Art. 47 
 
Disposizioni in materia di installazione di  impianti  alimentati  da
                          fonti rinnovabili 
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  0a) all'articolo 11, comma 2,  dopo  le  parole:  «ivi  inclusa  la
produzione di idrogeno originato dalle  biomasse»  sono  inserite  le
seguenti: «e la produzione di biometano tramite gassificazione  delle
biomasse»; 
  0b) all'articolo 20, comma 1, alinea, primo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto  delle  aree  idonee  ai
sensi del comma 8»; 
  a) all'articolo 20, comma 8: 
  01) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa  fonte  e
in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche  sostanziale,
per   rifacimento,   potenziamento   o    integrale    ricostruzione,
eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino  una
variazione dell'area occupata superiore al 20 per  cento.  Il  limite
percentuale di cui al primo periodo non si applica per  gli  impianti
fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area  occupata
e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)»; 
  1) alla lettera c-bis.1), le parole: «del perimetro  di  pertinenza
degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle  seguenti:
«dei  sedimi  aeroportuali,  ivi  inclusi  quelli   all'interno   del
perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»; 
  2) alla lettera c-quater): 
  2.01) al primo periodo, dopo le  parole:  «decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «,  incluse  le  zone
gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1,  lettera  h),
del medesimo decreto»; 
    2.1) al secondo periodo, le parole: «di  sette  chilometri»  sono
sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le  parole:  «di  un
chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; 
    2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  «Resta  ferma,
nei procedimenti autorizzatori, la  competenza  del  Ministero  della
cultura a esprimersi in relazione ai  soli  progetti  localizzati  in
aree sottoposte a tutela secondo  quanto  previsto  all'articolo  12,
comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»; 
  a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
  «8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di  cui
al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli  impianti  e
garantire  la  sicurezza  del   traffico   limitando   le   possibili
interferenze, le societa'  concessionarie  autostradali  affidano  la
concessione delle aree idonee di cui  al  comma  8,  lettera  c-bis),
previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad
evidenza  pubblica,  avviate  anche   a   istanza   di   parte,   con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita'   e   proporzionalita',   garantendo   condizioni    di
concorrenza  effettiva.  Gli  avvisi  definiscono,  in  modo  chiaro,
trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della  concessione  e
non discriminatorio, i requisiti soggettivi  di  partecipazione  e  i
criteri di selezione delle domande, nonche' la durata  massima  delle
subconcessioni  ai  sensi  del  comma  8-ter.  Se  si  verificano  le
condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di
cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  le  societa'
concessionarie possono affidare le aree idonee di  cui  al  comma  8,
lettera c-bis), mediante subconcessione,  a  societa'  controllate  o
collegate in modo  da  assicurare  il  necessario  coordinamento  dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le
societa' controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori,  i
servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza  pubblica,
nel  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,   imparzialita'   e
proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. 
  8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione  di  cui  al  comma
8-bis e' determinata in funzione della vita utile  degli  impianti  e
degli investimenti necessari per la realizzazione  e  gestione  degli
stessi  e  puo'  essere  superiore  alla  durata  della   concessione
autostradale,  salva  la  possibilita'  per  il  concessionario   che
subentra nella gestione di risolvere il contratto  di  subconcessione
riconoscendo un indennizzo  pari  agli  investimenti  realizzati  non
integralmente ammortizzati»; 
  a-ter)  all'articolo  22,  dopo  il  comma  1-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «1-ter. La disciplina di  cui  al  comma  1  si  applica  altresi',
indipendentemente  dalla   loro   ubicazione,   alle   infrastrutture
elettriche interrate di connessione degli impianti  di  cui  medesimo
comma 1»; 
  b) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente: 
    «Art.  22-bis  (Procedure  semplificate  per  l'installazione  di
impianti  fotovoltaici).  -   1.   L'installazione,   con   qualunque
modalita', di impianti fotovoltaici su terra e delle  relative  opere
connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree
a destinazione industriale, artigianale  e  commerciale,  nonche'  in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in  cave
o  lotti  o  porzioni  di  cave   non   suscettibili   di   ulteriore
sfruttamento, e' considerata attivita' di  manutenzione  ordinaria  e
non e' subordinata all'acquisizione  di  permessi,  autorizzazioni  o
atti di assenso  comunque  denominati,  fatte  salve  le  valutazioni
ambientali di cui al titolo  III  della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste. 
  2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in  zona  sottoposta  a
vincolo paesaggistico, il relativo progetto e' previamente comunicato
alla competente soprintendenza. 
  3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti
di compatibilita' di cui al comma 2, adotta, nel  termine  di  trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo  comma,
un  provvedimento  motivato  di  diniego  alla  realizzazione   degli
interventi di cui al presente articolo.»; 
  c) all'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo le parole:  «fisiche,
PMI,» sono  inserite  le  seguenti:  «associazioni  con  personalita'
giuridica di diritto privato,»; 
  d) all'articolo 45, comma 3: 
    1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «unica  nazionale,»  sono
inserite le seguenti: «definendo altresi' le  relative  modalita'  di
alimentazione,»; 
    2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo  4,  comma
7-bis, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 1,  comma  95,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145». 
  1-bis. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo  6  del
regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del  22  dicembre  2022,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto e fino al 30 giugno 2024,  sono  esentati  dalle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
  a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino
a 30 MW, anche comprensivi  delle  opere  connesse,  dei  sistemi  di
accumulo e delle infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199, contemplate nell'ambito di piani  o  programmi  gia'  sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo
II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia  elettrica
da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e  delle
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo
20 del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  contemplate
nell'ambito di piani o  programmi  gia'  sottoposti  positivamente  a
valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  c)  i  progetti   di   rifacimento,   potenziamento   o   integrale
ricostruzione di impianti fotovoltaici gia' esistenti,  eventualmente
comprensivi di sistemi di  accumulo,  che  non  prevedano  variazione
dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei  predetti
interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle  aree  idonee  ai  sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,
contemplate  nell'ambito  di  piani  o  programmi   gia'   sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo
II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  d) i progetti di repowering di impianti eolici gia' esistenti,  che
non  prevedano  variazione   dell'area   occupata   e   con   potenza
complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a  50  MW,  che
ricadano nelle aree idonee ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani
o programmi gia' sottoposti positivamente  a  valutazione  ambientale
strategica ai sensi del titolo II della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  e) i progetti di impianti  di  produzione  di  energia  rinnovabile
offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che  ricadano,
ai sensi  dell'articolo  23,  comma  2,  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano  di  gestione
dello spazio marittimo, gia' sottoposti positivamente  a  valutazione
ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  1-ter. L'esenzione di cui  al  comma  1-bis  si  applica  anche  ai
progetti di infrastrutture elettriche di connessione  degli  impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili  o  di  sviluppo  della
rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  necessari  a  integrare
l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero  ai  progetti  di
impianti di stoccaggio di  energia  da  fonti  rinnovabili  ricadenti
nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36  del  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gia'  sottoposti  positivamente  a
valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  1-quater. I  commi  1-bis  e  1-ter  si  applicano,  a  scelta  del
proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai  sensi  del
titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. 
  2. All'articolo  30  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il
comma 2 e' abrogato. E' abrogata ogni disposizione in materia di aree
contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai
relativi   provvedimenti   applicativi    a    contenuto    generale,
incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma  3-bis,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
  3. All'articolo 12 del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.
387, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, quinto periodo, le parole: «con  le  modalita'  di
cui al comma 4» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'ambito  del
provvedimento adottato a seguito del procedimento  unico  di  cui  al
comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini  dell'uso
delle acque»; 
    b) al comma 3-bis, le parole: «nonche' nelle aree  contermini  ai
beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo  decreto  legislativo»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «qualora  non   sottoposti   alle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a  seguito  di
un procedimento unico, comprensivo, ove previste,  delle  valutazioni
ambientali di cui al titolo  III  della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  al  quale  partecipano  tutte  le
amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di
semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto
1990,  n.  241.  Il  rilascio  dell'autorizzazione   comprende,   ove
previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al  titolo
III della parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152,  costituisce  titolo  a  costruire  ed  esercire  l'impianto  in
conformita' al progetto approvato e  deve  contenere  l'obbligo  alla
rimessa in pristino dello stato dei  luoghi  a  carico  del  soggetto
esercente a  seguito  della  dismissione  dell'impianto  o,  per  gli
impianti  idroelettrici,  l'obbligo  all'esecuzione  di   misure   di
reinserimento e  recupero  ambientale.  Il  termine  massimo  per  la
conclusione del procedimento unico e' pari a novanta giorni nel  caso
dei progetti di cui al comma 3-bis  che  non  siano  sottoposti  alle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di  cui  al
terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico e' pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti  per  le
procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti.
Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento  unico
di cui al presente comma puo' essere avviato anche  in  pendenza  del
procedimento  per  il  rilascio  del  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA o del provvedimento di VIA». 
  3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera b),  primo  periodo,  le  parole:  «rilasciata  dal
Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo» sono sostituite dalle  seguenti:  «rilasciata  dal
Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  ai   sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»; 
  b) alla lettera c): 
  1)  al  numero  1),  le  parole:  «dal  Ministero  dello   sviluppo
economico»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dal   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
  2)  il  numero  3)  e'  sostituito  dal  seguente:  «3)   procedura
abilitativa  semplificata  di  cui   all'articolo   6   del   decreto
legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  se  l'impianto  di  produzione  di
energia elettrica alimentato da fonti  rinnovabili  e'  in  esercizio
ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio». 
  3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, il primo periodo e' soppresso. 
  4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo  12,  comma  2,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei  cui
territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati  a
valere  sulle  risorse  di  cui  alla  Missione  2,   Componente   2,
Investimento 1.2, del PNRR,  possono  affidare  in  concessione,  nel
rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza,  proporzionalita',
pubblicita', parita'  di  trattamento  e  non  discriminazione,  aree
ovvero superfici nelle proprie disponibilita'  per  la  realizzazione
degli impianti volti  a  soddisfare  i  fabbisogni  energetici  delle
comunita' energetiche rinnovabili. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4, gli enti locali  di  cui  al
medesimo comma, anche sulla base di  appositi  bandi  o  avvisi  tipo
adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione  (ANAC),  provvedono
alla pubblicazione di appositi  avvisi  recanti  l'indicazione  delle
aree  e  delle  superfici  suscettibili  di  essere  utilizzate   per
l'installazione degli impianti, della durata minima e  massima  della
concessione e dell'importo del canone di  concessione  richiesto,  in
ogni caso non inferiore  al  valore  di  mercato  dell'area  o  della
superficie. Qualora piu' comunita' energetiche rinnovabili richiedano
la concessione della medesima area o superficie, si tiene  conto,  ai
fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei  soggetti
partecipanti  a   ciascuna   comunita'   energetica   rinnovabile   e
dell'entita' del canone di concessione offerto. 
  6. All'articolo 7-bis, comma 5, del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo
n. 42 del 2004» sono aggiunte le seguenti: «,  entro  il  termine  di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione  dell'istanza,  decorso
il quale senza  che  siano  stati  comunicati  i  motivi  che  ostano
all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo  10-bis
della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  l'autorizzazione  si  intende
rilasciata ed e'  immediatamente  efficace.  Il  termine  di  cui  al
secondo periodo puo' essere sospeso una sola volta e per  un  massimo
di trenta  giorni  qualora,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
ricezione  dell'istanza,  la  Soprintendenza  rappresenti,  in   modo
puntuale e motivato,  la  necessita'  di  effettuare  approfondimenti
istruttori   ovvero   di   apportare   modifiche   al   progetto   di
installazione». 
  6-bis. Al fine di aumentare la capacita' di produzione  di  energia
da  fonti  rinnovabili  necessaria  per  raggiungere   l'indipendenza
energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  2  marzo  2018,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  19  marzo  2018,
continuano ad applicarsi ai progetti relativi  alla  realizzazione  o
conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti
diversi dal biometano per i quali alla data del 31 dicembre 2022  sia
stato  rilasciato  il  provvedimento  favorevole  di  valutazione  di
impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento  a
tale procedura, nonche' ai progetti che siano oggetto di procedura ad
evidenza pubblica, purche', alla data del 31 dicembre 2022, sia stato
sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice. 
  7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) le sbarre di alta
tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a), che
risultano    direttamente    funzionali    all'alimentazione    delle
sottostazioni  elettriche  della  rete  ferroviaria,  possono  essere
utilizzate da Ferrovie dello Stato  Italiane  S.p.A.  o  da  societa'
dalla stessa controllate per la connessione di impianti di produzione
a fonti rinnovabili con le  modalita'  di  cui  all'articolo  16  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;». 
  8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del  Piano
di sviluppo della rete elettrica di  trasmissione  nazionale  di  cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,  gia'
sottoposti a valutazione ambientale strategica  (VAS)  ai  sensi  del
titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali  e'  prevista
la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma  7,
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, costituiscono  dati
acquisiti tutti gli elementi valutati  in  sede  di  VAS  o  comunque
desumibili dal Piano stesso. 
  9. All'articolo  1-sexies,  comma  4-sexies,  quarto  periodo,  del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso  in  cui  gli  edifici  siano
destinati in via esclusiva alla  collocazione  di  apparecchiature  o
impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche stesse». 
  9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a decorrere
dall'anno 2023 l'impegno massimo  di  spesa  annua  cumulata  di  cui
all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51
del 2 marzo 2016, e' rideterminato in 400 milioni  di  euro  per  gli
interventi da realizzare o realizzati da parte dei  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto  e  in  500
milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui  al
medesimo articolo 3, comma 1, lettera b). 
  9-ter. Ai fini del pieno  conseguimento  degli  obiettivi  previsti
dall'Investimento 3.1 della  Missione  4,  componente  2,  del  PNRR,
all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1
e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  non  si  applicano  agli
impianti la  cui  realizzazione  e'  prevista  in  aree  sulle  quali
insistono  progetti  di  infrastrutture  di  ricerca  indicate  nella
tabella 7  del  Piano  nazionale  infrastrutture  di  ricerca  (PNIR)
2021-2027, finanziate in tutto o  in  parte  con  risorse  statali  o
dell'Unione  europea,  che  richiedano,  ai   fini   della   relativa
realizzazione  o  del  corretto  funzionamento  delle  infrastrutture
medesime, la preservazione  ambientale  delle  aree  medesime  e  dei
territori    circostanti,    secondo    criteri    di    prossimita',
proporzionalita' e precauzione». 
  9-quater. Le autorizzazioni relative agli  impianti  che  insistono
sulle aree di cui al comma 9-ter, capoverso  1-bis,  gia'  rilasciate
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  lettera  c-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia. 
  9-quinquies. In relazione agli obiettivi di  cui  al  comma  9-ter,
alinea,  al  fine  di  consentire  la  realizzazione   e   il   pieno
funzionamento dell'infrastruttura  di  ricerca  denominata  «Einstein
Telescope», inclusa nel Piano  nazionale  infrastrutture  di  ricerca
(PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorita' e di categoria globale,
e la cui collocazione sul territorio italiano  e'  identificata  come
idonea nel conceptual design study finanziato nell'ambito del Settimo
programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con grant agreement
n. 211743, gli ulteriori  titoli  abilitativi,  comunque  denominati,
all'esercizio delle attivita' economiche definite, in sede  di  prima
applicazione,  dall'allegato   1   annesso   al   presente   decreto,
nell'ambito dei comuni  indicati,  in  sede  di  prima  applicazione,
nell'allegato 2 annesso al presente decreto,  sono  rilasciati  dalle
amministrazioni   competenti   di   concerto   con    il    Ministero
dell'universita' e della ricerca,  sentito  l'Istituto  nazionale  di
fisica nucleare (INFN). 
  9-sexies. Le attivita' economiche ovvero i  territori  comunali  di
cui al comma 9-quinquies possono essere  modificati,  sulla  base  di
esigenze  oggettive   connesse   alla   preservazione   della   piena
funzionalita' dell'infrastruttura di ricerca e alla  riduzione  delle
potenziali  interferenze  con  essa,   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'INFN. 
  10. Le comunita' energetiche,  i  cui  poteri  di  controllo  siano
esercitati esclusivamente da piccole e  medie  imprese  agricole,  in
forma individuale o societaria,  anche  per  il  tramite  delle  loro
organizzazioni di categoria, da  cooperative  agricole  che  svolgono
attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, da  cooperative
o  loro  consorzi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228,  possono  accedere,  nel  rispetto
della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli  incentivi
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
199, per impianti a  fonti  rinnovabili,  ivi  inclusi  gli  impianti
agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il
pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia  condivisa  da
impianti e utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina
primaria, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e  b),
del medesimo articolo 8 del citato decreto  legislativo  n.  199  del
2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli  impianti
ricompresi nelle predette comunita'  energetiche  rimane  nella  loro
disponibilita'. 
  11. Le medesime  previsioni  e  deroghe  di  cui  al  comma  10  si
applicano altresi' alle altre configurazioni di  autoconsumo  diffuso
da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, realizzate da: 
    a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; 
    b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle  industrie
alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle  bevande  (codice
Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero; 
    c)  cooperative  agricole   che   svolgono   attivita'   di   cui
all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18  maggio  2001
n. 228 indipendentemente dai propri associati. 
  11-bis.  I  limiti  relativi  agli  impianti  fotovoltaici  per  la
produzione di energia elettrica di cui al punto 2)  dell'allegato  II
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e
alla lettera b) del punto 2  dell'allegato  IV  alla  medesima  parte
seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purche': 
  a) l'impianto si trovi nelle  aree  classificate  idonee  ai  sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi
comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20; 
  b) l'impianto si trovi nelle aree di cui  all'articolo  22-bis  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 
  c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto  non  sia
situato  all'interno  di  aree  comprese  tra  quelle  specificamente
elencate e individuate ai sensi  della  lettera  f)  dell'allegato  3
annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  219  del  18  settembre
2010. 
  11-ter. All'articolo 6, comma  9-bis,  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, il terzo periodo e' soppresso. 
  11-quater. Al punto 2, lettera  h),  dell'allegato  IV  alla  parte
seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  dopo  le
parole: «250 kW» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero 1.000 kW per  i
soli impianti idroelettrici realizzati su  condotte  esistenti  senza
incremento ne' della portata esistente ne'  del  periodo  in  cui  ha
luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre  che  non
alterino i volumi e  le  superfici,  non  comportino  modifiche  alle
destinazioni d'uso, non riguardino parti  strutturali  dell'edificio,
non comportino aumento delle  unita'  immobiliari  e  non  implichino
incremento dei parametri urbanistici». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 11, comma  2,  20,
          22, 31, e 45, comma 3, del decreto legislativo  8  novembre
          2021, n. 199,  recante  «Attuazione  della  direttiva  (UE)
          2018/2001 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11
          dicembre 2018, sulla promozione  dell'uso  dell'energia  da
          fonti rinnovabili»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica Italiana n. 285 del  30  novembre  2021  -
          Suppl. Ordinario n.  42,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  11.  (Incentivi  in  materia   di   biogas   e
          produzione di biometano). - Omissis. 
                2. Entro il 31 dicembre 2023, con  uno  piu'  decreti
          del Ministro della transizione ecologica sono  definite  le
          modalita'  di  attuazione  del  comma  1,   prevedendo   le
          condizioni di cumulabilita' con altre  forme  di  sostegno,
          nonche'  la  possibilita'  di   estensione   del   predetto
          incentivo tariffario anche alla produzione di  combustibili
          gassosi da fonti rinnovabili, ivi inclusa la produzione  di
          idrogeno  originato  dalle  biomasse  e  la  produzione  di
          biometano  tramite  gassificazione  delle   biomasse,   nel
          rispetto  dei  limiti  emissivi  previsti  dalla  normativa
          dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in  materia
          di aiuti di Stato.» 
                «Art.  20.  (Disciplina   per   l'individuazione   di
          superfici e aree idonee per l'installazione di  impianti  a
          fonti rinnovabili).  -  1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro della transizione ecologica  di  concerto  con  il
          Ministro della  cultura,  e  il  Ministro  delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  stabiliti  principi   e   criteri
          omogenei per l'individuazione delle superfici e delle  aree
          idonee e non idonee all'installazione di impianti  a  fonti
          rinnovabili aventi una potenza complessiva  almeno  pari  a
          quella  individuata  come  necessaria  dal  PNIEC  per   il
          raggiungimento degli  obiettivi  di  sviluppo  delle  fonti
          rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee  ai  sensi  del
          comma 8. In via  prioritaria,  con  i  decreti  di  cui  al
          presente comma si provvede a: 
                  a) dettare i  criteri  per  l'individuazione  delle
          aree  idonee  all'installazione  della  potenza  eolica   e
          fotovoltaica indicata nel PNIEC,  stabilendo  le  modalita'
          per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
          porzione di suolo  occupabile  dai  suddetti  impianti  per
          unita'  di  superficie,  nonche'  dagli  impianti  a  fonti
          rinnovabili  di  produzione  di  energia   elettrica   gia'
          installati e le superfici tecnicamente disponibili; 
                  b) indicare le modalita' per individuare superfici,
          aree industriali dismesse e altre  aree  compromesse,  aree
          abbandonate  e  marginali  idonee  alla  installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili. 
              (Omissis). 
                8. Nelle more dell'individuazione delle  aree  idonee
          sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
          fini di cui al comma 1 del presente articolo: 
                  a) i siti ove sono gia' installati  impianti  della
          stessa fonte e in  cui  vengono  realizzati  interventi  di
          modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento
          o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi
          di accumulo, che non comportino  una  variazione  dell'area
          occupata superiore al 20 per cento. Il  limite  percentuale
          di cui al primo periodo non si  applica  per  gli  impianti
          fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area
          occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera  c-ter),
          numero 1); 
                  b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
          ai  sensi  del  Titolo  V,  Parte   quarta,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  c) le cave e  miniere  cessate,  non  recuperate  o
          abbandonate o in condizioni di  degrado  ambientale,  o  le
          porzioni di cave e miniere non  suscettibili  di  ulteriore
          sfruttamento; 
                  c-bis) i siti e gli impianti  nelle  disponibilita'
          delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato  italiane  e
          dei gestori di  infrastrutture  ferroviarie  nonche'  delle
          societa' concessionarie autostradali; 
                  c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
          delle societa' di  gestione  aeroportuale  all'interno  dei
          sedimi aeroportuali, ivi  inclusi  quelli  all'interno  del
          perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole  minori
          di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  14  febbraio  2017,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  18  maggio  2017,  ferme
          restando  le  necessarie  verifiche   tecniche   da   parte
          dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 
                  c-ter)    esclusivamente    per    gli     impianti
          fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli  impianti
          di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai  sensi
          della parte seconda del codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42: 
                    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
          perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
          a  destinazione  industriale,  artigianale  e  commerciale,
          compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le  cave  e
          le miniere; 
                    2) le aree interne agli  impianti  industriali  e
          agli   stabilimenti,   questi    ultimi    come    definiti
          dall'articolo  268,  comma  1,  lettera  h),  del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le   aree
          classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
          distino non piu' di  500  metri  dal  medesimo  impianto  o
          stabilimento; 
                    3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
          una distanza non superiore a 300 metri; 
                  c-quater) fatto salvo quanto previsto alle  lettere
          a),  b),  c),  c-bis)  e  c-ter),  le  aree  che  non  sono
          ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti  a  tutela  ai
          sensi del decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          incluse le zone gravate da usi civici di  cui  all'articolo
          142,  comma  1,  lettera  h),  del  medesimo  decreto,  ne'
          ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni  sottoposti  a
          tutela ai sensi della parte  seconda  oppure  dell'articolo
          136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della
          presente lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata
          considerando una distanza dal perimetro di beni  sottoposti
          a tutela di tre chilometri per gli  impianti  eolici  e  di
          cinquecento metri  per  gli  impianti  fotovoltaici.  Resta
          ferma, nei procedimenti autorizzatori,  la  competenza  del
          Ministero della cultura a esprimersi in relazione  ai  soli
          progetti localizzati in aree sottoposte  a  tutela  secondo
          quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
                8-bis. Ai  fini  del  concreto  raggiungimento  degli
          obiettivi di cui al  comma  2,  per  consentire  la  celere
          realizzazione degli impianti e garantire la  sicurezza  del
          traffico limitando le possibili interferenze,  le  societa'
          concessionarie autostradali affidano la  concessione  delle
          aree idonee di cui  al  comma  8,  lettera  c-bis),  previa
          determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure
          ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con
          pubblicazione di un avviso, nel rispetto  dei  principi  di
          trasparenza, imparzialita' e  proporzionalita',  garantendo
          condizioni   di   concorrenza   effettiva.    Gli    avvisi
          definiscono, in  modo  chiaro,  trasparente,  proporzionato
          rispetto    all'oggetto    della    concessione    e    non
          discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e
          i criteri di selezione delle  domande,  nonche'  la  durata
          massima delle subconcessioni ai sensi del comma  8-ter.  Se
          si verificano le condizioni di cui all'articolo  63,  comma
          2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo  18
          aprile 2016, n.  50,  le  societa'  concessionarie  possono
          affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera  c-bis),
          mediante subconcessione, a societa' controllate o collegate
          in modo  da  assicurare  il  necessario  coordinamento  dei
          lavori sulla  rete  in  gestione  e  la  risoluzione  delle
          interferenze. Le  societa'  controllate  o  collegate  sono
          tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla
          base di procedure ad evidenza pubblica,  nel  rispetto  dei
          principi di trasparenza, imparzialita' e  proporzionalita',
          garantendo condizioni di concorrenza effettiva. 
                8-ter. La durata dei rapporti  di  subconcessione  di
          cui al comma 8-bis e' determinata in  funzione  della  vita
          utile degli impianti e degli investimenti necessari per  la
          realizzazione  e  gestione  degli  stessi  e  puo'   essere
          superiore alla durata della concessione autostradale, salva
          la possibilita' per il concessionario  che  subentra  nella
          gestione  di  risolvere  il  contratto  di   subconcessione
          riconoscendo   un   indennizzo   pari   agli   investimenti
          realizzati non integralmente ammortizzati.» 
                «Art. 22. (Procedure autorizzative specifiche per  le
          Aree Idonee). - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti
          di produzione di energia da fonti  rinnovabili  nelle  aree
          idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: 
                  a) nei procedimenti di autorizzazione  di  impianti
          di produzione di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti
          rinnovabili  su  aree  idonee,  ivi  inclusi   quelli   per
          l'adozione del  provvedimento  di  valutazione  di  impatto
          ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica
          si esprime con parere obbligatorio non vincolante.  Decorso
          inutilmente il termine per  l'espressione  del  parere  non
          vincolante, l'amministrazione competente provvede  comunque
          sulla domanda di autorizzazione; 
                  b) i termini delle procedure di autorizzazione  per
          impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo. 
                    1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica
          anche, ove ricadenti su aree  idonee,  alle  infrastrutture
          elettriche di connessione degli impianti di  produzione  di
          energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie  per  lo
          sviluppo della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,
          qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia
          producibile da fonti rinnovabili. 
                    1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica
          altresi', indipendentemente  dalla  loro  ubicazione,  alle
          infrastrutture elettriche interrate  di  connessione  degli
          impianti di cui medesimo comma 1.» 
                «Art. 31. (Comunita' energetiche rinnovabili). - 1. I
          clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici,  hanno  il
          diritto   di   organizzarsi   in   comunita'    energetiche
          rinnovabili, purche' siano rispettati i seguenti requisiti: 
                  a) l'obiettivo principale della comunita' e' quello
          di fornire  benefici  ambientali,  economici  o  sociali  a
          livello di comunita' ai suoi soci  o  membri  o  alle  aree
          locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare
          profitti finanziari; 
                  b) la comunita' e' un soggetto di diritto  autonomo
          e   l'esercizio   dei   poteri   di   controllo   fa   capo
          esclusivamente a persone  fisiche,  PMI,  associazioni  con
          personalita'   giuridica   di   diritto    privato,    enti
          territoriali   e   autorita'   locali,   ivi   incluse   le
          amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione,
          gli  enti  religiosi,  quelli  del  terzo  settore   e   di
          protezione ambientale  nonche'  le  amministrazioni  locali
          contenute  nell'elenco  delle   amministrazioni   pubbliche
          divulgato  dall'Istituto  Nazionale   di   Statistica   (di
          seguito: ISTAT) secondo  quanto  previsto  all'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  che  sono
          situate nel territorio degli  stessi  Comuni  in  cui  sono
          ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2,
          lettera a); 
                  c)   per   quanto   riguarda   le    imprese,    la
          partecipazione alla comunita' di  energia  rinnovabile  non
          puo'  costituire  l'attivita'  commerciale  e   industriale
          principale; 
                  d) la  partecipazione  alle  comunita'  energetiche
          rinnovabili e'  aperta  a  tutti  i  consumatori,  compresi
          quelli  appartenenti  a  famiglie   a   basso   reddito   o
          vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei  poteri  di
          controllo   e'   detenuto   dai    soggetti    aventi    le
          caratteristiche di cui alla lettera b). 
                  (Omissis).» 
                «Art.   45.   (Semplificazioni    in    materia    di
          autorizzazione  delle  infrastrutture   di   ricarica).   -
          Omissis. 
                3. Con decreto  da  adottarsi  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
          Ministro della transizione ecologica provvede a dare  piena
          operativita' alla Piattaforma  unica  nazionale,  definendo
          altresi' le  relative  modalita'  di  alimentazione,  anche
          avvalendosi del supporto tecnico-operativo di GSE e RSE. La
          Piattaforma  di  cui  al  primo   periodo,   per   la   cui
          realizzazione   sono   utilizzate   le   risorse   di   cui
          all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018,  n.
          145, garantisce le funzionalita' necessarie  all'attuazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2019-2021»,  pubblicata  sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del  31
          dicembre 2018, Suppl. Ordinario n. 62: 
                «Art. 1. (Risultati differenziali. Norme  in  materia
          di  entrata  e  di  spesa  e  altre   disposizioni.   Fondi
          speciali). - (Omissis) 
                95.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.» 
              - Il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio,  del  22
          dicembre 2022, che istituisce il quadro per  accelerare  la
          diffusione delle energie rinnovabili, e'  stato  pubblicato
          sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L  335  del
          29 dicembre 2022. 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, si vedano i  riferimenti  normativi  all'art.
          41. 
              -  Il  testo  dell'articolo  20  del   citato   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 199, cosi' recita: 
                «Art.  20.  (Disciplina   per   l'individuazione   di
          superfici e aree idonee per l'installazione di  impianti  a
          fonti rinnovabili).  -  1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro della transizione ecologica  di  concerto  con  il
          Ministro della  cultura,  e  il  Ministro  delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  stabiliti  principi   e   criteri
          omogenei per l'individuazione delle superfici e delle  aree
          idonee e non idonee all'installazione di impianti  a  fonti
          rinnovabili aventi una potenza complessiva  almeno  pari  a
          quella  individuata  come  necessaria  dal  PNIEC  per   il
          raggiungimento degli  obiettivi  di  sviluppo  delle  fonti
          rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti  di  cui  al
          presente comma si provvede a: 
                  a) dettare i  criteri  per  l'individuazione  delle
          aree  idonee  all'installazione  della  potenza  eolica   e
          fotovoltaica indicata nel PNIEC,  stabilendo  le  modalita'
          per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
          porzione di suolo  occupabile  dai  suddetti  impianti  per
          unita'  di  superficie,  nonche'  dagli  impianti  a  fonti
          rinnovabili  di  produzione  di  energia   elettrica   gia'
          installati e le superfici tecnicamente disponibili; 
                  b) indicare le modalita' per individuare superfici,
          aree industriali dismesse e altre  aree  compromesse,  aree
          abbandonate  e  marginali  idonee  alla  installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili. 
                2.  Ai  fini  del   concreto   raggiungimento   degli
          obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti  dal
          PNIEC, i decreti di cui al comma 1,  stabiliscono  altresi'
          la ripartizione della  potenza  installata  fra  Regioni  e
          Province autonome, prevedendo sistemi di  monitoraggio  sul
          corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
          trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
          autonome, da effettuare secondo le regole generali  di  cui
          all'Allegato  I,  fermo  restando  che   il   trasferimento
          statistico   non   puo'   pregiudicare   il   conseguimento
          dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
          effettua il trasferimento. 
                3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  lettere  a)  e
          b), della legge 22 aprile 2021, n.  53,  nella  definizione
          della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di  cui
          al comma 1, tengono conto  delle  esigenze  di  tutela  del
          patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
          forestali, della qualita' dell'aria  e  dei  corpi  idrici,
          privilegiando  l'utilizzo   di   superfici   di   strutture
          edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
          di  aree  a  destinazione  industriale,  artigianale,   per
          servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree  non
          utilizzabili per altri  scopi,  ivi  incluse  le  superfici
          agricole   non   utilizzabili,   compatibilmente   con   le
          caratteristiche   e   le   disponibilita'   delle   risorse
          rinnovabili, delle infrastrutture di rete e  della  domanda
          elettrica,   nonche'   tenendo   in    considerazione    la
          dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
          il potenziale di sviluppo della rete stessa. 
                4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le  Regioni
          individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
          della piattaforma di cui all'articolo 21.  Il  Dipartimento
          per gli affari regionali e le  autonomie  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri  esercita  funzioni  di  impulso
          anche ai fini dell'esercizio del potere  di  cui  al  terzo
          periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
          primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai  principi,
          ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
          comma 1, si applica l'articolo 41 della legge  24  dicembre
          2012, n. 234. Le Province autonome provvedono  al  processo
          programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
          dello  Statuto  speciale  e   delle   relative   norme   di
          attuazione. 
                5. In sede di individuazione delle superfici e  delle
          aree  idonee  per  l'installazione  di  impianti  a   fonti
          rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
          degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
          culturale e sul paesaggio, fermo restando  il  vincolo  del
          raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
          e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
          raggiungimento di tale obiettivo. 
                6. Nelle more dell'individuazione delle aree  idonee,
          non possono essere disposte  moratorie  ovvero  sospensioni
          dei termini dei procedimenti di autorizzazione. 
                7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
          essere dichiarate non idonee all'installazione di  impianti
          di  produzione  di  energia   rinnovabile,   in   sede   di
          pianificazione territoriale ovvero nell'ambito  di  singoli
          procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione  nel
          novero delle aree idonee. 
                8. Nelle more dell'individuazione delle  aree  idonee
          sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
          fini di cui al comma 1 del presente articolo: 
                  a) i siti ove sono gia' installati  impianti  della
          stessa fonte e in  cui  vengono  realizzati  interventi  di
          modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi  3
          e seguenti, del decreto legislativo 3  marzo  2011  n.  28,
          nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
          cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
          disposizione,  sono  presenti  impianti  fotovoltaici   sui
          quali, senza variazione dell'area occupata o  comunque  con
          variazioni  dell'area  occupata  nei  limiti  di  cui  alla
          lettera c-ter), numero  1),  sono  eseguiti  interventi  di
          modifica  sostanziale  per  rifacimento,  potenziamento   o
          integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
          accumulo di capacita' non superiore a 8 MWh per ogni MW  di
          potenza dell'impianto fotovoltaico; 
                  b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
          ai  sensi  del  Titolo  V,  Parte   quarta,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  c) le cave e  miniere  cessate,  non  recuperate  o
          abbandonate o in condizioni di  degrado  ambientale,  o  le
          porzioni di cave e miniere non  suscettibili  di  ulteriore
          sfruttamento. 
                  c-bis) i siti e gli impianti  nelle  disponibilita'
          delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato  italiane  e
          dei gestori di  infrastrutture  ferroviarie  nonche'  delle
          societa' concessionarie autostradali. 
                  c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
          delle societa' di  gestione  aeroportuale  all'interno  dei
          sedimi aeroportuali, ivi  inclusi  quelli  all'interno  del
          perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole  minori
          di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  14  febbraio  2017,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  18  maggio  2017,  ferme
          restando  le  necessarie  verifiche   tecniche   da   parte
          dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). 
                  c-ter)    esclusivamente    per    gli     impianti
          fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli  impianti
          di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai  sensi
          della parte seconda del codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42: 
                    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
          perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
          a  destinazione  industriale,  artigianale  e  commerciale,
          compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le  cave  e
          le miniere; 
                    2) le aree interne agli  impianti  industriali  e
          agli   stabilimenti,   questi    ultimi    come    definiti
          dall'articolo  268,  comma  1,  lettera  h),  del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le   aree
          classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
          distino non piu' di  500  metri  dal  medesimo  impianto  o
          stabilimento; 
                    3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
          una distanza non superiore a 300 metri. 
                  c-quater) fatto salvo quanto previsto alle  lettere
          a),  b),  c),  c-bis)  e  c-ter),  le  aree  che  non  sono
          ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti  a  tutela  ai
          sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  ne'
          ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni  sottoposti  a
          tutela ai sensi della parte  seconda  oppure  dell'articolo
          136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della
          presente lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata
          considerando una distanza dal perimetro di beni  sottoposti
          a tutela di tre chilometri per gli  impianti  eolici  e  di
          cinquecento metri  per  gli  impianti  fotovoltaici.  Resta
          ferma, nei procedimenti autorizzatori,  la  competenza  del
          Ministero della cultura a esprimersi in relazione  ai  soli
          progetti localizzati in aree sottoposte  a  tutela  secondo
          quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199: 
                «Art.  23.  (Procedure  autorizzative  per   impianti
          off-shore e individuazione aree idonee). - (Omissis) 
                2.   Nel   rispetto   delle   esigenze   di    tutela
          dell'ecosistema  marino  e  costiero,   dello   svolgimento
          dell'attivita' di pesca, del  patrimonio  culturale  e  del
          paesaggio, nell'ambito della completa individuazione  delle
          aree idonee per l'installazione di impianti  di  produzione
          di energia rinnovabile off-shore, sono considerate tali  le
          aree individuate per la produzione di  energie  rinnovabili
          dal Piano di gestione dello spazio marittimo produzione  di
          energia da fonti  rinnovabili  ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo  17  ottobre
          2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 1 dicembre 2017, recante "Approvazione delle linee
          guida  contenenti  gli  indirizzi  e  i  criteri   per   la
          predisposizione  dei  piani  di   gestione   dello   spazio
          marittimo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24
          gennaio  2018.  Entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto   si   provvede
          all'adozione del piano di cui al periodo precedente con  le
          modalita' di cui  all'articolo  5,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2016 n. 201.» 
              - Il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo  1°
          giugno 2011, n. 93 «Attuazione delle direttive  2009/72/CE,
          2009/73/CE e 2008/92/CE relative  a  norme  comuni  per  il
          mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale  e
          ad una procedura comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi
          al consumatore finale  industriale  di  gas  e  di  energia
          elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
          2003/55/CE»,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica Italiana Serie Generale n.148 del  28-06-2011  -
          Suppl. Ordinario n. 157, cosi' recita: 
                «Art. 36. (Gestore dei sistemi di trasmissione). - 1.
          L'attivita' di trasmissione  e  dispacciamento  di  energia
          elettrica e' riservata allo Stato e  svolta  in  regime  di
          concessione da  Terna  Spa,  che  opera  come  gestore  del
          sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma  1,
          del decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  secondo
          modalita'  definite  nella  convenzione  stipulata  tra  la
          stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la
          disciplina della stessa concessione. 
                2. Il gestore del sistema di  trasmissione  nazionale
          non puo', ne' direttamente ne'  indirettamente,  esercitare
          attivita'  di  produzione  e  di   fornitura   di   energia
          elettrica,   ne'    gestire,    neppure    temporaneamente,
          infrastrutture  o  impianti  di   produzione   di   energia
          elettrica.  Il  personale  del  gestore   della   rete   di
          trasmissione nazionale non puo' essere trasferito a imprese
          elettriche che esercitano attivita' di  generazione  ovvero
          di fornitura di energia elettrica. 
                3. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto la  concessione  relativa  alle
          attivita' di  trasmissione  e  dispacciamento  dell'energia
          elettrica  e  l'annessa  convenzione  sono  modificate   in
          attuazione del divieto di cui al comma 2, nonche'  al  fine
          di assicurare che le attivita' del gestore del  sistema  di
          trasmissione nazionale diverse da quelle di programmazione,
          manutenzione e sviluppo della  rete  non  pregiudichino  il
          rispetto dei principi  di  indipendenza,  terzieta'  e  non
          discriminazione. 
                4. - 5. (Omissis) 
                6. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,
          entro tre mesi dell'entrata in vigore del presente decreto,
          definisce e avvia la procedura ai  sensi  dell'articolo  10
          della  direttiva  2009/72/CE  per  la  certificazione   del
          gestore del sistema di trasmissione nazionale,  sulla  base
          della quale la medesima Autorita' e'  tenuta  ad  adottare,
          entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione  nei
          confronti di Terna Spa. 
                7. Ai fini della certificazione di cui  al  comma  6,
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  tiene  conto
          dei  criteri  di  cui  all'articolo   9   della   direttiva
          2009/72/CE e in particolare: 
                  a) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
          giuridiche,   non   sono    autorizzate    ad    esercitare
          contemporaneamente un controllo su un'impresa che  esercita
          l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura  e  a
          esercitare un controllo o diritti sul gestore  del  sistema
          di trasmissione; 
                  b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
          giuridiche, non sono  autorizzate  a  nominare  membri  del
          collegio sindacale,  del  consiglio  di  amministrazione  o
          degli  organi  che   rappresentano   legalmente   l'impresa
          all'interno del gestore del sistema  di  trasmissione  e  a
          esercitare direttamente o  indirettamente  un  controllo  o
          diritti  su  un'impresa   che   esercita   l'attivita'   di
          generazione o l'attivita' di fornitura, e viceversa; 
                  c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
          giuridiche,  non  sono  autorizzate  a  essere  membri  del
          consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione  o
          degli organi che rappresentano legalmente  un'impresa,  sia
          all'interno del gestore del  sistema  di  trasmissione  sia
          all'interno  di  un'impresa  che  esercita  l'attivita'  di
          generazione o l'attivita' di fornitura. 
                7-bis.  Il  gestore  della   rete   di   trasmissione
          nazionale  notifica  tempestivamente  all'ARERA  tutte   le
          operazioni idonee a richiedere un  riesame  dell'osservanza
          delle prescrizioni di cui al precedente comma. 
                8. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          comunica al  Ministero  dello  sviluppo  economico  l'esito
          della procedura di certificazione di  Terna  Spa  e  vigila
          sulla permanenza delle condizioni  favorevoli  al  rilascio
          della stessa. 
                8-bis.  L'ARERA  avvia   una   nuova   procedura   di
          certificazione di Terna S.p.a.: 
                  a) se ha ricevuto la notifica di cui al comma 7-bis
          del presente articolo; 
                  b) d'ufficio, quando viene a conoscenza  del  fatto
          che una modifica dei diritti  o  dell'influenza  esercitati
          nei  confronti  del  gestore  della  rete  di  trasmissione
          nazionale rischia di  dar  luogo  a  una  violazione  delle
          prescrizioni di cui al comma 7 del presente articolo ovvero
          vi e' fondato motivo di ritenere che tale violazione si sia
          gia' verificata; 
                  c) su richiesta della Commissione europea. 
                8-ter. Nelle ipotesi  di  cui  al  comma  precedente,
          l'ARERA adotta una nuova decisione entro quattro mesi dalla
          notifica del gestore, dall'avvio d'ufficio del procedimento
          ovvero dalla richiesta della Commissione europea.  In  caso
          di  inutile  decorso  del  termine  di  quattro  mesi,   la
          certificazione si intende rilasciata alle stesse condizioni
          della precedente. 
                8-quater. La decisione espressa o tacita ai sensi del
          comma precedente deve essere notificata senza indugio  alla
          Commissione europea, unitamente  a  tutte  le  informazioni
          rilevanti. La decisione dell'Autorita' nazionale, sia  essa
          espressa o tacita, acquista efficacia  soltanto  una  volta
          che si sia conclusa la procedura di valutazione di  cui  al
          presente comma. 
                8-quinquies. L'ARERA e la Commissione europea possono
          richiedere al gestore della rete di trasmissione  nazionale
          e alle imprese che esercitano attivita' di generazione o di
          fornitura  di  energia  elettrica  tutte  le   informazioni
          pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri di valutazione
          loro conferiti. L'Autorita' assicura la segretezza di tutte
          le informazioni commercialmente sensibili. 
                9. Ai fini della certificazione di cui  al  comma  6,
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  tiene  conto
          del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete  di
          trasmissione  nazionale  sono  di  proprieta'  di  soggetti
          diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti proprietari: 
                  a) forniscano ogni opportuna cooperazione e ausilio
          a Terna  Spa  nell'espletamento  dei  suoi  compiti  e,  in
          particolare, forniscano tutte le informazioni pertinenti; 
                  b) finanzino gli investimenti decisi da Terna e gli
          interventi di sviluppo della rete approvati  dal  Ministero
          dello sviluppo economico, ovvero diano il  proprio  assenso
          al finanziamento ad opera di  altri  soggetti  interessati,
          compreso lo stesso gestore; 
                  c) garantiscano la copertura della  responsabilita'
          civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della
          responsabilita' collegata all'esercizio delle attivita'  di
          Terna Spa; 
                  d) forniscano le garanzie necessarie per facilitare
          il  finanziamento  di  eventuali  espansioni  di  rete,  ad
          eccezione degli investimenti per i quali,  ai  sensi  della
          lettera b), hanno dato l'assenso a finanziamenti  da  parte
          di altri soggetti interessati, compreso Terna Spa. 
                10. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente
          funzionamento  della   rete   elettrica   di   trasmissione
          nazionale, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,
          entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
          determina idonei meccanismi volti a promuovere la  completa
          unificazione  della  rete  di  trasmissione  nazionale   da
          conseguire nei successivi 36 mesi. 
                11.  Con  decreto  del  Ministro  della   transizione
          ecologica, adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro nove  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          stabiliti i criteri per la certificazione di  Terna  S.p.a.
          nell'ipotesi in cui un  soggetto  stabilito  in  uno  Stato
          terzo, non appartenente all'Unione europea,  ne  acquisisca
          il controllo. Ferma restando  la  disciplina  nazionale  in
          materia di poteri speciali  sulle  attivita'  di  rilevanza
          strategica nei settori dell'energia, l'ARERA  e'  tenuta  a
          decidere in merito alla certificazione sulla base  di  tali
          criteri, i quali: 
                  a) assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui
          al comma 7; 
                  b) prevedono che l'ARERA, prima di  decidere  sulla
          certificazione, debba richiedere un parere alla Commissione
          europea circa il rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al
          comma  7,  nonche'   circa   gli   eventuali   rischi   per
          l'approvvigionamento  dell'Unione  europea,  adottando   la
          decisione entro quattro  mesi  dalla  data  di  ricevimento
          della richiesta di parere ad opera della Commissione; 
                  c)   consentono   all'ARERA   di    rifiutare    la
          certificazione, a  prescindere  dal  contenuto  del  parere
          della Commissione europea, nel caso  in  cui  il  controllo
          esercitato sul gestore della rete di trasmissione nazionale
          sia   tale   da   mettere   a    rischio    la    sicurezza
          dell'approvvigionamento  nazionale  ovvero   la   sicurezza
          dell'approvvigionamento   di   un   altro   Stato    membro
          dell'Unione europea. 
                  d) stabiliscono che l'ARERA, una volta  assunta  la
          decisione finale sulla certificazione, trasmetta la  stessa
          alla   Commissione   europea,   unitamente   a   tutte   le
          informazioni necessarie. In caso di difformita' rispetto al
          parere della Commissione, la decisione sulla certificazione
          deve  essere  motivata  e  la   relativa   motivazione   e'
          pubblicata sul sito web dell'Autorita'. 
                11-bis.  Il  gestore  della  rete   di   trasmissione
          nazionale  notifica  all'ARERA   qualsiasi   operazione   o
          circostanza che abbia  come  risultato  l'acquisizione  del
          controllo  del  medesimo  gestore  ovvero  del  sistema  di
          trasmissione da parte di un soggetto stabilito in uno Stato
          terzo. 
                12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni,  entro  il
          31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo  della  rete  di
          trasmissione  nazionale,  coerente  con  gli  obiettivi  in
          materia di fonti rinnovabili,  di  decarbonizzazione  e  di
          adeguatezza e sicurezza del  sistema  energetico  stabiliti
          nel Piano Nazionale Integrato  per  l'Energia  e  il  Clima
          (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il
          parere delle  Regioni  territorialmente  interessate  dagli
          interventi in programma e tenuto  conto  delle  valutazioni
          formulate dall'ARERA in esito  alla  procedura  di  cui  al
          comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee  di
          sviluppo degli  interventi  elettrici  infrastrutturali  da
          compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta  alle
          criticita' e alle congestioni riscontrate  o  attese  sulla
          rete,  nonche'  gli  investimenti  programmati  e  i  nuovi
          investimenti da realizzare nel triennio  successivo  e  una
          programmazione  temporale  dei  progetti  di  investimento,
          secondo quanto stabilito nella concessione per  l'attivita'
          di trasmissione  e  dispacciamento  dell'energia  elettrica
          attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n.79. Ogni anno  Terna  S.p.A.  presenta  al
          Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento
          sintetico degli interventi di sviluppo della rete  coerenti
          con il Piano di sviluppo da  compiere  nei  successivi  tre
          anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei
          precedenti Piani. 
                13. Il Piano di cui al comma 12  e'  sottoposto  alla
          valutazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il
          gas che, secondo i propri  autonomi  regolamenti,  effettua
          una  consultazione  pubblica  di  cui  rende   pubblici   i
          risultati e trasmette l'esito della propria valutazione  al
          Ministro dello sviluppo economico ai  fini  dell'emanazione
          del provvedimento di cui al comma 12. 
                14. L'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il  gas
          controlla e valuta l'attuazione del Piano e,  nel  caso  in
          cui Terna non realizzi un investimento  in  base  al  piano
          decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto  essere
          realizzato nel triennio  successivo,  provvede  ad  imporre
          alla societa' di realizzare gli investimenti, a meno che la
          mancata  realizzazione  non  sia  determinata   da   motivi
          indipendenti dal controllo della societa'  stessa.  Restano
          ferme le disposizioni in materia di verifica, inadempimenti
          e sanzioni previste  nella  convenzione  tra  il  Ministero
          dello sviluppo economico e  Terna  Spa  per  la  disciplina
          della  concessione  per  l'attivita'  di   trasmissione   e
          dispacciamento dell'energia elettrica. 
                14-bis.  L'ARERA  verifica  la  coerenza  del   piano
          decennale di sviluppo della rete di trasmissione di cui  ai
          commi precedenti, oltre che con  i  fabbisogni  individuati
          nell'ambito  della  procedura  di  consultazione  pubblica,
          altresi' con il piano  decennale  di  sviluppo  della  rete
          dell'Unione europea di cui all'articolo  30,  paragrafo  1,
          lettera b), del  regolamento  (UE)  2019/943.  In  caso  di
          dubbi, l'Autorita' puo' consultare l'ACER.  L'ARERA  valuta
          inoltre la  coerenza  del  piano  decennale  con  il  piano
          nazionale per l'energia e il clima presentato ai sensi  del
          regolamento (UE) 2018/1999 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018. All'esito delle verifiche
          di cui  al  presente  comma,  l'ARERA  puo'  richiedere  al
          gestore della rete di trasmissione nazionale di  modificare
          il piano decennale presentato. 
                15.Ai fini di promuovere la necessaria  conoscenza  e
          di favorire  la  cooperazione  regionale  in  un'ottica  di
          maggiore condivisione  delle  esigenze  di  sviluppo  della
          rete, Terna redige con cadenza annuale una relazione  sullo
          stato  della  rete,  da  trasmettersi  al  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  alle  Regioni  e  all'Autorita'   per
          l'energia elettrica  e  il  gas,  da  cui  si  evincano  le
          caratteristiche della rete  di  trasmissione,  le  aree  di
          carico in  cui  la  stessa  e'  funzionalmente  articolata,
          nonche' le  criticita',  le  congestioni  e  i  livelli  di
          sovraccarico riscontrati o previsti.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   30,   del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento  delle  procedure»,  pubblicato
          sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  139
          del 31 maggio 2021 e convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  29  luglio  2021,  n.  108,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.   30.   (Interventi   localizzati    in    aree
          contermini).  -  1.  Al  fine  del   raggiungimento   degli
          obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti  nel
          PNIEC e nel PNRR, con particolare  riguardo  all'incremento
          del ricorso alle fonti di produzione di  energia  elettrica
          da  fonti  rinnovabili,   all'articolo   12   del   decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il  comma  3  e'
          inserito il seguente: 
                  "3-bis. Il Ministero  della  cultura  partecipa  al
          procedimento  unico  ai  sensi  del  presente  articolo  in
          relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
          da fonti rinnovabili,  comprese  le  opere  connesse  e  le
          infrastrutture   indispensabili    alla    costruzione    e
          all'esercizio degli stessi impianti,  localizzati  in  aree
          sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  nelle  aree
          contermini  ai  beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
          medesimo decreto legislativo.". 
                2. (Abrogato).» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  12,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387  «Attuazione  della
          direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione  dell'energia
          elettrica prodotta da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel
          mercato  interno   dell'elettricita'»,   pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25  del  31
          gennaio 2004 - Suppl. ord. n.  17,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 12. (Razionalizzazione e semplificazione  delle
          procedure autorizzative). - Omissis. 
                3. La costruzione e  l'esercizio  degli  impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili, gli  interventi  di  modifica,  potenziamento,
          rifacimento  totale  o  parziale  e   riattivazione,   come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio  degli  impianti  stessi,  ivi  inclusi   gli
          interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
          in interventi di ripristino ambientale, occorrenti  per  la
          riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
          sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
          regione o dalle province delegate  dalla  regione,  ovvero,
          per  impianti  con  potenza  termica  installata   pari   o
          superiore  ai  300  MW,  dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico, nel rispetto delle normative vigenti in  materia
          di tutela dell'ambiente, di  tutela  del  paesaggio  e  del
          patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
          variante  allo  strumento  urbanistico.  A  tal   fine   la
          Conferenza dei servizi e' convocata  dalla  regione  o  dal
          Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni  dal
          ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
          pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
          3 e 4,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
          modificazioni. Per gli impianti off-shore, incluse le opere
          per  la  connessione   alla   rete,   l'autorizzazione   e'
          rilasciata dal Ministero  della  transizione  ecologica  di
          concerto  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili e sentito,  per  gli  aspetti  legati
          all'attivita'  di  pesca  marittima,  il  Ministero   delle
          politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del
          provvedimento adottato a seguito del procedimento unico  di
          cui al comma 4, comprensivo del rilascio della  concessione
          d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti  di  accumulo
          idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e'
          rilasciata  dal  Ministero  della  transizione   ecologica,
          sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili  e  d'intesa  con   la   regione   interessata,
          nell'ambito  del  provvedimento  adottato  a  seguito   del
          procedimento unico di  cui  al  comma  4,  comprensivo  del
          rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque. 
                3-bis.  Il  Ministero  della  cultura  partecipa   al
          procedimento  unico  ai  sensi  del  presente  articolo  in
          relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
          da fonti rinnovabili,  comprese  le  opere  connesse  e  le
          infrastrutture   indispensabili    alla    costruzione    e
          all'esercizio degli stessi impianti,  localizzati  in  aree
          sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non  sottoposti
          alle valutazioni ambientali di  cui  al  titolo  III  della
          parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152. 
                4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
          seguito  di  un  procedimento   unico,   comprensivo,   ove
          previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III
          della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152,  al  quale  partecipano  tutte  le  amministrazioni
          interessate,  svolto   nel   rispetto   dei   principi   di
          semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge  7
          agosto  1990,  n.  241.  Il  rilascio   dell'autorizzazione
          comprende, ove previsti,  i  provvedimenti  di  valutazione
          ambientale di cui al titolo III  della  parte  seconda  del
          decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  costituisce
          titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al
          progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla  rimessa
          in pristino dello stato dei luoghi a  carico  del  soggetto
          esercente a seguito della dismissione dell'impianto o,  per
          gli impianti  idroelettrici,  l'obbligo  all'esecuzione  di
          misure di reinserimento e recupero ambientale.  Il  termine
          massimo per la conclusione del procedimento unico e' pari a
          novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma  3-bis
          che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui
          al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n.  152.  Fuori  dei  casi  di  cui  al  terzo
          periodo,  il  termine  massimo  per  la   conclusione   del
          procedimento unico e' pari a sessanta giorni, al netto  dei
          tempi previsti per le procedure di  valutazione  ambientale
          di cui al  titolo  III  della  parte  seconda  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  se  occorrenti.  Per  i
          procedimenti di valutazione ambientale in corso  alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il
          procedimento unico di cui al  presente  comma  puo'  essere
          avviato anche in pendenza del procedimento per il  rilascio
          del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA  o
          del provvedimento di VIA. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  2-quater,
          del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 «Misure urgenti per
          garantire la sicurezza del  sistema  elettrico  nazionale»,
          pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 34  del  9  febbraio  2002  e  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  aprile  2002,  n.  55,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. (Misure urgenti per garantire a sicurezza  del
          sistema elettrico nazionale). - (Omissis) 
                2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo
          elettrochimico  funzionali  alle   esigenze   del   settore
          elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia,
          i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa  e
          accessoria, e' autorizzata in base alle seguenti procedure: 
                  a) gli impianti di accumulo elettrochimico  ubicati
          all'interno di aree ove sono situati  impianti  industriali
          di qualsiasi natura, anche non piu' operativi o in corso di
          dismissione, o ubicati all'interno di aree ove sono situati
          impianti di produzione di energia elettrica  alimentati  da
          fonte rinnovabile o da fonte fossile  che  abbiano  potenza
          inferiore ai 300 MW termici in servizio, o  ubicati  presso
          aree di cava o di produzione e trattamento  di  idrocarburi
          liquidi e gassosi  in  via  di  dismissione,  i  quali  non
          comportino estensione delle aree stesse, ne' aumento  degli
          ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, ne'
          richiedano variante agli  strumenti  urbanistici  adottati,
          sono  autorizzati   mediante   la   procedura   abilitativa
          semplificata comunale di cui  all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza  di  una  delle
          condizioni sopra citate, si applica  la  procedura  di  cui
          alla lettera b); 
                  b) gli impianti di accumulo elettrochimico  ubicati
          all'interno di aree gia' occupate da impianti di produzione
          di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza
          maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonche' gli
          impianti «stand-alone» ubicati in aree non industriali e le
          eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati  mediante
          autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dell'ambiente
          e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel  caso  di
          impianti ubicati all'interno  di  aree  ove  sono  presenti
          impianti per la produzione o il trattamento di  idrocarburi
          liquidi e gassosi, l'autorizzazione e' rilasciata ai  sensi
          della disciplina vigente; 
                  c)  gli  impianti  di  accumulo  elettrochimico  da
          esercire in combinato con impianti di produzione di energia
          elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono  considerati
          opere  connesse  ai  predetti  impianti,  ai  sensi   della
          normativa vigente, e sono autorizzati mediante: 
                    1) autorizzazione unica rilasciata dalla  regione
          o dalle province  delegate  o,  per  impianti  con  potenza
          termica  installata  superiore  a  300  MW   termici,   dal
          Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  ove  l'impianto  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentato   da   fonti
          rinnovabili sia da realizzare; 
                    2) procedura di modifica ai  sensi  dell'articolo
          12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.
          387, ove l'impianto  di  produzione  di  energia  elettrica
          alimentato da  fonti  rinnovabili  sia  gia'  realizzato  e
          l'impianto    di    accumulo    elettrochimico     comporti
          l'occupazione   di   nuove   aree   rispetto   all'impianto
          esistente; 
                    3)  procedura  abilitativa  semplificata  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
          se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato
          da fonti rinnovabili e' in esercizio ovvero autorizzato  ma
          non ancora in esercizio; 
                  d)  la  realizzazione  di  impianti   di   accumulo
          elettrochimico inferiori alla  soglia  di  10  MW,  ovunque
          ubicati, e' attivita' libera e non richiede il rilascio  di
          un titolo abilitativo,  fatta  salva  l'acquisizione  degli
          atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio
          2004, n. 42, nonche' dei  pareri,  autorizzazioni  o  nulla
          osta  da  parte  degli  enti  territorialmente  competenti,
          derivanti da specifiche  previsioni  di  legge  vigenti  in
          materia ambientale, di sicurezza  e  di  prevenzione  degli
          incendi, e del nulla osta alla  connessione  da  parte  del
          gestore del sistema di trasmissione nazionale  o  da  parte
          del gestore  del  sistema  di  distribuzione  elettrica  di
          riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi
          impianti sono tenuti a inviare copia del relativo  progetto
          al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro
          trenta giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in  cui
          sia  richiesta  una   connessione   alla   rete   elettrica
          nazionale, inviandole anche agli enti  individuati  per  il
          rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate
          allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado  di
          raggiungimento degli  obiettivi  nazionali  in  materia  di
          accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale  Integrato
          per l'Energia e il Clima. I  soggetti  che  realizzano  gli
          stessi impianti di accumulo sono  tenuti  a  comunicare  al
          gestore della rete di trasmissione  nazionale  la  data  di
          entrata in esercizio degli impianti.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9-bis, del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  «Attuazione  della
          direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e   2003/30/CE»,
          pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          Italiana n.71 del 28 marzo 2011 - Suppl. Ordinario  n.  81,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  6.  (Procedura  abilitativa   semplificata   e
          comunicazione  per  gli  impianti  alimentati  da   energia
          rinnovabile). - (Omissis) 
                9-bis. Le medesime disposizioni di cui al comma 1  si
          applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle
          relative  opere   connesse   da   realizzare   nelle   aree
          classificate idonee ai sensi dell'articolo 20  del  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese  le  aree
          di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino
          a  10  MW,  nonche'  agli  impianti  agro-voltaici  di  cui
          all'articolo  65,  comma  1-quater,  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27,  che  distino  non  piu'  di  3
          chilometri da aree a destinazione industriale,  artigianale
          e commerciale. La procedura di cui al presente  comma,  con
          edificazione diretta degli impianti  fotovoltaici  e  delle
          relative opere connesse  e  infrastrutture  necessarie,  si
          applica  anche  qualora   la   pianificazione   urbanistica
          richieda piani attuativi per l'edificazione.» 
              - Il  testo  dell'articolo  12,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, cosi' recita: 
                «Art. 12. (Misure di semplificazione). - (Omissis) 
                2. I soggetti  pubblici  possono  concedere  a  terzi
          superfici di proprieta' per la realizzazione di impianti di
          produzione di energia elettrica da  fonti  rinnovabili  nel
          rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma  si
          applicano anche ai siti militari e alle  aree  militari  in
          conformita'  con  quanto  previsto  dall'articolo  355  del
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 5, del
          citato decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   7-bis   (Semplificazione   delle    procedure
          autorizzative  per  la  realizzazione  di   interventi   di
          efficienza  energetica   e   piccoli   impianti   a   fonti
          rinnovabili). - (Omissis) 
                5.  Ferme  restando  le  disposizioni  tributarie  in
          materia di accisa sull'energia elettrica,  l'installazione,
          con qualunque modalita', anche nelle zone A degli strumenti
          urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto
          del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di
          impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici,  come
          definiti  alla  voce  32  dell'allegato  A  al  regolamento
          edilizio-tipo, adottato  con  intesa  sancita  in  sede  di
          Conferenza unificata 20  ottobre  2016,  n.  125/CU,  o  su
          strutture e manufatti fuori terra  diversi  dagli  edifici,
          ivi compresi strutture, manufatti ed edifici gia' esistenti
          all'interno dei comprensori sciistici, e  la  realizzazione
          delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica
          nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle
          relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o
          adeguamenti della  rete  esterni  alle  aree  dei  medesimi
          edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi
          di  manutenzione   ordinaria   e   non   sono   subordinate
          all'acquisizione  di  permessi,   autorizzazioni   o   atti
          amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi
          quelli  previsti  dal  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, a eccezione degli  impianti  installati  in  aree  o
          immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c),
          del citato codice di cui al decreto legislativo n.  42  del
          2004,   individuati   mediante    apposito    provvedimento
          amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo
          restando quanto  previsto  dagli  articoli  21  e  157  del
          medesimo codice. In presenza dei vincoli di  cui  al  primo
          periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati  e'
          consentita previo  rilascio  dell'autorizzazione  da  parte
          dell'amministrazione competente ai sensi del citato  codice
          di cui al decreto legislativo n.  42  del  2004,  entro  il
          termine di quarantacinque giorni dalla  data  di  ricezione
          dell'istanza,  decorso  il  quale  senza  che  siano  stati
          comunicati   i   motivi   che    ostano    all'accoglimento
          dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo  10-bis  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  l'autorizzazione  si  intende
          rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui
          al secondo periodo puo' essere sospeso una sola volta e per
          un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici  giorni
          dalla data di  ricezione  dell'istanza,  la  Soprintendenza
          rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessita'  di
          effettuare approfondimenti istruttori ovvero  di  apportare
          modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni del
          primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli  ai
          sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del  medesimo
          codice di cui al decreto legislativo n.  42  del  2004,  ai
          soli fini dell'installazione di  pannelli  integrati  nelle
          coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni  e  dai
          punti di vista panoramici, eccettuate le  coperture  i  cui
          manti  siano  realizzati  in  materiali  della   tradizione
          locale.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 193, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di  stabilita'  2015)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale  n.  300
          del  29  dicembre  2014,  Suppl.  Ordinario  n.  99,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «(Omissis) 
                193. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di
          trasmissione nazionale di energia elettrica e di assicurare
          lo  sviluppo   della   rete   ferroviaria   nazionale,   in
          considerazione della sua funzionalita' alla  medesima  rete
          di trasmissione nazionale: 
                  a) le reti elettriche in alta e altissima  tensione
          ai  sensi  delle  norme  adottate  dal  Comitato  elettrico
          italiano e le relative porzioni di stazioni  di  proprieta'
          di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o di societa' dalla
          stessa controllate sono inserite nella rete di trasmissione
          nazionale di  energia  elettrica  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, e  successive
          modificazioni.  L'efficacia  del  suddetto  inserimento  e'
          subordinata  al   perfezionamento   dell'acquisizione   dei
          suddetti  beni  da  parte  del  gestore  del   sistema   di
          trasmissione nazionale di cui all'articolo 36  del  decreto
          legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o  di  una  societa'  da
          quest'ultimo  controllata.  Ad  esito  del  perfezionamento
          dell'acquisizione, le concessioni,  le  autorizzazioni,  le
          licenze, i nulla  osta  e  tutti  gli  altri  provvedimenti
          amministrativi, comunque denominati, concernenti i suddetti
          beni, si intendono emessi validamente  ed  efficacemente  a
          favore dell'acquirente  ovvero  di  un  veicolo  societario
          appositamente  costituito.  Entro  i  successivi   sessanta
          giorni  dalla  data  di  perfezionamento   della   suddetta
          acquisizione,  il  gestore  del  sistema  di   trasmissione
          nazionale adotta gli eventuali adempimenti conseguenti; 
                  a-bis) le sbarre di alta tensione rientranti fra le
          infrastrutture  di  cui  alla  lettera  a),  che  risultano
          direttamente     funzionali     all'alimentazione     delle
          sottostazioni elettriche della  rete  ferroviaria,  possono
          essere utilizzate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o
          da societa' dalla stessa controllate per la connessione  di
          impianti di produzione a fonti rinnovabili con le modalita'
          di cui all'articolo 16 del decreto legislativo  8  novembre
          2021, n. 210; 
                  b) entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, Ferrovie dello Stato  Italiane
          S.p.A. fornisce all'Autorita' per l'energia  elettrica,  il
          gas e il sistema idrico i dati e le informazioni  necessari
          alle   determinazioni   della   medesima   Autorita'.   Nei
          successivi trenta giorni la medesima Autorita' definisce la
          remunerazione   del   capitale   investito   netto,   degli
          ammortamenti e  dei  costi  operativi  attuali  e  sorgenti
          spettanti alla porzione di rete di  trasmissione  nazionale
          di cui alla lettera a), anche tenendo  conto  dei  benefici
          potenziali per  il  sistema  elettrico  nazionale,  dandone
          informazione al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini
          della corretta allocazione del costo  delle  infrastrutture
          ai rispettivi settori, l'Autorita' per l'energia elettrica,
          il gas e il sistema idrico definisce il capitale  investito
          netto riconosciuto senza dedurre il valore  dei  contributi
          pubblici in  conto  impianti  utilizzati  per  investimenti
          relativi alla porzione di rete di trasmissione nazionale di
          cui alla lettera a). Il valore del capitale investito netto
          riconosciuto cosi' determinato rappresenta anche il  valore
          contabile  e  fiscale  delle  reti  elettriche  in  alta  e
          altissima tensione e delle relative porzioni di stazioni in
          capo  ai   terzi   acquirenti,   senza   alcun   onere   di
          rivalutazione; 
                  c) le risorse finanziarie derivanti dalla  cessione
          di  cui  alla  lettera  a),  limitatamente  al  valore  dei
          contributi pubblici di cui alla lettera b), sono  destinate
          alla  copertura  di  investimenti  sulla  rete  ferroviaria
          nazionale previsti dal contratto stipulato tra il Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete  Ferroviaria
          Italiana S.p.A. Il regime speciale di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  22  maggio  1963,  n.  730,  e
          all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge  14  marzo
          2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          maggio 2005, n. 80, continua ad applicarsi alle  condizioni
          in vigore al momento del perfezionamento  dell'acquisizione
          di cui alla lettera a).» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1-sexies,  comma
          4-sexies,  del  decreto-legge  29  agosto  2003,  n.   239,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
          n. 290, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1-sexies (Semplificazione dei  procedimenti  di
          autorizzazione  per  le   reti   nazionali   di   trasporto
          dell'energia e per gli impianti  di  energia  elettrica  di
          potenza superiore a 300 MW termici). - Omissis 
                4-sexies.  Sono  realizzabili  mediante  denuncia  di
          inizio attivita'  gli  interventi  sugli  elettrodotti  che
          comportino varianti di  lunghezza  non  superiore  a  metri
          lineari 1.500,  ovvero  metri  lineari  3.000  qualora  non
          ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette,
          e che  utilizzino  il  medesimo  tracciato,  ovvero  se  ne
          discostino per un massimo di 60 metri lineari, e componenti
          di  linea,  quali,  a  titolo  esemplificativo,   sostegni,
          conduttori,   funi   di   guardia,    catene,    isolatori,
          morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
          terra, aventi caratteristiche analoghe,  anche  in  ragione
          delle evoluzioni tecnologiche. Nel  rispetto  dei  medesimi
          limiti dimensionali sono realizzabili, mediante denuncia di
          inizio attivita', le varianti consistenti nel passaggio  da
          linee  aeree  a  cavo  interrato,  fermo  restando   quanto
          previsto  dall'articolo  25  del   codice   dei   contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia di  inizio
          attivita' varianti all'interno  delle  stazioni  elettriche
          che non comportino aumenti  della  cubatura  degli  edifici
          ovvero che comportino aumenti di cubatura necessari per  lo
          svolgimento   di   attivita'   o   la    collocazione    di
          apparecchiature o impianti tecnologici  al  servizio  delle
          stazioni  stesse.  Tale  aumento  di  cubatura  non  dovra'
          superare di piu' del 30 per  cento  le  cubature  esistenti
          all'interno della stazione elettrica, fatto salvo  il  caso
          in cui gli edifici siano destinati in  via  esclusiva  alla
          collocazione di apparecchiature o impianti  tecnologici  al
          servizio delle stazioni elettriche stesse. Tali  interventi
          sono realizzabili mediante denuncia di inizio  attivita'  a
          condizione che non siano in  contrasto  con  gli  strumenti
          urbanistici vigenti e rispettino le  norme  in  materia  di
          elettromagnetismo  e  di  progettazione,   costruzione   ed
          esercizio di linee elettriche, nonche'  le  norme  tecniche
          per le costruzioni.» 
              - Il  testo  dell'articolo  10,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, cosi' recita: 
                «Art.  10.  (Promozione  dell'utilizzo   dell'energia
          termica da fonti rinnovabili). - Omissis 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   della   transizione
          ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si   provvede
          all'aggiornamento del meccanismo di cui al comma 1.» 
              - Il testo dell'art. 5,  comma  2,  lettera  c-bis),  e
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          Italiana, Serie Generale n.214  del  12  settembre  1988  -
          Suppl. Ordinario n. 86), cosi' recita: 
                «Art. 5. (Attribuzioni del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri). - Omissis 
                2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
          dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione: 
                  (Omissis) 
                  c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri,  ai
          fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
          interessi pubblici coinvolti,  la  decisione  di  questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine  alla
          definizione di atti e provvedimenti; 
                  Omissis.» 
                «Art. 17. (Regolamenti). - Omissis. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali e interministeriali non  possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo  dell'art.  2135  del  codice  civile  cosi'
          recita: 
                «Art. 2135. 
                E'  imprenditore  agricolo  chi  esercita  una  delle
          seguenti attivita': coltivazione del  fondo,  selvicoltura,
          allevamento di animali e attivita' connesse. 
                Per coltivazione del fondo, per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
                Si  intendono   comunque   connesse   le   attivita',
          esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.» 
              - Il  testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
          7 della legge  5  marzo  2001,  n.  57»,  pubblicato  sulla
          Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   Italiana,   Serie
          Generale n. 137 del 15 giugno 2001 -  Suppl.  Ordinario  n.
          149, cosi' recita: 
                «Art. (Imprenditore agricolo). - Omissis. 
                2.   Si   considerano   imprenditori   agricoli    le
          cooperative di imprenditori agricoli  ed  i  loro  consorzi
          quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
          all'articolo 2135 del codice civile,  come  sostituito  dal
          comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei
          soci, ovvero forniscono  prevalentemente  ai  soci  beni  e
          servizi diretti  alla  cura  ed  allo  sviluppo  del  ciclo
          biologico.» 
              -  il  testo  dell'articolo  8   del   citato   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 199, cosi' recita: 
                «Art. 8. (Regolamentazione  degli  incentivi  per  la
          condivisione dell'energia). - 1. Entro  centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con
          le modalita' di cui al comma  9  dell'articolo  42-bis  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  sono
          aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli  impianti
          a  fonti  rinnovabili   inseriti   in   configurazioni   di
          autoconsumo   collettivo   o   in   comunita'   energetiche
          rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW, sulla base dei
          seguenti criteri direttivi: 
                  a) possono accedere all'incentivo  gli  impianti  a
          fonti rinnovabili che hanno singolarmente una  potenza  non
          superiore a 1  MW  e  che  entrano  in  esercizio  in  data
          successiva a quella  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; 
                  b) per autoconsumatori di energia  rinnovabile  che
          agiscono   collettivamente    e    comunita'    energetiche
          rinnovabili l'incentivo e' erogato solo in riferimento alla
          quota di energia condivisa da impianti e utenze di  consumo
          connesse sotto la stessa cabina primaria; 
                  c) l'incentivo  e'  erogato  in  forma  di  tariffa
          incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta
          dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione; 
                  d) nei casi di cui alla lettera b) per i  quali  la
          condivisione e' effettuata sfruttando la rete  pubblica  di
          distribuzione, e' previsto un  unico  conguaglio,  composto
          dalla restituzione delle componenti di cui all'articolo 32,
          comma  3,  lettera  a),  compresa  la  quota   di   energia
          condivisa, e dall'incentivo di cui al presente articolo; 
                  e)  la  domanda  di  accesso  agli   incentivi   e'
          presentata alla data di  entrata  in  esercizio  e  non  e'
          richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri; 
                  f) l'accesso all'incentivo  e'  garantito  fino  al
          raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base
          quinquennale, in congruenza  con  il  raggiungimento  degli
          obiettivi di cui all'articolo 3. 
                2. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  al
          comma 1 continua  ad  applicarsi  il  decreto  ministeriale
          adottato in attuazione dell'articolo 42-bis, comma  9,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 
                3. Con il decreto di cui al comma  1  sono  stabilite
          modalita' di transizione e raccordo fra  il  vecchio  e  il
          nuovo  regime,  al  fine  di  garantire  la  tutela   degli
          investimenti avviati.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  30  del   citato   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 199, cosi' recita: 
              «Art. 30. (Autoconsumatori di energia  rinnovabile).  -
          1. Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia
          rinnovabile: 
                  a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile
          per il proprio consumo: 
                    1) realizzando un impianto di produzione a  fonti
          rinnovabili  direttamente  interconnesso   all'utenza   del
          cliente     finale.     In     tal     caso,     l'impianto
          dell'autoconsumatore di energia rinnovabile puo' essere  di
          proprieta' di un terzo o gestito da un terzo  in  relazione
          all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione  dei
          contatori, e alla  manutenzione,  purche'  il  terzo  resti
          soggetto alle istruzioni  dell'autoconsumatore  di  energia
          rinnovabile. Il terzo non e'  di  per  se'  considerato  un
          autoconsumatore di energia rinnovabile; 
                    2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti
          rinnovabili ubicati presso edifici o  in  siti  diversi  da
          quelli  presso  il  quale  l'autoconsumatore  opera,  fermo
          restando che  tali  edifici  o  siti  devono  essere  nella
          disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In tal caso: 
                    2.1)   l'impianto   puo'   essere    direttamente
          interconnesso  all'utenza  del  cliente   finale   con   un
          collegamento  diretto  di  lunghezza  non  superiore  a  10
          chilometri, al quale non possono essere  allacciate  utenze
          diverse da quelle dell'unita' di produzione  e  dell'unita'
          di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto
          di produzione e  l'unita'  di  consumo,  se  interrata,  e'
          autorizzata con le  medesime  procedure  di  autorizzazione
          dell'impianto       di        produzione.        L'impianto
          dell'autoconsumatore puo' essere di proprieta' di un  terzo
          o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1); 
                    2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di
          distribuzione esistente per condividere l'energia  prodotta
          dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla  nei  punti
          di   prelievo   dei   quali   sia   titolare   lo    stesso
          autoconsumatore; 
                  b)   vende    l'energia    elettrica    rinnovabile
          autoprodotta  e  puo'  offrire  servizi  ancillari   e   di
          flessibilita',  eventualmente  per   il   tramite   di   un
          aggregatore; 
                  c) nel caso in cui operi con le  modalita'  di  cui
          alla lettera a), numero 2.2), puo' accedere agli  strumenti
          di  incentivazione   di   cui   all'articolo   8   e   alle
          compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera  a);
          nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla  lettera
          a), numeri 1) e  2.1),  puo'  accedere  agli  strumenti  di
          incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8. 
                1-bis.  Gli  oneri  generali  afferenti  al   sistema
          elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11,
          del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,   sono
          applicati alle configurazioni di cui al numero  2.1)  della
          lettera a) del comma 1 del presente articolo  nella  stessa
          misura applicata alle configurazioni di cui al numero  2.2)
          della  medesima  lettera.  In  sede  di   aggiornamento   e
          adeguamento  della  regolazione  dei  sistemi  semplici  di
          produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16,  comma  3,
          del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  210,  l'ARERA
          stabilisce le modalita' con le quali  quanto  previsto  dal
          primo periodo del presente comma e'  applicato  all'energia
          autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione  di
          cui al comma 1,  lettera  a),  numero  2.1),  del  presente
          articolo. 
                2. Nel caso in cui piu' clienti  finali  si  associno
          per divenire autoconsumatori  di  energia  rinnovabile  che
          agiscono collettivamente: 
                  a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso
          edificio o condominio; 
                  b)  ciascun   autoconsumatore   puo'   produrre   e
          accumulare energia elettrica rinnovabile con  le  modalita'
          di  cui  al  comma  1,  ovvero  possono  essere  realizzati
          impianti comuni; 
                  c)  si  utilizza  la  rete  di  distribuzione   per
          condividere  l'energia  prodotta  dagli  impianti  a  fonti
          rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con
          le  medesime   modalita'   stabilite   per   le   comunita'
          energetiche dei cittadini; 
                  d)    l'energia    autoprodotta    e'    utilizzata
          prioritariamente per i fabbisogni degli  autoconsumatori  e
          l'energia eccedentaria puo'  essere  accumulata  e  venduta
          anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica
          rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione; 
                  e) la partecipazione al gruppo  di  autoconsumatori
          di energia rinnovabile  che  agiscono  collettivamente  non
          puo'  costituire  l'attivita'  commerciale  e   industriale
          principale delle imprese private.» 
              - Il punto 2, dell'allegato II alla parte  seconda  del
          decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  «Progetti  di
          competenza statale», cosi' recita: 
                2) Installazioni relative a: 
                  *  centrali   termiche   ed   altri   impianti   di
          combustione con potenza termica di almeno 300 MW; 
                  *   centrali   per   la   produzione   dell'energia
          idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30  MW
          incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti; 
                  * impianti per l'estrazione  dell'amianto,  nonche'
          per il trattamento e la trasformazione dell'amianto  e  dei
          prodotti contenenti amianto; 
                  * centrali  nucleari  e  altri  reattori  nucleari,
          compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali
          e  reattori  (esclusi  gli  impianti  di  ricerca  per   la
          produzione delle materie fissili e fertili, la cui  potenza
          massima non supera 1 kW di durata permanente termica); 
                  * impianti termici per  la  produzione  di  energia
          elettrica,  vapore  e  acqua  calda  con  potenza   termica
          complessiva superiore a 150 MW; 
                  * impianti eolici  per  la  produzione  di  energia
          elettrica  sulla   terraferma   con   potenza   complessiva
          superiore a 30 MW, calcolata sulla base del  solo  progetto
          sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o
          progetti localizzati in aree  contigue  o  che  abbiano  il
          medesimo centro di interesse ovvero il  medesimo  punto  di
          connessione e per i quali sia gia' in corso una valutazione
          di impatto  ambientale  o  sia  gia'  stato  rilasciato  un
          provvedimento di compatibilita' ambientale; 
                  *  impianti  fotovoltaici  per  la  produzione   di
          energia elettrica con potenza complessiva  superiore  a  10
          MW, calcolata sulla base del  solo  progetto  sottoposto  a
          valutazione ed escludendo  eventuali  impianti  o  progetti
          localizzati in aree contigue  o  che  abbiano  il  medesimo
          centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione
          e per i quali sia gia' in corso una valutazione di  impatto
          ambientale o sia gia' stato rilasciato un provvedimento  di
          compatibilita' ambientale; 
                  Omissis. 
                b) impianti industriali non termici per la produzione
          di energia, vapore ed acqua calda con  potenza  complessiva
          superiore a 1 MW.» 
              - Si  riporta  l'articolo  22-bis  del  citato  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 199: 
                «Art.    22-bis    (Procedure    semplificate     per
          l'installazione   di   impianti   fotovoltaici).    -    1.
          L'installazione,  con  qualunque  modalita',  di   impianti
          fotovoltaici su terra e delle  relative  opere  connesse  e
          infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle  aree
          a  destinazione  industriale,  artigianale  e  commerciale,
          nonche'  in  discariche  o  lotti  di  discarica  chiusi  e
          ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave  non
          suscettibili  di  ulteriore  sfruttamento,  e'  considerata
          attivita' di manutenzione ordinaria e  non  e'  subordinata
          all'acquisizione,  permessi,  autorizzazioni  o   atti   di
          assenso comunque denominati. 
                2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade  in  zona
          sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto e'
          previamente comunicato alla competente soprintendenza. 
                3. La soprintendenza competente, accertata la carenza
          dei requisiti di compatibilita' di cui al comma 2,  adotta,
          nel  termine  di  trenta  giorni  dal   ricevimento   della
          comunicazione di cui al medesimo  comma,  un  provvedimento
          motivato di diniego alla realizzazione degli interventi  di
          cui al presente articolo.» 
              - Si riporta il punto 2, lettera h),  dell'allegato  IV
          alla parte seconda del citato decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: 
                h)   impianti   per   la   produzione   di    energia
          idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore
          a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano
          nella  casistica  di  cui  all'articolo  166  del  presente
          decreto ed all'articolo  4,  punto  3.b,  lettera  i),  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6  luglio
          2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con  potenza  nominale
          di concessione superiore a 250 kW, ovvero 1.000  kW  per  i
          soli  impianti   idroelettrici   realizzati   su   condotte
          esistenti senza incremento ne' della portata esistente  ne'
          del periodo in cui ha luogo il  prelievo  e  realizzati  su
          edifici esistenti, sempre che non alterino i  volumi  e  le
          superfici,  non  comportino  modifiche  alle   destinazioni
          d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio,  non
          comportino  aumento  delle   unita'   immobiliari   e   non
          implichino incremento dei parametri urbanistici.»