Art. 48
Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo
1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di
attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere
e delle infrastrutture ivi previste, nonche' per la realizzazione
degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute,
adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata
per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare
riferimento:
a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate
come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non
assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla
costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina
di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non
contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle
rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce
da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti
oggetto di bonifica;
((e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i
cantieri di micro-dimensioni, per i quali e' attesa una produzione di
terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;))
f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai
principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come
modificata dalla ((direttiva (UE) 2018/851)) del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attivita' di
gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli
di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al
fine di razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle
stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1 sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, e il ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
((3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo la parola: «elettrificazione» sono inserite le seguenti:
«e ammodernamento».))