Art. 69 
 
Modifiche all'allegato XXXI del decreto legislativo 31  luglio  2020,
  n. 101, relativo alla determinazione dei livelli di intervento  nel
  caso di emergenze radiologiche e nucleari 
 
  1. All'allegato XXXI del decreto legislativo  31  luglio  2020,  n.
101, ai paragrafi 2.1 e 3.3 la  parola  «capo»  e'  sostituita  dalla
parola «Titolo». 
 
          Note all'art. 69: 
              Si riporta l'allegato XXXI del decreto  legislativo  31
          luglio 2020, n. 101, come modificato dal presente decreto: 
 
                                                       «Allegato XXXI 
 
                                              (articolo 172, comma 7) 
          DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO  172  COMMA  7,  DEI
            LIVELLI DI INTERVENTO NEL CASO DI EMERGENZE  RADIOLOGICHE
            E NUCLEARI 
              (omissis) 
              2.1 Le disposizioni di cui al Titolo XIV  si  applicano
          alle esposizioni  potenziali  suscettibili  di  comportare,
          nell'arco di un  anno,  per  gruppi  di  riferimento  della
          popolazione  interessati  dall'emergenza  valori  di   dose
          efficace o di dose equivalente superiori ai limiti di  dose
          per gli individui  della  popolazione  stabiliti  ai  sensi
          dell'articolo 146. 
              (omissis) 
              3.3   Ai    fini    della    programmazione,    nonche'
          dell'eventuale attuazione dei piani di cui al  Titolo  XIV,
          ferme restando le disposizioni di cui ai  paragrafi  3.4  e
          3.5,  sono  stabiliti,  in  termini  di  dose   equivalente
          evitabile e di dose efficace evitabile, gli  intervalli  di
          livelli di intervento  in  relazione  ai  provvedimenti  di
          protezione, specificati nella Tabella A. 
              (omissis)»