimetriche
          personali diverse dal modello B di cui al punto 7.1  sempre
          che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie  indicati
          nel modello stesso. 
              7.4. Ai fini dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui
          all'art. 132, comma 4, del presente decreto,  le  relazioni
          di cui alla lettera e) del comma 1  dello  stesso  articolo
          sono allegate alla scheda dosimetrica che deve contenere  i
          necessari riferimenti ad esse. 
            8. Documento sanitario personale 
              8.1. Il documento sanitario personale di  cui  all'art.
          140 del presente  decreto,  valido  anche  per  i  casi  di
          esposizione contemporanea  a  radiazioni  ionizzanti  e  ad
          altri fattori di rischio, e' compilato  in  conformita'  al
          modello allegato C. 
              8.2. Il documento di cui al punto 8.1 e' costituito  da
          fogli legati e numerati progressivamente. 
              8.3. E' consentita  l'adozione  di  documenti  sanitari
          personali  diversi  dal  modello  C  sempre  che  vi  siano
          comunque inclusi i dati e le notizie indicati  nel  modello
          stesso. 
              8.4. Il documento di cui al  punto  8.1  e'  conservato
          presso la sede di lavoro ovvero presso la sede  legale  del
          datore   di   lavoro,   con   salvaguardia   del    segreto
          professionale, fatto salvo il tempo strettamente necessario
          per l'esecuzione delle visite mediche  di  idoneita'  e  la
          trascrizione dei relativi risultati. 
            9. Accertamenti integrativi 
              9.1. Gli esiti degli accertamenti integrativi  indicati
          nel documento sanitario personale, vistati e  numerati  dal
          medico addetto alla sorveglianza sanitaria,  devono  essere
          allegati al documento stesso, di  cui  costituiscono  parte
          integrante. 
            10. Comunicazione del giudizio d'idoneita' 
              10.1.  Le  comunicazioni  del   medico   addetto   alla
          sorveglianza sanitaria previste dagli articoli 135  e  136,
          del presente  decreto,  costituiscono  prova  dell'avvenuta
          esecuzione delle relative visite mediche. 
            11.  Modalita'  di   istituzione   della   documentazione
          inerente alla sorveglianza fisica e sanitaria 
              11.1. L'esperto di radioprotezione istituisce: 
                a)  la  scheda   personale   dosimetrica   per   ogni
          lavoratore esposto,  apponendo  la  propria  sottoscrizione
          sulla  prima  pagina  della  scheda   stessa,   debitamente
          compilata con le informazioni previste nel modello B; 
                b) il registro  di  cui  al  punto  4,  apponendo  la
          propria sottoscrizione  sulla  prima  pagina  del  registro
          stesso, debitamente intestato. 
              11.2. Il medico  addetto  alla  sorveglianza  sanitaria
          istituisce  il  documento  sanitario  personale  per   ogni
          lavoratore  esposto  apponendo  la  propria  sottoscrizione
          sulla  prima  pagina  del  documento  stesso,   debitamente
          compilato con le informazioni previste nel modello C. 
              11.3. Il datore di lavoro appone la data e  la  propria
          sottoscrizione sulla prima pagina dei  documenti  istituiti
          ai sensi dei punti 11.1 e  11.2,  dichiarando  altresi'  il
          numero di pagine di cui si compongono i documenti medesimi. 
            12. Compilazione dei documenti 
              12.1. Il libretto  personale  di  cui  al  punto  1,  i
          documenti   relativi   alla   sorveglianza   fisica   della
          protezione di cui ai punti 4 e 7, e il documento  sanitario
          personale di cui al punto 8, sono compilati con  inchiostro
          o altra materia indelebile, senza abrasioni; le  rettifiche
          o correzioni, siglate dal  compilatore,  sono  eseguite  in
          modo che il  testo  sostituito  sia  leggibile;  gli  spazi
          bianchi tra annotazioni successive sono barrati. 
              12.2. E' consentito che le registrazioni sui  documenti
          di cui al punto 12.1 siano effettuate, ove  sia  possibile,
          mediante fogli prestampati. In  tale  caso  tutti  i  fogli
          devono essere applicati in modo stabile  sulle  pagine  dei
          documenti e controfirmati dall'esperto di radioprotezione o
          dal  medico  incaricato  della  sorveglianza  sanitaria  in
          maniera che la firma interessi il margine di ciascun foglio
          e la pagina sulla quale e' applicato. 
              12.3. Ai fini dell'ottemperanza agli  obblighi  di  cui
          all'articolo 123, comma 1, e dell'art. 135,  comma  3,  del
          presente decreto, il  datore  di  lavoro,  chiede  ad  ogni
          lavoratore  esposto,  che  e'   tenuto   a   fornirle,   le
          informazioni sulle  dosi  ricevute  relative  a  precedenti
          rapporti di lavoro. 
              12.4.  L'esperto  di  radioprotezione  ed   il   medico
          incaricato della sorveglianza sanitaria procedono,  per  le
          parti di competenza, alla trascrizione dei dati di  cui  al
          punto 12.3, rispettivamente sulla scheda dosimetrica e  sul
          documento sanitario personale. 
            13. Sistemi di elaborazione automatica dei dati 
              13.1.   E'   consentito   l'impiego   di   sistemi   di
          elaborazione automatica  dei  dati  per  la  memorizzazione
          della scheda personale e del documento sanitario  personale
          purche' siano rispettate le  condizioni  di  cui  ai  commi
          seguenti. 
              13.2. Le modalita' di  memorizzazione  dei  dati  e  di
          accesso al sistema di gestione  delle  dosi  devono  essere
          tali da assicurare che: 
                a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito
          ai soli soggetti a cio' espressamente abilitati dal  datore
          di lavoro; 
                b) l'accesso alle funzioni di valutazione delle  dosi
          sia consentito soltanto all'esperto di radioprotezione; 
                c) le operazioni di valutazione delle  dosi  di  ogni
          lavoratore esposto devono essere univocamente riconducibili
          all'esperto di radioprotezione mediante  la  memorizzazione
          di codice identificativo, autogenerato dal medesimo; 
                d)  le  eventuali  informazioni  di   modifica,   ivi
          comprese  quelle  inerenti  alle  generalita'  ed  ai  dati
          occupazionali  del  lavoratore,  siano  solo  aggiuntive  a
          quelle gia' memorizzate; 
                e) sia possibile riprodurre  su  supporti  a  stampa,
          secondo le modalita' di cui al  punto  7,  le  informazioni
          contenute nei supporti di memoria; 
                f) le informazioni siano  conservate  almeno  su  due
          distinti supporti informatici di memoria; 
                g) siano implementati programmi di  protezione  e  di
          controllo del sistema da codici virali; 
                h) sia redatta, a cura dell'esercente il sistema, una
          procedura  in  cui  siano  dettagliatamente  descritte   le
          operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo;
          nella procedura non devono essere  riportati  i  codici  di
          accesso. 
              13.3. Le  modalita'  di  memorizzazione  dei  documenti
          sanitari personali e di  accesso  al  sistema  di  gestione
          degli stessi devono essere tali da assicurare che: 
                a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito
          soltanto al medico addetto alla sorveglianza sanitaria o  a
          suo delegato; 
                b)  le  operazioni  di  espressione  dei  giudizi  di
          idoneita' di ogni  lavoratore  esposto  e  delle  eventuali
          limitazioni devono  essere  univocamente  riconducibili  al
          medico addetto  alla  sorveglianza  sanitaria  mediante  la
          memorizzazione di codice identificativo,  autogenerato  dal
          medesimo; 
                c)  le  eventuali  informazioni  di   modifica,   ivi
          comprese  quelle  inerenti  alle  generalita'  ed  ai  dati
          occupazionali  del  lavoratore,  siano  solo  aggiuntive  a
          quelle gia' memorizzate; 
                d) sia possibile riprodurre  su  supporti  a  stampa,
          secondo le modalita' di cui al  punto  8,  le  informazioni
          contenute nei supporti di memoria; 
                e) le informazioni siano  conservate  almeno  su  due
          distinti supporti informatici di memoria; 
                f) siano implementati programmi di  protezione  e  di
          controllo del sistema da codici virali; 
                g) sia redatta, a cura dell'esercente il sistema, una
          procedura  in  cui  siano  dettagliatamente  descritte   le
          operazioni necessarie per la gestione del sistema  medesimo
          nella procedura non devono essere  riportati  i  codici  di
          accesso. 
              13.4.  La  rispondenza  dei  sistemi  di   elaborazione
          automatica dei dati ai requisiti di cui ai commi 2 e  3  e'
          dichiarata dal datore di lavoro. 
              13.5. In caso di cessazione del rapporto  di  lavoro  i
          documenti informatizzati, sono inviati secondo le modalita'
          e la destinazione indicate negli articoli 132, comma  4,  e
          140, comma 4, del presente decreto. 
              13.6 Nelle more dell'emanazione del  suddetto  decreto,
          e' ammessa la tenuta di un registro in formato  elettronico
          nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                1) l'accesso deve essere consentito ai soli  soggetti
          espressamente abilitati dal datore di lavoro; 
                2) le eventuali modifiche dei dati registrati  devono
          assicurare la conservazione dei dati modificati; 
                3) il sistema deve assicurare la riproduzione a mezzo
          stampa dei contenuti registrati su supporto informatico; 
                4) i  contenuti  del  registro  devono  corrispondere
          integralmente a quanto prescritto dal presente allegato; 
                5) ciascun  documento  contenuto  nel  registro  deve
          essere firmato digitalmente dall'esperto di radioprotezione
          e, ove richiesto, dal datore di lavoro e deve essere dotato
          di marcatura temporale conformemente a quanto previsto  dal
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
                6) l'esercente il sistema deve redigere una procedura
          in cui siano descritte  le  operazioni  necessarie  per  la
          gestione del sistema medesimo nella quale non devono essere
          riportati i codici di accesso; 
                7) il registro deve essere  conservato,  a  cura  del
          datore  di  lavoro,  su  almeno  due  supporti  informatici
          differenti; 
                8)  il   datore   di   lavoro   deve   garantire   la
          conservazione del registro per il periodo  minimo  previsto
          dal presente decreto. 
            14. Norme transitorie e finali 
              14.1. I registri istituiti ai sensi dell'allegato XI al
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  conservano  la
          loro  validita'  e  possono  essere  usati  fino  al   loro
          esaurimento. 
              14.2. Le schede personali e i documenti sanitari di cui
          ai punti 7 e 8 devono essere istituiti entro un anno  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.  Le  schede
          personali  e  i  documenti  sanitari  istituiti  ai   sensi
          dell'allegato XI al decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
          230 conservano la loro validita'  e  possono  essere  usati
          fino al loro esaurimento. 
              14.3. Le schede dosimetriche relative ai lavoratori per
          i quali il rapporto risulti cessato in data anteriore  alla
          data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  devono
          essere trasmesse  dal  datore  di  lavoro,  entro  un  anno
          dall'entrata in vigore del presente  decreto,  allo  stesso
          organismo individuato dall'art. 140, comma 4. 
              14.4. I documenti di cui ai punti 7 e 8 sono  custoditi
          secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003. 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico