Art. 69 Modifiche all'allegato XXXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei livelli di intervento nel caso di emergenze radiologiche e nucleari 1. All'allegato XXXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ai paragrafi 2.1 e 3.3 la parola «capo» e' sostituita dalla parola «Titolo».
Note all'art. 69: Si riporta l'allegato XXXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, come modificato dal presente decreto: «Allegato XXXI (articolo 172, comma 7) DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 172 COMMA 7, DEI LIVELLI DI INTERVENTO NEL CASO DI EMERGENZE RADIOLOGICHE E NUCLEARI (omissis) 2.1 Le disposizioni di cui al Titolo XIV si applicano alle esposizioni potenziali suscettibili di comportare, nell'arco di un anno, per gruppi di riferimento della popolazione interessati dall'emergenza valori di dose efficace o di dose equivalente superiori ai limiti di dose per gli individui della popolazione stabiliti ai sensi dell'articolo 146. (omissis) 3.3 Ai fini della programmazione, nonche' dell'eventuale attuazione dei piani di cui al Titolo XIV, ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5, sono stabiliti, in termini di dose equivalente evitabile e di dose efficace evitabile, gli intervalli di livelli di intervento in relazione ai provvedimenti di protezione, specificati nella Tabella A. (omissis)»