Art. 65 Modifiche all'allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione nonche' dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radioprotezionistiche connesse 1. All'Allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 0.1.2, la formula «1 Mev ≤ En 50 ≤ keV» e' sostituita dalla seguente: «1 Mev ≤ En ≤ 50 MeV»; b) al punto 3 la parola «medica» e' sostituita dalla seguente: «sanitaria»; c) al punto 3.1 la parola «medica» e' sostituita dalla seguente: «sanitaria»; d) il punto 4.5 e' sostituito dal seguente: «4.5 In caso di esposizione per sommersione a nube di gas inerti si applicano i valori di dose efficace per unita' di concentrazione integrata in aria riportati nella pubblicazione 119 dell'International Commission on Radiological Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti.»; e) al punto 8.1 le parole «lettera e),» sono soppresse; f) al punto 8.1 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) alle esposizioni ricevute in situazioni di emergenza e durante l'attuazione di misure correttive e protettive, fermo restando quanto disposto nell'articolo 202, comma 4, per i lavoratori nel caso di situazioni di esposizioni esistenti;».
Note all'art. 65: - Si riporta l'allegato XXIV del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: "ALLEGATO XXIV (articolo 146) DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 146, DEI LIMITI DI DOSE PER I LAVORATORI, PER GLI APPRENDISTI, GLI STUDENTI E GLI INDIVIDUI DELLA POPOLAZIONE NONCHE' DEI CRITERI DI COMPUTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE GRANDEZZE RADIOPROTEZIONISTICHE CONNESSE --------------------- 0. concetti generali Ai fini del presente allegato valgono, tenuto conto delle definizioni di cui Titolo II, le seguenti specifiche grandezze radioprotezionistiche. 0.1. con riferimento alla Dose equivalente. Fattori di ponderazione delle radiazioni 0.1.1. La dose equivalente HT,R ( di cui all'articolo 7, n. 34) nel tessuto o nell'organo T dovuta alla radiazione R e data da: HT,R = WR ·DT,R dove: DT,R e' la dose assorbita media nel tessuto o nell'organo T, dovuta alla radiazione R; WR e' il fattore di ponderazione per la radiazione R, che dipende dal tipo e dalla qualita' del campo di radiazioni esterne, oppure dal tipo e dalla qualita' delle radiazioni emesse da un radionuclide depositato all'interno dell'organismo. 0.1.2. I valori del fattore di ponderazione delle radiazioni WR sono i seguenti: Fotoni - 1 Elettroni e muoni - 1 Protoni e pioni carichi - 2 Particelle alfa, frammenti di fissione, nuclei pesanti - 20 Neutroni Parte di provvedimento in formato grafico 0.1.3. Quando il campo di radiazioni e' composto di tipi ed energie con valori diversi di wR, la dose equivalente totale, HT, e' espressa da: Σ R WR ·DT,R Parte di provvedimento in formato grafico dove: HT e' la dose equivalente nell'organo o tessuto T; WT il fattore di ponderazione per l'organo o il tessuto T; WR e' il fattore di ponderazione per la radiazione R; DT,R e' la dose assorbita media, nel tessuto o nell'organo T, dovuta alla radiazione R. 0.2.2. I valori del fattore di ponderazione WT per i diversi organi o tessuti sono i seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico 0.2.3. I valori dei fattori di ponderazione WT determinati a partire da una popolazione di riferimento costituita di un ugual numero di persone di ciascun sesso e di un'ampia gamma di eta' si applicano, nella definizione della dose efficace, ai lavoratori, alla popolazione e ad entrambi i sessi. 0.2.4. Il valore WT per gli altri tessuti (0,12) si applica alla dose media aritmetica dei 13 organi e tessuti per entrambi i sessi elencati di seguito. Altri tessuti: ghiandole surrenali, regione extratoracica, vescichetta biliare, cuore, reni, linfonodi, muscolo, mucosa orale, pancreas, prostata (uomini), intestino tenue, milza, timo, utero/collo dell'utero (donne). 0.3. Definizione di particolari grandezze dosimetriche. Sfera ICRU a) Trasferimento lineare di energia non ristretto (L∞): grandezza definita dalla formula L∞=dE/dl, in cui dE e' l'energia media ceduta dalla particella carica nell'attraversamento della distanza dl. Nel presente allegato il mezzo attraversato e' l'acqua e L∞ e' indicato come L. b) Fattore di qualita' medio Q: valore medio del fattore di qualita' in un punto del tessuto quando la dose assorbita e' impartita da particelle aventi diversi valori di L. Tale fattore e' calcolato secondo la relazione: Parte di provvedimento in formato grafico dove D(L)dL e' la dose assorbita a 10 mm di profondita' nell'intervallo di trasferimento lineare di energia L e L+dL, Q(L) e' il fattore di qualita' in tale punto. La relazione tra il fattore di qualita', Q(L), ed il trasferimento lineare non ristretto di energia L in keV µm -1 nell'acqua e' riportata di seguito: Parte di provvedimento in formato grafico c) Fluenza F : quoziente di dN diviso per da, F= dN/da, in cui dN e' il numero di particelle che entrano in una sfera di sezione massima da; d) Campo espanso: un campo derivato dal campo di radiazioni reale, in cui la fluenza e le distribuzioni direzionale e di energia hanno valori identici, in tutto il volume interessato, a quelli del campo reale nel punto di riferimento; e) Campo espanso e unidirezionale: campo di radiazioni in cui la fluenza e la distribuzione d'energia sono uguali a quelle del campo espanso, ma la fluenza e' unidirezionale; f) Equivalente di dose ambientale H*(d): equivalente di dose in un punto di un campo di radiazioni che sarebbe prodotto dal corrispondente campo espanso e unidirezionale nella sfera ICRU a una profondita' d, sul raggio opposto alla direzione del campo unidirezionale; l'unita' di misura dell'equivalente di dose ambientale e' il sievert; g) Equivalente di dose direzionale H'(d,Ω): equivalente di dose in un punto di un campo di radiazioni che sarebbe prodotto dal corrispondente campo espanso, nella sfera ICRU, a una profondita' d, su un raggio in una determinata direzione Ω; l'unita' di misura dell'equivalente di dose direzionale e' il sievert; h) Equivalente di dose personale Hp(d): equivalente di dose nel tessuto molle, ad una profondita' appropriata d, al di sotto di un determinato punto del corpo; l'unita' di misura dell'equivalente di dose personale e' il sievert; i) Energia potenziale alfa (dei prodotti di decadimento del222 Rn e del220 Rn): l'energia totale alfa emessa durante il decadimento dei discendenti del222 Rn fino al2l0 Pb escluso e durante il decadimento dei discendenti del220 Rn fino al 208Pb stabile. L'unita' di misura dell'energia potenziale alfa e' il joule (J); l'unita' di esposizione a una data concentrazione in un determinato periodo di tempo, e' il J.h.m-3 . j) Sfera ICRU: corpo introdotto dalla ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements) allo scopo di riprodurre approssimativamente le caratteristiche del corpo umano per quanto concerne l'assorbimento di energia dovuto a radiazioni ionizzanti; esso consiste in una sfera di 30 cm di diametro costituita da materiale equivalente al tessuto con una densita' di 1 g·cm-3 e la seguente composizione di massa: 76,2% di ossigeno, 11,1% di carbonio; 10,1% di idrogeno e 2,6% di azoto; k) Concentrazione di energia potenziale alfa in aria: somma dell'energia potenziale alfa di tutti i prodotti di decadimento a breve tempo di dimezzamento del222 Rn o del220 Rn presenti nell'unita' di volume di aria. L'unita' di misura della concentrazione di energia potenziale alfa e il J.m-3 ; l) Concentrazione equivalente all'equilibrio in aria (di una miscela non in equilibrio dei prodotti di decadimento a breve tempo di dimezzamento del222 Rn o del220 Rn): concentrazione in aria del222 Rn o del220 Rn in equilibrio radioattivo con i relativi prodotti di decadimento a breve tempo di dimezzamento che ha la stessa concentrazione di energia potenziale alfa della miscela non in equilibrio dei prodotti di decadimento del222 Rn o del220 Rn. 1. Metodi di valutazione delle esposizioni per lavoratori, apprendisti e studenti 1.1. La somma delle dosi efficaci ricevute per esposizione esterna, in un anno solare, e impegnate per inalazione o per ingestione a seguito di introduzioni, verificatesi nello stesso periodo, deve rispettare i limiti fissati per i lavoratori nell'articolo 146, comma 1, lettera a), quelli fissati al comma 2, lettera b), per apprendisti e studenti di cui allo stesso articolo; 1.2. Per gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 146, comma 2, lettera b) la somma delle dosi ricevute e impegnate, in un anno solare, per esposizione esterna nonche' per inalazione o per ingestione che derivino da introduzioni verificatesi nello stesso periodo, deve rispettare il limite di dose efficace cui allo stesso comma 2, lettera b) punto 2; 1.3. Resta fermo il rispetto dei limiti di dose equivalente per particolari organi o tessuti stabiliti di cui all'articolo 146, c1, lettera b), comma 2, lettera b); 1.4. Ai fini delle valutazioni di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 si impiega la seguente relazione: Parte di provvedimento in formato grafico Eest e' la dose efficace derivante da esposizione esterna; h(g)j,ing e h(g)j,ina rappresentano la dose efficace impegnata per unita' di introduzione del radionuclide j (Sv/Bq) rispettivamente ingerito o inalato da un individuo appartenente al gruppo d'eta' g pertinente; Jj,ing e Jj,ina rappresentano rispettivamente l'introduzione tramite ingestione o tramite inalazione del radionuclide j (Bq). 1.5 I valori di dose efficace impegnata per unita' di introduzione tramite ingestione e inalazione, ad eccezione della dose efficace dovuta ai prodotti di decadimento del radon, da usare nella relazione di cui al paragrafo 1.4 per i lavoratori esposti, apprendisti e studenti di cui all'art.146, comma 2, lettere a), b) e c) sono quelli riportati nella pubblicazione 119 e successivi aggiornamenti dell'International Commission on Radiological Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti. 1.6. In caso di esposizione per sommersione a nube di gas inerti si applicano i valori di dose efficace per unita' di concentrazione integrata in aria riportati nella pubblicazione 119 e successivi aggiornamenti dell'International Commission on Radiological Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti. 2. Particolari condizioni di esposizione 2.1. Qualora per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e gli studenti ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 146, sia superato, anche a seguito di esposizioni accidentali, di emergenza o esposizioni soggette ad autorizzazione speciale di cui al paragrafo 5 dell'Allegato XXII, il limite annuale di dose efficace di 20 mSv, le successive esposizioni devono essere limitate, per anno solare, a 10 mSv sino a quando la media annuale delle esposizioni stesse per tutti gli anni seguenti, compreso l'anno del superamento, risulti non superiore a 20 mSv. 3. Sorveglianza sanitaria eccezionale 3.1. L'obbligo della sorveglianza sanitaria eccezionale previsto dall'articolo 141 del presente decreto sussiste per i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti che, nel corso delle loro attivita' lavorative o di studio, abbiano subito, in un anno solare: a) un'esposizione maggiore del limite di 20 mSv fissato all'articolo 146, comma 1, lettera a) per la dose efficace, determinata in base alle indicazioni di cui al paragrafo 1, oppure b) un'esposizione maggiore di uno dei limiti fissati nel comma 2, lettera b) dello stesso articolo 146 per particolari organi o tessuti; 3.2 L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 142 del presente decreto sussiste ove si sia verificata anche una delle condizioni di cui al paragrafo 3.1. 4. Metodi di valutazione delle esposizioni per individui della popolazione 4.1. La somma delle dosi efficaci ricevute per esposizione esterna in un anno solare e impegnate per inalazione o per ingestione a seguito di introduzioni verificatesi nello stesso periodo, deve rispettare il limite fissato per gli individui della popolazione di cui all'articolo 146 comma 7, lettera a). 4.2. Resta fermo il rispetto dei limiti di dose equivalente per particolari organi o tessuti stabiliti nell'articolo 146, comma 7, lettera b). 4.3. Ai fini delle valutazioni di cui al paragrafo 4.1 si impiega la seguente relazione: Parte di provvedimento in formato grafico dove: Eest e' la dose efficace derivante da esposizione esterna; h(g)j,ing e h(g)j,ina rappresentano la dose efficace impegnata per unita' di introduzione del radionuclide j (Sv/Bq) rispettivamente ingerito o inalato da un individuo appartenente al gruppo d'eta' g pertinente; Jj,ing e Jj,ina rappresentano rispettivamente l'introduzione tramite ingestione o tramite inalazione del radionuclide j (Bq). 4.4. I valori di dose efficace impegnata relativi agli individui della popolazione per unita' di introduzione tramite ingestione e inalazione, ad eccezione della dose efficace dovuta ai prodotti di decadimento del radon e del toron, da usare nella relazione di cui al paragrafo 4.3, sono riportati, per sei classi di eta', nella pubblicazione 119 e successivi aggiornamenti dell'International Commission on Radiological Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti. 4.5 In caso di esposizione per sommersione a nube di gas inerti si applicano i valori di dose efficace per unita' di concentrazione integrata in aria riportati nella pubblicazione 119 dell'International Commission on Radiological Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti. 5. Valutazione di precedenti esposizioni 5.1. Ai fini delle valutazioni inerenti alla sorveglianza di lavoratori, apprendisti, studenti ed individui della popolazione, nonche', in particolare, al rispetto dei limiti di dose per precedenti esposizioni, non e' necessario apportare correzioni ai valori determinati ai sensi delle previgenti disposizioni. E' altresi' consentito sommare valori di equivalente di dose e di equivalente di dose efficace, ottenuti ai sensi delle disposizioni previgenti, rispettivamente a valori di dose equivalente e di dose efficace determinati ai sensi delle disposizioni di questo Allegato. 6. Grandezze operative per la sorveglianza dell'esposizione esterna 6.1. Per la sorveglianza individuale dell'esposizione esterna si usa l'equivalente di dose personale Hp(d) definito nel paragrafo 0.3; 6.2. Per la sorveglianza dell'esposizione esterna nelle aree di lavoro e nell'ambiente si usano l'equivalente di dose ambientale H*(d) e l'equivalente di dose direzionale H'(d,'Ω) definiti ne paragrafo 0.3; 6.3. Per radiazioni a forte penetrazione e' raccomandata una profondita' di 10 mm; per le radiazioni a debole penetrazione e' raccomandata una profondita' di 0,07 mm per la pelle e di 3 mm per gli occhi. 7. Esposizione a materie radioattive naturali e a222 Rn,220 Rn. Acque di miniera 7.1. Le disposizioni concernenti i limiti di dose e le relative modalita' di valutazione si applicano alle esposizioni a materie radioattive naturali, ivi comprese quelle relative a22 2Rn,220 Rn e relativi prodotti di decadimento, derivanti dalle pratiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), incluse le lavorazioni minerarie di cui al Titolo V. 7.2. Per i prodotti di decadimento del radon e del toron si applicano i fattori convenzionali di conversione che esprimono la dose efficace per unita' di esposizione all'energia potenziale alfa riportati nella pubblicazione 137 dell'International Commission on Radiological Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti. 7.3. Per i prodotti di decadimento del radon e del toron si applicano i seguenti coefficienti di conversione che forniscono l'esposizione espressa in J·h·m-3 a partire dall'esposizione unitaria a una concentrazione equivalente all'equilibrio in aria di discendenti a breve tempo di dimezzamento del222 Rn e del220 Rn: a) 5,56·10-9 J·h·m-3 per Bq·h·m-3 di222 Rn; b) 7,58·10-8 J·h·m-3 per Bq·h·m-3 di220 Rn. 7.4. Tenuto conto dei fattori di conversione di cui al punto 7.2, i limiti di dose relativi ad esposizioni lavorative a222 Rn possono essere espressi, oltre che in Sv o sottomultipli, come: 6,7 mJ·h·m-3 in un anno solare. 7.5. Il valore relativo alle acque di miniera, di cui all'articolo 34, comma 1, del presente decreto, e' pari a 103 Bq·m-3 . 8. Casi di non applicazione 8.1 i limiti di dose di cui all' articolo 146, comma 1, non si applicano: a) alle esposizioni ricevute in situazioni di emergenza e durante l'attuazione di misure correttive e protettive, fermo restando quanto disposto nell'articolo 202, comma 4, per i lavoratori nel caso di situazioni di esposizioni esistenti; b) alle esposizioni soggette ad autorizzazione speciale di cui al paragrafo 5 dell'Allegato XXII, fermo restando il rispetto dei particolari limiti e condizioni stabiliti nello stesso paragrafo 5 dell'Allegato XXII."