Art. 70 
 
Modifiche all'allegato XXXII del decreto legislativo 31 luglio  2020,
  n. 101, relativo all'indice del piano di emergenza 
 
  1. L'allegato XXXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
e' sostituito dal seguente: 
  «Allegato XXXII 
  (Titolo XIV) 
Indice 
  L'indice contiene una serie di elementi non esaustivi che,  qualora
applicabili al caso di specie, fungono da guida per la redazione  del
piano di emergenza. 
1. Parte generale 
  1.1. Premessa (cenni storici  riguardanti  il  piano;  esigenza  di
revisione e aggiornamento tenendo conto  delle  lezioni  apprese  nel
corso delle esercitazioni o eventi; elenco  delle  Amministrazioni  e
degli enti coinvolti). 
  1.2. Normativa di riferimento 
  1.3. Descrizione del sito (realta'  ambientale  e  socio-produttiva
del territorio circostante l'impianto). 
  1.3.1. Inquadramento territoriale 
  1.3.2. Idrologia superficiale 
  1.3.3. Geologia ed idrogeologia 
  1.3.4. Climatologia locale 
  1.3.5. Demografia 
  1.3.6. Assetto urbanistico 
  1.3.7. Attivita' antropiche 
  1.3.8. Infrastrutture e servizi 
  1.4. Descrizione dell'impianto  (impianto  ed  edifici  ed  assetto
autorizzativo,  descrizione  dei  sistemi  controllo  degli  scarichi
radioattivi aeriformi e liquidi) 
  1.5. Descrizione dello stato  radiologico  ambientale  (dati  della
radioattivita' ambientale  circostante  l'impianto  risultante  dalle
attivita' di monitoraggio radiologico condotte  dall'esercente  o  da
altri soggetti, pubblici o privati) 
  1.6.  Descrizione  dei  mezzi  per  il   monitoraggio   radiologico
ambientale in emergenza. 
2. Presupposti tecnici della  pianificazione (sintesi  dei  documenti
che costituiscono la base tecnica del piano) 
  2.1. Analisi dei possibili incidenti 
  2.2. Incidenti di riferimento 
  2.3. Conseguenze radiologiche degli incidenti di riferimento 
  2.4. Conclusioni 
3. Strategia di protezione ottimizzta perindividui della  popolazione
potenzialmente esposti 
4. Obiettivi dellapianificazione 
  Si  ritiene  essenziale  definire  almeno  i  seguenti   obiettivi,
illustrati mediante: 
    Una definizione iniziale in cui  viene  spiegata  in  sintesi  la
motivazione per cui lo specifico obiettivo deve essere conseguito 
    L'individuazione dei  soggetti  che  partecipano  alle  attivita'
necessarie al conseguimento dei suddetti obiettivi 
    Le indicazioni di massima che individuano la strategia  operativa
per il raggiungimento degli  obiettivi  precedenti  (esempio:  misure
protettive da adottarsi in caso di incidente) 
  4.1. Attivazione del piano e scambio delle informazioni  (modalita'
e sistemi per  l'attivazione  del  piano,  informazioni  trasmesse  e
relativi flussi, anche in forma grafica) 
  4.2.   Coordinamento   operativo   (autorita'   responsabile    del
coordinamento dell'emergenza, della direzione unitaria  dei  soccorsi
ed enti che concorrono  a  questo  obiettivo,  anche  ai  fini  della
valutazione radiologica) 
  4.3. Rilevamenti  radiometrici  e  controllo  della  contaminazione
ambientale  e  delle  matrici   alimentari   (enti   che   concorrono
all'esecuzione dei rilievi radiometrici sulle matrici  ambientali  ed
alimentari campionate nel territorio interessato). 
  4.4. Provvedimenti a tutela della salute pubblica (misure a  tutela
della salute pubblica, sia dirette che  indirette,  da  adottarsi  ai
fini della riduzione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti) 
  4.5. Informazione alla popolazione (modalita' con  le  quali  sara'
garantita l'informazione alla popolazione,  sia  preventiva,  sia  in
emergenza). 
5. Modello di intervento (responsabilita' e compiti per  la  gestione
dell'emergenza ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  della
pianificazione) 
  5.1. Classificazione degli stati dell'emergenza (per esempio  stato
di preallarme e stato di allarme) 
  5.2. Disposizioni da  adottare  in  caso  di  stato  di  preallarme
(azioni compiute dalle autorita' e dagli enti coinvolti  nello  stato
di preallarme) 
  5.3. Disposizioni da adottare in caso di allarme  (azioni  compiute
dalle autorita' e dagli enti coinvolti nello stato di allarme con  la
descrizione delle modalita' di passaggio tra lo stato di preallarme e
quello di allarme) 
  5.4. Transizione dalle situazioni di esposizione di emergenza  alle
situazioni di esposizione esistenti 
  5.5 Transizione dalle  situazioni  di  esposizione  esistente  alla
situazione ordinaria, ove prevista. 
  5.6 Cessazione dello stato  di  emergenza  (modalita'  con  cui  e'
dichiarata la cessazione dell'emergenza). 
6. Esercitazioni (cadenza, modalita'  e  tipologia  di  esercitazioni
previste per testare il piano, anche ai fini del suo aggiornamento) 
7. Allegati: documenti tecnici di riferimento, quali  ad  esempio  il
documento dei presupposti tecnici,  cartografia  di  inquadramento  e
dati territoriali dell'area interessata dall'applicazione del  piano,
livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza,
livelli di riferimento per l'esposizione accidentale o  di  emergenza
dei lavoratori (all'articolo 124, commi  6  e  7),  criteri  generici
predefiniti  per  particolari   misure   protettive,   programma   di
monitoraggio  radiometrico  nelle  varie  fasi  dell'emergenza,  dati
territoriali, demografici, patrimonio agricolo e zootecnico dell'area
di riferimento, schema di  diramazione  degli  stati  dell'emergenza,
schema  del  flusso  delle   informazioni,   elenco   telefonico   di
reperibilita', ogni altro documento ritenuto di utile  supporto  alla
predisposizione e all'applicazione efficiente ed efficace del  piano,
caratteristiche idrodinamiche e regime dei venti nella rada  portuale
e carta nautica nel caso di piani di emergenza esterna  per  le  aree
portuali.»