Art. 49
Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di
impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo,
l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia
della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul
Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio
insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi
dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo
periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.»;
b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si
applica anche all'installazione, con qualunque modalita', di impianti
eolici con potenza complessiva fino a20 kW, posti al di fuori di aree
protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti
ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo
2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, il primo periodo del comma 5 si applica a condizione che gli
impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza
non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero immobili di
cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito
provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del
medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di installazione
e' consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte
dell'autorita' paesaggistica competente, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso
il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano
all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende
rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui al terzo
periodo del presente comma puo' essere sospeso una sola volta e per
un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data
di ricezione dell'istanza, l'autorita' paesaggistica competente
rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessita' di effettuare
approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto
di installazione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo
periodo del presente comma si applicano anche in presenza di vincoli
ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di
impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di
vista panoramici.».
2. (( (Soppresso) )).
3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Gli impianti
fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree
protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle
aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali
prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici
diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali
all'attivita' agricola e sono liberamente installabili se sono
realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da societa' a
partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle
quali e' conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli
stessi imprenditori agricoli ai quali e' riservata l'attivita' di
((gestione imprenditoriale)) salvo che per gli aspetti tecnici di
funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le
seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le
piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza
fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b) le modalita'
realizzative prevedono una loro effettiva compatibilita' e
integrazione con le attivita' agricole quale supporto per le piante
ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o
ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai
fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da
attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in
collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).
L'installazione e' in ogni caso subordinata al previo assenso del
proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purche' oneroso,
del fondo.».
4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle
condizioni ivi previste, anche all'impresa di cui all'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ((nonche'
all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di
zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali
criticita' riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del
rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime
imprese.))
5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.
175, le parole «in ogni caso entro un importo non superiore a 25
milioni di euro,» sono soppresse, fermo il rispetto delle condizioni
di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 426/01) recante
il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «Aiuti per i
costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei
prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica» del medesimo
Quadro.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
((6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari
all'importo determinato secondo quanto stabilito al comma 1, per
ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione
verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, puo' essere
interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota
annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualita' non versate
provvede il GSE mediante corrispondente riduzione delle tariffe
incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema
collettivo segnalante secondo le modalita' e le tempistiche definite
nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo
40, comma 3».))