Art. 47 
 
        Disposizioni in materia di installazione di impianti 
                   alimentati da fonti rinnovabili 
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le  parole:  «ivi  inclusa  la
produzione di idrogeno originato dalle  biomasse»  sono  inserite  le
seguenti: «e la produzione di biometano tramite gassificazione  delle
biomasse»; 
  0b) all'articolo 20, comma 1, alinea, primo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto  delle  aree  idonee  ai
sensi del comma 8»;)) 
  a) all'articolo 20, comma 8: 
    ((01) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa  fonte  e
in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche  sostanziale,
per   rifacimento,   potenziamento   o    integrale    ricostruzione,
eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino  una
variazione dell'area occupata superiore al 20 per  cento.  Il  limite
percentuale di cui al primo periodo non si applica per  gli  impianti
fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area  occupata
e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)»;)) 
  1) alla lettera c-bis.1), le parole: «del perimetro  di  pertinenza
degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle  seguenti:
«dei  sedimi  aeroportuali,  ivi  inclusi  quelli   all'interno   del
perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»; 
  2) alla lettera c-quater): 
  ((2.01) al primo periodo, dopo le parole: «decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «,  incluse  le  zone
gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1,  lettera  h),
del medesimo decreto»;)) 
    2.1) al secondo periodo, le parole: «di  sette  chilometri»  sono
sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le  parole:  «di  un
chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; 
    2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  «Resta  ferma,
nei procedimenti autorizzatori, la  competenza  del  Ministero  della
cultura a esprimersi in relazione ai  soli  progetti  localizzati  in
aree sottoposte a tutela secondo  quanto  previsto  all'articolo  12,
comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»; 
  ((a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
    «8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento  degli  obiettivi  di
cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti
e  garantire  la  sicurezza  del  traffico  limitando  le   possibili
interferenze, le societa'  concessionarie  autostradali  affidano  la
concessione delle aree idonee di cui  al  comma  8,  lettera  c-bis),
previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad
evidenza  pubblica,  avviate  anche   a   istanza   di   parte,   con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita'   e   proporzionalita',   garantendo   condizioni    di
concorrenza  effettiva.  Gli  avvisi  definiscono,  in  modo  chiaro,
trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della  concessione  e
non discriminatorio, i requisiti soggettivi  di  partecipazione  e  i
criteri di selezione delle domande, nonche' la durata  massima  delle
subconcessioni  ai  sensi  del  comma  8-ter.  Se  si  verificano  le
condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di
cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  le  societa'
concessionarie possono affidare le aree idonee di  cui  al  comma  8,
lettera c-bis), mediante subconcessione,  a  societa'  controllate  o
collegate in modo  da  assicurare  il  necessario  coordinamento  dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le
societa' controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori,  i
servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza  pubblica,
nel  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,   imparzialita'   e
proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. 
    8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui  al  comma
8-bis e' determinata in funzione della vita utile  degli  impianti  e
degli investimenti necessari per la realizzazione  e  gestione  degli
stessi  e  puo'  essere  superiore  alla  durata  della   concessione
autostradale,  salva  la  possibilita'  per  il  concessionario   che
subentra nella gestione di risolvere il contratto  di  subconcessione
riconoscendo un indennizzo  pari  agli  investimenti  realizzati  non
integralmente ammortizzati»; 
    a-ter) all'articolo 22,  dopo  il  comma  1-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «1-ter. La disciplina di  cui  al  comma  1  si  applica  altresi',
indipendentemente  dalla   loro   ubicazione,   alle   infrastrutture
elettriche interrate di connessione degli impianti  di  cui  medesimo
comma 1»;)) 
  b) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente: 
    «Art.  22-bis  (Procedure  semplificate  per  l'installazione  di
impianti  fotovoltaici).  -   1.   L'installazione,   con   qualunque
modalita', di impianti fotovoltaici su terra e delle  relative  opere
connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree
a destinazione industriale, artigianale  e  commerciale,  nonche'  in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in  cave
o  lotti  o  porzioni  di  cave   non   suscettibili   di   ulteriore
sfruttamento, e' considerata attivita' di  manutenzione  ordinaria  e
non e' subordinata all'((acquisizione di permessi)), autorizzazioni o
atti di assenso comunque denominati((,  fatte  salve  le  valutazioni
ambientali di cui al titolo  III  della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste)). 
  2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in  zona  sottoposta  a
vincolo paesaggistico, il relativo progetto e' previamente comunicato
alla competente soprintendenza. 
  3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti
di compatibilita' di cui al comma 2, adotta, nel  termine  di  trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo  comma,
un  provvedimento  motivato  di  diniego  alla  realizzazione   degli
interventi di cui al presente articolo.»; 
  c) all'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo le parole:  «fisiche,
PMI,» sono inserite le seguenti: «((associazioni))  con  personalita'
giuridica di diritto privato,»; 
  d) all'articolo 45, comma 3: 
    1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «unica  nazionale,»  sono
inserite le seguenti: «definendo altresi' le  relative  modalita'  di
alimentazione,»; 
    2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo  4,  comma
7-bis, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 1,  comma  95,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145». 
  ((1-bis. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 6 del
regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del  22  dicembre  2022,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto e fino al 30 giugno 2024,  sono  esentati  dalle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
  a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino
a 30 MW, anche comprensivi  delle  opere  connesse,  dei  sistemi  di
accumulo e delle infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199, contemplate nell'ambito di piani  o  programmi  gia'  sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo
II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia  elettrica
da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e  delle
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo
20 del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  contemplate
nell'ambito di piani o  programmi  gia'  sottoposti  positivamente  a
valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  c)  i  progetti   di   rifacimento,   potenziamento   o   integrale
ricostruzione di impianti fotovoltaici gia' esistenti,  eventualmente
comprensivi di sistemi di  accumulo,  che  non  prevedano  variazione
dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei  predetti
interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle  aree  idonee  ai  sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,
contemplate  nell'ambito  di  piani  o  programmi   gia'   sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo
II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  d) i progetti di repowering di impianti eolici gia' esistenti,  che
non  prevedano  variazione   dell'area   occupata   e   con   potenza
complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a  50  MW,  che
ricadano nelle aree idonee ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani
o programmi gia' sottoposti positivamente  a  valutazione  ambientale
strategica ai sensi del titolo II della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  e) i progetti di impianti  di  produzione  di  energia  rinnovabile
offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che  ricadano,
ai sensi  dell'articolo  23,  comma  2,  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano  di  gestione
dello spazio marittimo, gia' sottoposti positivamente  a  valutazione
ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  1-ter. L'esenzione di cui  al  comma  1-bis  si  applica  anche  ai
progetti di infrastrutture elettriche di connessione  degli  impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili  o  di  sviluppo  della
rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  necessari  a  integrare
l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero  ai  progetti  di
impianti di stoccaggio di  energia  da  fonti  rinnovabili  ricadenti
nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36  del  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gia'  sottoposti  positivamente  a
valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  1-quater. I  commi  1-bis  e  1-ter  si  applicano,  a  scelta  del
proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai  sensi  del
titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.)) 
  2. All'articolo  30  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il
comma 2 e' abrogato. E' abrogata ogni disposizione in materia di aree
contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai
relativi  ((provvedimenti   applicativi   a   contenuto   generale)),
incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma  3-bis,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
  3. All'articolo 12 del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.
387, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, quinto periodo, le parole: «con  le  modalita'  di
cui al comma 4» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'ambito  del
provvedimento adottato a seguito del procedimento  unico  di  cui  al
comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini  dell'uso
delle acque»; 
    b) al comma 3-bis, le parole: «nonche' nelle aree  contermini  ai
beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo  decreto  legislativo»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «((qualora  non  sottoposti  alle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a  seguito  di
un procedimento unico, comprensivo, ove previste,  delle  valutazioni
ambientali di cui al titolo  III  della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  al  quale  partecipano  tutte  le
amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di
semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto
1990,  n.  241.  Il  rilascio  dell'autorizzazione   comprende,   ove
previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al  titolo
III della parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152,  costituisce  titolo  a  costruire  ed  esercire  l'impianto  in
conformita' al progetto approvato e  deve  contenere  l'obbligo  alla
rimessa in pristino dello stato dei  luoghi  a  carico  del  soggetto
esercente a  seguito  della  dismissione  dell'impianto  o,  per  gli
impianti  idroelettrici,  l'obbligo  all'esecuzione  di   misure   di
reinserimento e  recupero  ambientale.  Il  termine  massimo  per  la
conclusione del procedimento unico e' pari a novanta giorni nel  caso
dei progetti di cui al comma 3-bis  che  non  siano  sottoposti  alle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di  cui  al
terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico e' pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti  per  le
procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti.
Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento  unico
di cui al presente comma puo' essere avviato anche  in  pendenza  del
procedimento  per  il  rilascio  del  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA o del provvedimento di VIA». 
    3-bis.  All'articolo  1,  comma  2-quater,  del  decreto-legge  7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla lettera b), primo periodo, le parole:  «rilasciata  dal
Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo» sono sostituite dalle  seguenti:  «rilasciata  dal
Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  ai   sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»; 
      b) alla lettera c): 
        1) al numero 1), le parole:  «dal  Ministero  dello  sviluppo
economico»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dal   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
        2) il numero 3) e' sostituito  dal  seguente:  «3)  procedura
abilitativa  semplificata  di  cui   all'articolo   6   del   decreto
legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  se  l'impianto  di  produzione  di
energia elettrica alimentato da fonti  rinnovabili  e'  in  esercizio
ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio». 
  3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, il primo periodo e' soppresso.)) 
  4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo  12,  comma  2,
del decreto legislativo ((3 marzo 2011)), n. 28, gli enti locali  nei
cui  territori  sono  ubicati  gli  impianti  a   fonti   rinnovabili
finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2,  Componente
2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in  concessione,  nel
rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza,  proporzionalita',
pubblicita', parita'  di  trattamento  e  non  discriminazione,  aree
ovvero superfici nelle proprie disponibilita'  per  la  realizzazione
degli impianti volti  a  soddisfare  i  fabbisogni  energetici  delle
comunita' energetiche rinnovabili. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4, gli enti locali  di  cui  al
medesimo comma, anche sulla base di  appositi  bandi  o  avvisi  tipo
adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione  (ANAC),  provvedono
alla pubblicazione di appositi  avvisi  recanti  l'indicazione  delle
aree  e  delle  superfici  suscettibili  di  essere  utilizzate   per
l'installazione degli impianti, della durata minima e  massima  della
concessione e dell'importo del canone di  concessione  richiesto,  in
ogni caso non inferiore  al  valore  di  mercato  dell'area  o  della
superficie. Qualora piu' comunita' energetiche rinnovabili richiedano
la concessione della medesima area o superficie, si tiene  conto,  ai
fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei  soggetti
partecipanti  a   ciascuna   comunita'   energetica   rinnovabile   e
dell'entita' del canone di concessione offerto. 
  6. All'articolo 7-bis, comma 5, del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo
n. 42 del 2004» sono aggiunte le seguenti: «,  entro  il  termine  di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione  dell'istanza,  decorso
il quale senza  che  siano  stati  comunicati  i  motivi  che  ostano
all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo  10-bis
della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  l'autorizzazione  si  intende
rilasciata ed e'  immediatamente  efficace.  Il  termine  di  cui  al
secondo periodo puo' essere sospeso una sola volta e per  un  massimo
di trenta  giorni  qualora,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
ricezione  dell'istanza,  la  Soprintendenza  rappresenti,  in   modo
puntuale e motivato,  la  necessita'  di  effettuare  approfondimenti
istruttori  ovvero  di   apportare   modifiche   al   progetto   ((di
installazione».)) 
  ((6-bis. Al fine di aumentare la capacita' di produzione di energia
da  fonti  rinnovabili  necessaria  per  raggiungere   l'indipendenza
energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  2  marzo  2018,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  19  marzo  2018,
continuano ad applicarsi ai progetti relativi  alla  realizzazione  o
conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti
diversi dal biometano per i quali alla data del 31 dicembre 2022  sia
stato  rilasciato  il  provvedimento  favorevole  di  valutazione  di
impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento  a
tale procedura, nonche' ai progetti che siano oggetto di procedura ad
evidenza pubblica, purche', alla data del 31 dicembre 2022, sia stato
sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.)) 
  7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) le sbarre di alta
tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a), che
risultano    direttamente    funzionali    all'alimentazione    delle
sottostazioni  elettriche  della  rete  ferroviaria,  possono  essere
utilizzate da Ferrovie dello Stato  Italiane  S.p.A.  o  da  societa'
dalla stessa controllate per la connessione di impianti di produzione
a fonti rinnovabili con le  modalita'  di  cui  all'articolo  16  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;». 
  8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del  Piano
di sviluppo della rete elettrica di  trasmissione  nazionale  di  cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,  gia'
sottoposti a valutazione ambientale strategica  (VAS)  ai  sensi  del
titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali  e'  prevista
la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma  7,
del medesimo ((decreto legislativo n. 152 del  2006)),  costituiscono
dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o  comunque
desumibili dal Piano stesso. 
  9. All'articolo  1-sexies,  comma  4-sexies,  quarto  periodo,  del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso  in  cui  gli  edifici  siano
destinati in via esclusiva alla  collocazione  di  apparecchiature  o
((impianti  tecnologici))  al  servizio  delle  stazioni   elettriche
stesse». 
  ((9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di  cui  all'articolo
10, comma 2, del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  a
decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di
cui all'articolo 1, commi 3 e  4,  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  16  febbraio  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, e' rideterminato in 400 milioni  di
euro per gli interventi da  realizzare  o  realizzati  da  parte  dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  del  predetto
decreto e in 500 milioni di euro per gli  interventi  realizzati  dai
soggetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera b). 
  9-ter. Ai fini del pieno  conseguimento  degli  obiettivi  previsti
dall'Investimento 3.1 della  Missione  4,  componente  2,  del  PNRR,
all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1
e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  agli
impianti la  cui  realizzazione  e'  prevista  in  aree  sulle  quali
insistono  progetti  di  infrastrutture  di  ricerca  indicate  nella
tabella 7  del  Piano  nazionale  infrastrutture  di  ricerca  (PNIR)
2021-2027, finanziate in tutto o  in  parte  con  risorse  statali  o
dell'Unione  europea,  che  richiedano,  ai   fini   della   relativa
realizzazione  o  del  corretto  funzionamento  delle  infrastrutture
medesime, la preservazione  ambientale  delle  aree  medesime  e  dei
territori    circostanti,    secondo    criteri    di    prossimita',
proporzionalita' e precauzione». 
    9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che  insistono
sulle aree di cui al comma 9-ter, capoverso  1-bis,  gia'  rilasciate
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  lettera  c-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia. 
    9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al  comma  9-ter,
alinea,  al  fine  di  consentire  la  realizzazione   e   il   pieno
funzionamento dell'infrastruttura  di  ricerca  denominata  «Einstein
Telescope», inclusa nel Piano  nazionale  infrastrutture  di  ricerca
(PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorita' e di categoria globale,
e la cui collocazione sul territorio italiano  e'  identificata  come
idonea nel conceptual design study finanziato nell'ambito del Settimo
programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con grant agreement
n. 211743, gli ulteriori  titoli  abilitativi,  comunque  denominati,
all'esercizio delle attivita' economiche definite, in sede  di  prima
applicazione,  dall'allegato   1   annesso   al   presente   decreto,
nell'ambito dei comuni  indicati,  in  sede  di  prima  applicazione,
nell'allegato 2 annesso al presente decreto,  sono  rilasciati  dalle
amministrazioni   competenti   di   concerto   con    il    Ministero
dell'universita' e della ricerca,  sentito  l'Istituto  nazionale  di
fisica nucleare (INFN). 
    9-sexies. Le attivita' economiche ovvero i territori comunali  di
cui al comma 9-quinquies possono essere  modificati,  sulla  base  di
esigenze  oggettive   connesse   alla   preservazione   della   piena
funzionalita' dell'infrastruttura di ricerca e alla  riduzione  delle
potenziali  interferenze  con  essa,   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'INFN.)) 
  10. Le comunita' energetiche,  i  cui  poteri  di  controllo  siano
esercitati esclusivamente da piccole e  medie  imprese  agricole,  in
forma individuale o societaria,  anche  per  il  tramite  delle  loro
organizzazioni di categoria, da  cooperative  agricole  che  svolgono
attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, da  cooperative
o  loro  consorzi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228,  possono  accedere,  nel  rispetto
della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli  incentivi
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
199, per impianti a  fonti  rinnovabili,  ivi  inclusi  gli  impianti
agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il
pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia  condivisa  da
impianti e utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina
primaria, ((in deroga ai requisiti di cui al comma 1,  lettere  a)  e
b),)) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo  n.  199
del 2021. L'energia elettrica  prodotta  ed  immessa  in  rete  dagli
impianti ricompresi nelle predette comunita' energetiche rimane nella
loro disponibilita'. 
  11. Le medesime  previsioni  e  deroghe  di  cui  al  comma  10  si
applicano altresi' alle altre configurazioni di  autoconsumo  diffuso
da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, realizzate da: 
    a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; 
    b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle  industrie
alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle  bevande  (codice
Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero; 
    c)  cooperative  agricole   che   svolgono   attivita'   di   cui
all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18  maggio  2001
n. 228 indipendentemente dai propri associati. 
  ((11-bis. I limiti  relativi  agli  impianti  fotovoltaici  per  la
produzione di energia elettrica di cui al punto 2)  dell'allegato  II
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e
alla lettera b) del punto 2  dell'allegato  IV  alla  medesima  parte
seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purche': 
    a) l'impianto si trovi nelle aree classificate  idonee  ai  sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi
comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20; 
    b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 
    c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia
situato  all'interno  di  aree  comprese  tra  quelle  specificamente
elencate e individuate ai sensi  della  lettera  f)  dell'allegato  3
annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  219  del  18  settembre
2010. 
  11-ter. All'articolo 6, comma  9-bis,  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, il terzo periodo e' soppresso. 
  11-quater. Al punto 2, lettera  h),  dell'allegato  IV  alla  parte
seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  dopo  le
parole: «250 kW» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero 1.000 kW per  i
soli impianti idroelettrici realizzati su  condotte  esistenti  senza
incremento ne' della portata esistente ne'  del  periodo  in  cui  ha
luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre  che  non
alterino i volumi e  le  superfici,  non  comportino  modifiche  alle
destinazioni d'uso, non riguardino parti  strutturali  dell'edificio,
non comportino aumento delle  unita'  immobiliari  e  non  implichino
incremento dei parametri urbanistici».))