Art. 49 bis 
 
                Impianti alimentati a biomassa solida 
 
  1. Al  fine  di  aumentare  la  sicurezza  del  sistema  energetico
nazionale,  all'articolo  5-bis,  comma   4,   primo   periodo,   del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022,  n.  28,  la  parola:  «,  prevedendo»  e'
sostituita dalle seguenti: «nonche' impianti alimentati  da  biomassa
solida, prevedendo per  i  soli  impianti  alimentati  da  bioliquidi
sostenibili». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, comma 4, del
          decreto-legge  25  febbraio  2022,  n.  14   («Disposizioni
          urgenti  sulla  crisi   in   Ucraina»),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  5  aprile  2022,  n.  28,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5-bis. (Disposizioni per l'adozione  di  misure
          preventive necessarie alla sicurezza del sistema  nazionale
          del gas naturale). - Omissis. 
                4. Il programma di cui al comma  2  puo'  comprendere
          l'utilizzo  degli  impianti  di   produzione   di   energia
          elettrica  alimentati  da  bioliquidi  sostenibili  nonche'
          impianti alimentati da biomassa solida,  prevedendo  per  i
          soli  impianti  alimentati   da   bioliquidi   sostenibili,
          esclusivamente durante il periodo emergenziale  e  comunque
          almeno fino al 31 marzo 2024, anche l'alimentazione tramite
          combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni  di
          cui all'articolo 12 del  decreto  legislativo  29  dicembre
          2003, n. 387, fermo restando quanto disposto  dal  comma  3
          del presente articolo. La deroga di cui al primo periodo e'
          concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui  al  comma  1
          esclusivamente  qualora  risulti  che   l'alimentazione   a
          biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto
          all'alimentazione  a  combustibile   tradizionale   e   non
          consenta  l'esercizio  degli  impianti,   considerando   la
          disponibilita' e i prezzi dei biocombustibili  e  l'attuale
          livello degli incentivi. Fermo  restando  che  l'erogazione
          dei  predetti  incentivi  e'   sospesa   per   il   periodo
          emergenziale di alimentazione a combustibile  tradizionale,
          l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          definisce i corrispettivi a reintegrazione degli  eventuali
          maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita
          di energia sul mercato  elettrico,  strettamente  necessari
          per sostenere l'esercizio dei predetti impianti nel periodo
          emergenziale ed effettivamente sostenuti  a  partire  dalla
          data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma
          1.»