Art. 47 Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, comma 8: 1) alla lettera c-bis.1), le parole: «del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle seguenti: «dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»; 2) alla lettera c-quater): 2.1) al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; 2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»; b) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente: «Articolo 22-bis - (Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici) - 1. L'installazione, con qualunque modalita', di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e' considerata attivita' di manutenzione ordinaria e non e' subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati. 2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto e' previamente comunicato alla competente soprintendenza. 3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilita' di cui al comma 2, adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.»; c) all'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo le parole: «fisiche, PMI,» sono inserite le seguenti: «le associazioni con personalita' giuridica di diritto privato,»; d) all'articolo 45, comma 3: 1) al primo periodo, dopo le parole: «unica nazionale,» sono inserite le seguenti: «definendo altresi' le relative modalita' di alimentazione,»; 2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145». 2. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' abrogato. E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 3. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, quinto periodo, le parole: «con le modalita' di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque»; b) al comma 3-bis, le parole: «nonche' nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico e' pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma puo' essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.». 4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', parita' di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilita' per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunita' energetiche rinnovabili. 5. Per le finalita' di cui al comma 4, gli enti locali di cui al medesimo comma, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie. Qualora piu' comunita' energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunita' energetica rinnovabile e dell'entita' del canone di concessione offerto. 6. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 42 del 2004» sono aggiunte le seguenti: «, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo puo' essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessita' di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione.»; 7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) le sbarre di alta tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a), che risultano direttamente funzionali all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possono essere utilizzate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o da societa' dalla stessa controllate per la connessione di impianti di produzione a fonti rinnovabili con le modalita' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;». 8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gia' sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali e' prevista la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 7, del medesimo decreto, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano stesso. 9. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il caso in cui gli edifici siano destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologiche al servizio delle stazioni elettriche stesse». 10. Le comunita' energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunita' energetiche rimane nella loro disponibilita'. 11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresi' alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da: a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero; c) cooperative agricole che svolgono attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati.