Art. 66 Modifiche all'allegato XXV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a procedure di giustificazione e relativi vincoli di dose e ottimizzazione per coloro che assistono e confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche 1. All'allegato XXV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla parte I, al paragrafo 3, le parole le parole «mSv/trattamento» sono sostituite dalle parole «mSv per ogni ciclo di trattamento»; b) le parole «Parte II - Ottimizzazione (articolo 158, comma 7)» sono sostituite dalle seguenti: «Parte II - Ottimizzazione (articolo 158, comma 9)»; c) alla parte II, al paragrafo 8, dopo le parole «3 e 4» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto del principio di ottimizzazione».
Note all'art. 66: Si riporta l'allegato XXV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, parte I e parte II, come modificato dal presente decreto: "ALLEGATO XXV (articolo 157, comma 8) PROCEDURE DI GIUSTIFICAZIONE E RELATIVI VINCOLI DI DOSE E OTTIMIZZAZIONE PER COLORO CHE ASSISTONO E CONFORTANO PERSONE SOTTOPOSTE AD ESPOSIZIONI MEDICHE. Parte I - Giustificazione (articolo 157, comma 8) (omissis) 3. I vincoli di dose efficace per l'esposizione delle persone di cui all'articolo 156, comma 3 sono i seguenti: a) soggetti di eta' compresa tra 18 anni e 60 anni: 3 mSv per ogni ciclo di trattamento b) soggetti di eta' superiore a 60 anni: 15 mSv per ogni ciclo di trattamento. (omissis) Parte II - Ottimizzazione (articolo 158, comma 9) (omissis) 8. In tutti i casi devono essere fornite al paziente, a cura del medico specialista, sentiti lo specialista in fisica medica e l'esperto di radioprotezione, e rese note ai suoi familiari informazioni sui rischi dell'esposizione a radiazioni ionizzanti, istruzioni e norme di comportamento atte a evitare che vengano superati i vincoli di dose indicati nella Parte I, punti 3 e 4, nel rispetto del principio di ottimizzazione."