Art. 65 
 
Modifiche all'allegato XXIV del decreto legislativo 31  luglio  2020,
  n. 101, relativo alla determinazione  dei  limiti  di  dose  per  i
  lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della
  popolazione nonche' dei criteri di computo e di utilizzazione delle
  grandezze radioprotezionistiche connesse 
 
  1. All'Allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al punto 0.1.2, la  formula  «1  Mev  ≤   En   50  ≤  keV»  e'
sostituita dalla seguente: «1 Mev ≤ En ≤ 50 MeV»; 
    b) al punto 3 la parola «medica» e'  sostituita  dalla  seguente:
«sanitaria»; 
    c) al punto 3.1 la parola «medica» e' sostituita dalla  seguente:
«sanitaria»; 
    d) il punto 4.5 e' sostituito  dal  seguente:  «4.5  In  caso  di
esposizione per sommersione a nube  di  gas  inerti  si  applicano  i
valori di dose efficace per unita'  di  concentrazione  integrata  in
aria riportati nella pubblicazione 119 dell'International  Commission
on Radiological Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti.»; 
    e) al punto 8.1 le parole «lettera e),» sono soppresse; 
    f) al punto 8.1 la lettera a) e' sostituita dalla  seguente:  «a)
alle esposizioni  ricevute  in  situazioni  di  emergenza  e  durante
l'attuazione di misure correttive e protettive, fermo restando quanto
disposto nell'articolo 202, comma 4, per i  lavoratori  nel  caso  di
situazioni di esposizioni esistenti;». 
 
          Note all'art. 65: 
              -  Si  riporta  l'allegato  XXIV  del  citato   decreto
          legislativo n. 101 del 2020, come modificato  dal  presente
          decreto: 
                
 
                                                       "ALLEGATO XXIV 
 
                                                       (articolo 146) 
          DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 146, DEI  LIMITI  DI
            DOSE PER I LAVORATORI, PER GLI APPRENDISTI, GLI  STUDENTI
            E GLI INDIVIDUI DELLA POPOLAZIONE NONCHE' DEI CRITERI  DI
            COMPUTO    E    DI    UTILIZZAZIONE    DELLE    GRANDEZZE
            RADIOPROTEZIONISTICHE CONNESSE 
              --------------------- 
              0. concetti generali 
                Ai fini del presente allegato valgono,  tenuto  conto
          delle definizioni di cui Titolo II, le seguenti  specifiche
          grandezze radioprotezionistiche. 
              0.1. con riferimento alla Dose equivalente. 
                Fattori di ponderazione delle radiazioni 
              0.1.1. La dose equivalente HT,R ( di  cui  all'articolo
          7,  n.  34)  nel  tessuto  o  nell'organo  T  dovuta   alla
          radiazione R e data da: 
 
                                HT,R = WR ·DT,R 
 
              dove: 
                DT,R  e'  la  dose  assorbita  media  nel  tessuto  o
          nell'organo T, dovuta alla radiazione R; WR e'  il  fattore
          di ponderazione per la radiazione R, che dipende dal tipo e
          dalla qualita' del campo di radiazioni esterne, oppure  dal
          tipo  e  dalla  qualita'  delle  radiazioni  emesse  da  un
          radionuclide depositato all'interno dell'organismo. 
              0.1.2. I  valori  del  fattore  di  ponderazione  delle
          radiazioni WR sono i seguenti: 
                Fotoni - 1 
                Elettroni e muoni - 1 
                Protoni e pioni carichi - 2 
                Particelle  alfa,  frammenti  di   fissione,   nuclei
          pesanti - 20 
                Neutroni 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              0.1.3. Quando il campo di  radiazioni  e'  composto  di
          tipi  ed  energie  con  valori  diversi  di  wR,  la   dose
          equivalente totale, HT, e' espressa da: 
 
                                  Σ R WR ·DT,R 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              dove: 
                HT e' la dose equivalente nell'organo o tessuto T; 
                WT il fattore  di  ponderazione  per  l'organo  o  il
          tessuto T; 
                WR e' il fattore di ponderazione per la radiazione R; 
                DT,R e'  la  dose  assorbita  media,  nel  tessuto  o
          nell'organo T, dovuta alla radiazione R. 
              0.2.2. I valori del fattore di ponderazione  WT  per  i
          diversi organi o tessuti sono i seguenti: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
              0.2.3.  I  valori  dei  fattori  di   ponderazione   WT
          determinati a partire da  una  popolazione  di  riferimento
          costituita di un ugual numero di persone di ciascun sesso e
          di un'ampia gamma di eta' si applicano,  nella  definizione
          della dose efficace, ai lavoratori, alla popolazione  e  ad
          entrambi i sessi. 
              0.2.4. Il valore WT per gli  altri  tessuti  (0,12)  si
          applica alla dose media aritmetica dei 13 organi e  tessuti
          per entrambi i sessi elencati di seguito. 
              Altri    tessuti:    ghiandole    surrenali,    regione
          extratoracica, vescichetta biliare, cuore, reni, linfonodi,
          muscolo,  mucosa  orale,   pancreas,   prostata   (uomini),
          intestino  tenue,  milza,  timo,   utero/collo   dell'utero
          (donne). 
              0.3. Definizione di particolari grandezze dosimetriche. 
              Sfera ICRU 
                a) Trasferimento lineare  di  energia  non  ristretto
          (L∞): grandezza definita dalla formula L∞=dE/dl, in cui  dE
          e'  l'energia  media   ceduta   dalla   particella   carica
          nell'attraversamento  della  distanza  dl.   Nel   presente
          allegato il mezzo attraversato e' l'acqua e L∞ e'  indicato
          come L. 
                b) Fattore di qualita'  medio  Q:  valore  medio  del
          fattore di qualita' in un punto del tessuto quando la  dose
          assorbita e' impartita da particelle aventi diversi  valori
          di L. 
              Tale fattore e' calcolato secondo la relazione: 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
               dove  D(L)dL  e'  la  dose  assorbita  a  10   mm   di
          profondita' nell'intervallo  di  trasferimento  lineare  di
          energia L e L+dL, Q(L) e' il fattore di  qualita'  in  tale
          punto. 
              La relazione tra il fattore di qualita',  Q(L),  ed  il
          trasferimento lineare non ristretto di energia L in 
              keV µm -1 nell'acqua e' riportata di seguito: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                c) Fluenza F : quoziente di  dN  diviso  per  da,  F=
          dN/da, in cui dN e' il numero di particelle che entrano  in
          una sfera di sezione massima da; 
                d) Campo espanso: un  campo  derivato  dal  campo  di
          radiazioni reale, in cui  la  fluenza  e  le  distribuzioni
          direzionale e di energia hanno valori identici, in tutto il
          volume interessato, a quelli del campo reale nel  punto  di
          riferimento; 
                e)  Campo  espanso   e   unidirezionale:   campo   di
          radiazioni in cui la fluenza e la  distribuzione  d'energia
          sono uguali a quelle del campo espanso, ma  la  fluenza  e'
          unidirezionale; 
                f) Equivalente di dose ambientale H*(d):  equivalente
          di dose in un punto di un campo di radiazioni  che  sarebbe
          prodotto dal corrispondente campo espanso e  unidirezionale
          nella sfera ICRU a una profondita' d,  sul  raggio  opposto
          alla direzione del campo unidirezionale; l'unita' di misura
          dell'equivalente di dose ambientale e' il sievert; 
                g)   Equivalente   di   dose   direzionale   H'(d,Ω):
          equivalente di dose in un punto di un campo  di  radiazioni
          che sarebbe  prodotto  dal  corrispondente  campo  espanso,
          nella sfera ICRU, a una profondita' d, su un raggio in  una
          determinata    direzione    Ω;    l'unita'    di     misura
          dell'equivalente di dose direzionale e' il sievert; 
                h) Equivalente di dose personale  Hp(d):  equivalente
          di dose nel tessuto molle, ad una  profondita'  appropriata
          d, al di sotto di un determinato punto del corpo;  l'unita'
          di misura dell'equivalente di dose personale e' il sievert; 
                i)  Energia  potenziale   alfa   (dei   prodotti   di
          decadimento del222 Rn e del220 Rn): l'energia  totale  alfa
          emessa durante il decadimento  dei  discendenti  del222  Rn
          fino  al2l0  Pb  escluso  e  durante  il  decadimento   dei
          discendenti del220 Rn fino al 208Pb  stabile.  L'unita'  di
          misura  dell'energia  potenziale  alfa  e'  il  joule  (J);
          l'unita' di esposizione a una  data  concentrazione  in  un
          determinato periodo di tempo, e' il J.h.m-3 . 
                j)  Sfera   ICRU:   corpo   introdotto   dalla   ICRU
          (International   Commission   on   Radiation   Units    and
          Measurements) allo scopo di riprodurre  approssimativamente
          le caratteristiche del  corpo  umano  per  quanto  concerne
          l'assorbimento di energia dovuto a  radiazioni  ionizzanti;
          esso consiste in una sfera di 30 cm di diametro  costituita
          da materiale equivalente al tessuto con una densita'  di  1
          g·cm-3 e  la  seguente  composizione  di  massa:  76,2%  di
          ossigeno, 11,1% di carbonio; 10,1% di idrogeno  e  2,6%  di
          azoto; 
                k) Concentrazione di energia potenziale alfa in aria:
          somma dell'energia potenziale alfa di tutti i  prodotti  di
          decadimento a breve  tempo  di  dimezzamento  del222  Rn  o
          del220 Rn presenti nell'unita' di volume di aria.  L'unita'
          di misura della concentrazione di energia potenziale alfa e
          il J.m-3 ; 
                l) Concentrazione equivalente all'equilibrio in  aria
          (di  una  miscela  non  in  equilibrio  dei   prodotti   di
          decadimento a breve  tempo  di  dimezzamento  del222  Rn  o
          del220 Rn): concentrazione in aria del222 Rn o del220 Rn in
          equilibrio  radioattivo  con   i   relativi   prodotti   di
          decadimento a breve tempo di dimezzamento che ha la  stessa
          concentrazione di energia potenziale alfa della miscela non
          in equilibrio dei  prodotti  di  decadimento  del222  Rn  o
          del220 Rn. 
            1.  Metodi   di   valutazione   delle   esposizioni   per
          lavoratori, apprendisti e studenti 
              1.1.  La  somma  delle  dosi  efficaci   ricevute   per
          esposizione esterna, in un anno  solare,  e  impegnate  per
          inalazione o per  ingestione  a  seguito  di  introduzioni,
          verificatesi nello stesso periodo, deve rispettare i limiti
          fissati  per  i  lavoratori  nell'articolo  146,  comma  1,
          lettera a), quelli fissati al  comma  2,  lettera  b),  per
          apprendisti e studenti di cui allo stesso articolo; 
              1.2. Per gli apprendisti e studenti di cui all'articolo
          146, comma 2, lettera b) la somma  delle  dosi  ricevute  e
          impegnate, in  un  anno  solare,  per  esposizione  esterna
          nonche' per inalazione o per  ingestione  che  derivino  da
          introduzioni  verificatesi  nello  stesso   periodo,   deve
          rispettare il limite di dose efficace cui allo stesso comma
          2, lettera b) punto 2; 
              1.3.  Resta  fermo  il  rispetto  dei  limiti  di  dose
          equivalente per particolari organi o tessuti  stabiliti  di
          cui all'articolo 146, c1, lettera b), comma 2, lettera b); 
              1.4. Ai fini delle valutazioni di cui ai paragrafi  1.1
          e 1.2 si impiega la seguente relazione: 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Eest e'  la  dose  efficace  derivante  da  esposizione
          esterna;  h(g)j,ing  e  h(g)j,ina  rappresentano  la   dose
          efficace  impegnata  per   unita'   di   introduzione   del
          radionuclide j (Sv/Bq) rispettivamente ingerito  o  inalato
          da un individuo appartenente al gruppo d'eta' g pertinente; 
              Jj,ing   e   Jj,ina    rappresentano    rispettivamente
          l'introduzione tramite ingestione o tramite inalazione  del
          radionuclide j (Bq). 
              1.5 I valori di dose efficace impegnata per  unita'  di
          introduzione tramite ingestione e inalazione, ad  eccezione
          della dose efficace dovuta ai prodotti di  decadimento  del
          radon, da usare nella relazione di cui al paragrafo 1.4 per
          i  lavoratori  esposti,  apprendisti  e  studenti  di   cui
          all'art.146, comma 2, lettere  a),  b)  e  c)  sono  quelli
          riportati   nella   pubblicazione    119    e    successivi
          aggiornamenti dell'International Commission on Radiological
          Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti. 
              1.6. In caso di esposizione per sommersione a  nube  di
          gas inerti si applicano  i  valori  di  dose  efficace  per
          unita' di concentrazione integrata in aria riportati  nella
          pubblicazione    119     e     successivi     aggiornamenti
          dell'International Commission  on  Radiological  Protection
          (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti. 
          2. Particolari condizioni di esposizione 
              2.1.  Qualora  per  i  lavoratori  esposti  e  per  gli
          apprendisti e gli studenti  ad  essi  equiparati  ai  sensi
          dell'articolo  146,  sia  superato,  anche  a  seguito   di
          esposizioni  accidentali,  di   emergenza   o   esposizioni
          soggette ad autorizzazione speciale di cui al  paragrafo  5
          dell'Allegato XXII, il limite annuale di dose  efficace  di
          20 mSv, le successive esposizioni devono  essere  limitate,
          per anno solare, a 10 mSv sino a quando  la  media  annuale
          delle esposizioni  stesse  per  tutti  gli  anni  seguenti,
          compreso l'anno del superamento, risulti non superiore a 20
          mSv. 
            3. Sorveglianza sanitaria eccezionale 
              3.1. L'obbligo della sorveglianza sanitaria eccezionale
          previsto dall'articolo 141 del  presente  decreto  sussiste
          per i lavoratori esposti, gli apprendisti  e  gli  studenti
          che, nel corso delle loro attivita' lavorative o di studio,
          abbiano subito, in un anno solare: 
                a) un'esposizione  maggiore  del  limite  di  20  mSv
          fissato all'articolo 146, comma 1, lettera a) per  la  dose
          efficace, determinata in base alle indicazioni  di  cui  al
          paragrafo 1, oppure b) un'esposizione maggiore di  uno  dei
          limiti  fissati  nel  comma  2,  lettera  b)  dello  stesso
          articolo 146 per particolari organi o tessuti; 
              3.2 L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo  142
          del presente decreto sussiste ove si sia  verificata  anche
          una delle condizioni di cui al paragrafo 3.1. 
            4. Metodi di valutazione delle esposizioni per  individui
          della popolazione 
              4.1.  La  somma  delle  dosi  efficaci   ricevute   per
          esposizione esterna in  un  anno  solare  e  impegnate  per
          inalazione o  per  ingestione  a  seguito  di  introduzioni
          verificatesi  nello  stesso  periodo,  deve  rispettare  il
          limite fissato per gli individui della popolazione  di  cui
          all'articolo 146 comma 7, lettera a). 
              4.2.  Resta  fermo  il  rispetto  dei  limiti  di  dose
          equivalente per  particolari  organi  o  tessuti  stabiliti
          nell'articolo 146, comma 7, lettera b). 
              4.3. Ai fini delle valutazioni di cui al paragrafo  4.1
          si impiega la seguente relazione: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              dove: 
                Eest e' la dose  efficace  derivante  da  esposizione
          esterna;  h(g)j,ing  e  h(g)j,ina  rappresentano  la   dose
          efficace  impegnata  per   unita'   di   introduzione   del
          radionuclide j (Sv/Bq) rispettivamente ingerito  o  inalato
          da un individuo appartenente al gruppo d'eta' g pertinente; 
              Jj,ing   e   Jj,ina    rappresentano    rispettivamente
          l'introduzione tramite ingestione o tramite inalazione  del
          radionuclide j (Bq). 
              4.4. I valori di dose efficace impegnata relativi  agli
          individui della  popolazione  per  unita'  di  introduzione
          tramite ingestione e inalazione, ad  eccezione  della  dose
          efficace dovuta ai prodotti di decadimento del radon e  del
          toron, da usare nella relazione di cui  al  paragrafo  4.3,
          sono riportati, per sei classi di eta', nella pubblicazione
          119   e   successivi    aggiornamenti    dell'International
          Commission  on  Radiological  Protection  (ICRP)   e   suoi
          successivi aggiornamenti. 
              4.5 In caso di esposizione per sommersione  a  nube  di
          gas inerti si applicano  i  valori  di  dose  efficace  per
          unita' di concentrazione integrata in aria riportati  nella
          pubblicazione   119   dell'International   Commission    on
          Radiological   Protection   (ICRP)   e   suoi    successivi
          aggiornamenti. 
            5. Valutazione di precedenti esposizioni 
              5.1.  Ai   fini   delle   valutazioni   inerenti   alla
          sorveglianza  di  lavoratori,  apprendisti,   studenti   ed
          individui della popolazione, nonche',  in  particolare,  al
          rispetto dei limiti di dose per precedenti esposizioni, non
          e' necessario apportare correzioni ai valori determinati ai
          sensi delle previgenti disposizioni. E' altresi' consentito
          sommare valori di equivalente di dose e di  equivalente  di
          dose  efficace,  ottenuti  ai  sensi   delle   disposizioni
          previgenti, rispettivamente a valori di dose equivalente  e
          di dose efficace determinati ai sensi delle disposizioni di
          questo Allegato. 
            6.    Grandezze    operative    per    la    sorveglianza
          dell'esposizione esterna 
              6.1. Per la sorveglianza  individuale  dell'esposizione
          esterna  si  usa  l'equivalente  di  dose  personale  Hp(d)
          definito nel paragrafo 0.3; 
              6.2. Per la sorveglianza dell'esposizione esterna nelle
          aree di lavoro e nell'ambiente si  usano  l'equivalente  di
          dose ambientale H*(d) e l'equivalente di  dose  direzionale
          H'(d,'Ω) definiti ne paragrafo 0.3; 
              6.3.   Per   radiazioni   a   forte   penetrazione   e'
          raccomandata una profondita' di 10 mm; per le radiazioni  a
          debole penetrazione e' raccomandata una profondita' di 0,07
          mm per la pelle e di 3 mm per gli occhi. 
            7. Esposizione a  materie  radioattive  naturali  e  a222
          Rn,220 Rn. Acque di miniera 
              7.1. Le disposizioni concernenti i limiti di dose e  le
          relative  modalita'  di  valutazione  si   applicano   alle
          esposizioni a materie radioattive  naturali,  ivi  comprese
          quelle relative a22  2Rn,220  Rn  e  relativi  prodotti  di
          decadimento, derivanti dalle pratiche di  cui  all'articolo
          1, comma 1, lettera b), incluse le lavorazioni minerarie di
          cui al Titolo V. 
              7.2. Per i prodotti di  decadimento  del  radon  e  del
          toron si applicano i fattori convenzionali  di  conversione
          che esprimono la dose efficace per  unita'  di  esposizione
          all'energia potenziale alfa riportati  nella  pubblicazione
          137   dell'International   Commission    on    Radiological
          Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti. 
              7.3. Per i prodotti di  decadimento  del  radon  e  del
          toron si applicano i seguenti coefficienti  di  conversione
          che forniscono l'esposizione espressa in J·h·m-3 a  partire
          dall'esposizione unitaria a una concentrazione  equivalente
          all'equilibrio in aria di  discendenti  a  breve  tempo  di
          dimezzamento del222 Rn e del220 Rn: 
                a) 5,56·10-9 J·h·m-3 per Bq·h·m-3 di222 Rn; 
                b) 7,58·10-8 J·h·m-3 per Bq·h·m-3 di220 Rn. 
              7.4. Tenuto conto dei fattori di conversione di cui  al
          punto  7.2,  i  limiti  di  dose  relativi  ad  esposizioni
          lavorative a222 Rn possono essere espressi, oltre che in Sv
          o sottomultipli, come: 6,7 mJ·h·m-3 in un anno solare. 
              7.5. Il valore relativo alle acque di miniera,  di  cui
          all'articolo 34, comma 1, del presente decreto, e'  pari  a
          103 Bq·m-3 . 
            8. Casi di non applicazione 
              8.1 i limiti di dose di cui all' articolo 146, comma 1,
          non si applicano: 
                a)  alle  esposizioni  ricevute  in   situazioni   di
          emergenza e durante l'attuazione  di  misure  correttive  e
          protettive, fermo restando  quanto  disposto  nell'articolo
          202, comma 4, per i lavoratori nel caso  di  situazioni  di
          esposizioni esistenti; 
                b)  alle  esposizioni  soggette   ad   autorizzazione
          speciale di cui al paragrafo 5  dell'Allegato  XXII,  fermo
          restando il rispetto dei particolari  limiti  e  condizioni
          stabiliti nello stesso paragrafo 5 dell'Allegato XXII."