Art. 47
Disposizioni in materia di installazione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate
le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «ivi inclusa la
produzione di idrogeno originato dalle biomasse» sono inserite le
seguenti: «e la produzione di biometano tramite gassificazione delle
biomasse»;
0b) all'articolo 20, comma 1, alinea, primo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto delle aree idonee ai
sensi del comma 8»;))
a) all'articolo 20, comma 8:
((01) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa fonte e
in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale,
per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione,
eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una
variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite
percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti
fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata
e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)»;))
1) alla lettera c-bis.1), le parole: «del perimetro di pertinenza
degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle seguenti:
«dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del
perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»;
2) alla lettera c-quater):
((2.01) al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «, incluse le zone
gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h),
del medesimo decreto»;))
2.1) al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono
sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le parole: «di un
chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»;
2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta ferma,
nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della
cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in
aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12,
comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;
((a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti
e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili
interferenze, le societa' concessionarie autostradali affidano la
concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis),
previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad
evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di
concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro,
trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e
non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i
criteri di selezione delle domande, nonche' la durata massima delle
subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le
condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le societa'
concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8,
lettera c-bis), mediante subconcessione, a societa' controllate o
collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le
societa' controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i
servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica,
nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e
proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva.
8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma
8-bis e' determinata in funzione della vita utile degli impianti e
degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli
stessi e puo' essere superiore alla durata della concessione
autostradale, salva la possibilita' per il concessionario che
subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione
riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non
integralmente ammortizzati»;
a-ter) all'articolo 22, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il
seguente:
«1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresi',
indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture
elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo
comma 1»;))
b) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Procedure semplificate per l'installazione di
impianti fotovoltaici). - 1. L'installazione, con qualunque
modalita', di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere
connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree
a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave
o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento, e' considerata attivita' di manutenzione ordinaria e
non e' subordinata all'((acquisizione di permessi)), autorizzazioni o
atti di assenso comunque denominati((, fatte salve le valutazioni
ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste)).
2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico, il relativo progetto e' previamente comunicato
alla competente soprintendenza.
3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti
di compatibilita' di cui al comma 2, adotta, nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma,
un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo.»;
c) all'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo le parole: «fisiche,
PMI,» sono inserite le seguenti: «((associazioni)) con personalita'
giuridica di diritto privato,»;
d) all'articolo 45, comma 3:
1) al primo periodo, dopo le parole: «unica nazionale,» sono
inserite le seguenti: «definendo altresi' le relative modalita' di
alimentazione,»;
2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 4, comma
7-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145».
((1-bis. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 6 del
regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino
a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di
accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, contemplate nell'ambito di piani o programmi gia' sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo
II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica
da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo
20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate
nell'ambito di piani o programmi gia' sottoposti positivamente a
valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale
ricostruzione di impianti fotovoltaici gia' esistenti, eventualmente
comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione
dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti
interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
contemplate nell'ambito di piani o programmi gia' sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo
II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) i progetti di repowering di impianti eolici gia' esistenti, che
non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza
complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, che
ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani
o programmi gia' sottoposti positivamente a valutazione ambientale
strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile
offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano,
ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione
dello spazio marittimo, gia' sottoposti positivamente a valutazione
ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-ter. L'esenzione di cui al comma 1-bis si applica anche ai
progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della
rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare
l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di
impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti
nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gia' sottoposti positivamente a
valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del
proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del
titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.))
2. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il
comma 2 e' abrogato. E' abrogata ogni disposizione in materia di aree
contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai
relativi ((provvedimenti applicativi a contenuto generale)),
incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, quinto periodo, le parole: «con le modalita' di
cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del
provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al
comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell'uso
delle acque»;
b) al comma 3-bis, le parole: «nonche' nelle aree contermini ai
beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo»
sono sostituite dalle seguenti: «((qualora non sottoposti alle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di
un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni
ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le
amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove
previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo
III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformita' al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla
rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli
impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico e' pari a novanta giorni nel caso
dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al
terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico e' pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le
procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti.
Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico
di cui al presente comma puo' essere avviato anche in pendenza del
procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA o del provvedimento di VIA».
3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), primo periodo, le parole: «rilasciata dal
Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»;
b) alla lettera c):
1) al numero 1), le parole: «dal Ministero dello sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di
energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e' in esercizio
ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio».
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, il primo periodo e' soppresso.))
4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo ((3 marzo 2011)), n. 28, gli enti locali nei
cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili
finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente
2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel
rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalita',
pubblicita', parita' di trattamento e non discriminazione, aree
ovvero superfici nelle proprie disponibilita' per la realizzazione
degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle
comunita' energetiche rinnovabili.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, gli enti locali di cui al
medesimo comma, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo
adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono
alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle
aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per
l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della
concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in
ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della
superficie. Qualora piu' comunita' energetiche rinnovabili richiedano
la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai
fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti
partecipanti a ciascuna comunita' energetica rinnovabile e
dell'entita' del canone di concessione offerto.
6. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo
n. 42 del 2004» sono aggiunte le seguenti: «, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso
il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano
all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende
rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui al
secondo periodo puo' essere sospeso una sola volta e per un massimo
di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo
puntuale e motivato, la necessita' di effettuare approfondimenti
istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto ((di
installazione».))
((6-bis. Al fine di aumentare la capacita' di produzione di energia
da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza
energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018,
continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o
conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti
diversi dal biometano per i quali alla data del 31 dicembre 2022 sia
stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di
impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a
tale procedura, nonche' ai progetti che siano oggetto di procedura ad
evidenza pubblica, purche', alla data del 31 dicembre 2022, sia stato
sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.))
7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) le sbarre di alta
tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a), che
risultano direttamente funzionali all'alimentazione delle
sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possono essere
utilizzate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o da societa'
dalla stessa controllate per la connessione di impianti di produzione
a fonti rinnovabili con le modalita' di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;».
8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano
di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gia'
sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del
titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali e' prevista
la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 7,
del medesimo ((decreto legislativo n. 152 del 2006)), costituiscono
dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque
desumibili dal Piano stesso.
9. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, quarto periodo, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso in cui gli edifici siano
destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o
((impianti tecnologici)) al servizio delle stazioni elettriche
stesse».
((9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo
10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a
decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di
cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, e' rideterminato in 400 milioni di
euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto
decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai
soggetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera b).
9-ter. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti
dall'Investimento 3.1 della Missione 4, componente 2, del PNRR,
all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
impianti la cui realizzazione e' prevista in aree sulle quali
insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella
tabella 7 del Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR)
2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o
dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa
realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture
medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei
territori circostanti, secondo criteri di prossimita',
proporzionalita' e precauzione».
9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono
sulle aree di cui al comma 9-ter, capoverso 1-bis, gia' rilasciate
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia.
9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-ter,
alinea, al fine di consentire la realizzazione e il pieno
funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata «Einstein
Telescope», inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca
(PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorita' e di categoria globale,
e la cui collocazione sul territorio italiano e' identificata come
idonea nel conceptual design study finanziato nell'ambito del Settimo
programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con grant agreement
n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati,
all'esercizio delle attivita' economiche definite, in sede di prima
applicazione, dall'allegato 1 annesso al presente decreto,
nell'ambito dei comuni indicati, in sede di prima applicazione,
nell'allegato 2 annesso al presente decreto, sono rilasciati dalle
amministrazioni competenti di concerto con il Ministero
dell'universita' e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di
fisica nucleare (INFN).
9-sexies. Le attivita' economiche ovvero i territori comunali di
cui al comma 9-quinquies possono essere modificati, sulla base di
esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena
funzionalita' dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle
potenziali interferenze con essa, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'INFN.))
10. Le comunita' energetiche, i cui poteri di controllo siano
esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in
forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro
organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono
attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative
o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere, nel rispetto
della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti
agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il
pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da
impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina
primaria, ((in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e
b),)) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199
del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli
impianti ricompresi nelle predette comunita' energetiche rimane nella
loro disponibilita'.
11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si
applicano altresi' alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso
da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, realizzate da:
a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie
alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice
Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
c) cooperative agricole che svolgono attivita' di cui
all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001
n. 228 indipendentemente dai propri associati.
((11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte
seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purche':
a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi
comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia
situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente
elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3
annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre
2010.
11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, il terzo periodo e' soppresso.
11-quater. Al punto 2, lettera h), dell'allegato IV alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le
parole: «250 kW» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero 1.000 kW per i
soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza
incremento ne' della portata esistente ne' del periodo in cui ha
luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non
alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle
destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio,
non comportino aumento delle unita' immobiliari e non implichino
incremento dei parametri urbanistici».))