Art. 49 bis Impianti alimentati a biomassa solida 1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, la parola: «, prevedendo» e' sostituita dalle seguenti: «nonche' impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo per i soli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 («Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come modificato dalla presente legge: «Art. 5-bis. (Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale). - Omissis. 4. Il programma di cui al comma 2 puo' comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili nonche' impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo per i soli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. La deroga di cui al primo periodo e' concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilita' e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. Fermo restando che l'erogazione dei predetti incentivi e' sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio dei predetti impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.»