Art. 47 
 
Disposizioni in materia di installazione di  impianti  alimentati  da
                          fonti rinnovabili 
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20, comma 8: 
      1)  alla  lettera  c-bis.1),  le  parole:  «del  perimetro   di
pertinenza degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle
seguenti: «dei sedimi aeroportuali, ivi  inclusi  quelli  all'interno
del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»; 
      2) alla lettera c-quater): 
        2.1) al secondo periodo, le  parole:  «di  sette  chilometri»
sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le parole:  «di
un  chilometro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cinquecento
metri»; 
        2.2) il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Resta
ferma, nei procedimenti autorizzatori, la  competenza  del  Ministero
della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti  localizzati
in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo  12,
comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»; 
    b) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente: 
      «Articolo 22-bis - (Procedure semplificate per  l'installazione
di  impianti  fotovoltaici)  -  1.  L'installazione,  con   qualunque
modalita', di impianti fotovoltaici su terra e delle  relative  opere
connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree
a destinazione industriale, artigianale  e  commerciale,  nonche'  in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in  cave
o  lotti  o  porzioni  di  cave   non   suscettibili   di   ulteriore
sfruttamento, e' considerata attivita' di  manutenzione  ordinaria  e
non e' subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o  atti
di assenso comunque denominati. 
      2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona  sottoposta
a  vincolo  paesaggistico,  il  relativo  progetto   e'   previamente
comunicato alla competente soprintendenza. 
      3. La  soprintendenza  competente,  accertata  la  carenza  dei
requisiti di compatibilita' di cui al comma 2, adotta, nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al  medesimo
comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione  degli
interventi di cui al presente articolo.»; 
    c)  all'articolo  31,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole:
«fisiche, PMI,» sono inserite le seguenti: 
      «le  associazioni  con  personalita'   giuridica   di   diritto
privato,»; 
    d) all'articolo 45, comma 3: 
      1) al primo periodo, dopo le parole:  «unica  nazionale,»  sono
inserite le seguenti: «definendo altresi' le  relative  modalita'  di
alimentazione,»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 4, comma
7-bis, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 1,  comma  95,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145». 
  2. All'articolo  30  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il
comma 2 e' abrogato. E' abrogata ogni disposizione in materia di aree
contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai
relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con  il  primo
periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo  29
dicembre 2003, n. 387. 
  3. All'articolo 12 del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.
387, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, quinto periodo, le parole: «con  le  modalita'  di
cui al comma 4» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'ambito  del
provvedimento adottato a seguito del procedimento  unico  di  cui  al
comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini  dell'uso
delle acque»; 
    b) al comma 3-bis, le parole: «nonche' nelle aree  contermini  ai
beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo  decreto  legislativo»
sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sottoposti a valutazione
di impatto ambientale»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a  seguito
di  un  procedimento   unico,   al   quale   partecipano   tutte   le
amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di
semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto
1990,  n.  241.  Il   rilascio   dell'autorizzazione   comprende   il
provvedimento di VIA e, ove previsto, costituisce titolo a  costruire
ed esercire l'impianto in conformita' al progetto  approvato  e  deve
contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a
carico  del  soggetto   esercente   a   seguito   della   dismissione
dell'impianto o,  per  gli  impianti  idroelettrici,  l'obbligo  alla
esecuzione di misure  di  reinserimento  e  recupero  ambientale.  Il
termine massimo per la conclusione del procedimento unico e'  pari  a
centocinquanta giorni. Per i procedimenti di  valutazione  ambientale
in corso alla data di entrata in vigore della presente  disposizione,
il procedimento unico di cui al presente comma  puo'  essere  avviato
anche in pendenza del procedimento per il rilascio del  provvedimento
di valutazione di impatto ambientale.». 
  4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo  12,  comma  2,
del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei  cui
territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati  a
valere  sulle  risorse  di  cui  alla  Missione  2,   Componente   2,
Investimento 1.2, del PNRR,  possono  affidare  in  concessione,  nel
rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza,  proporzionalita',
pubblicita', parita'  di  trattamento  e  non  discriminazione,  aree
ovvero superfici nelle proprie disponibilita'  per  la  realizzazione
degli impianti volti  a  soddisfare  i  fabbisogni  energetici  delle
comunita' energetiche rinnovabili. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4, gli enti locali  di  cui  al
medesimo comma, anche sulla base di  appositi  bandi  o  avvisi  tipo
adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione  (ANAC),  provvedono
alla pubblicazione di appositi  avvisi  recanti  l'indicazione  delle
aree  e  delle  superfici  suscettibili  di  essere  utilizzate   per
l'installazione degli impianti, della durata minima e  massima  della
concessione e dell'importo del canone di  concessione  richiesto,  in
ogni caso non inferiore  al  valore  di  mercato  dell'area  o  della
superficie. Qualora piu' comunita' energetiche rinnovabili richiedano
la concessione della medesima area o superficie, si tiene  conto,  ai
fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei  soggetti
partecipanti  a   ciascuna   comunita'   energetica   rinnovabile   e
dell'entita' del canone di concessione offerto. 
  6. All'articolo 7-bis, comma 5, del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo
n. 42 del 2004» sono aggiunte le seguenti: «,  entro  il  termine  di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione  dell'istanza,  decorso
il quale senza  che  siano  stati  comunicati  i  motivi  che  ostano
all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo  10-bis
della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  l'autorizzazione  si  intende
rilasciata ed e'  immediatamente  efficace.  Il  termine  di  cui  al
secondo periodo puo' essere sospeso una sola volta e per  un  massimo
di trenta  giorni  qualora,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
ricezione  dell'istanza,  la  Soprintendenza  rappresenti,  in   modo
puntuale e motivato,  la  necessita'  di  effettuare  approfondimenti
istruttori   ovvero   di   apportare   modifiche   al   progetto   di
installazione.»; 
  7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis)  le  sbarre  di   alta   tensione   rientranti   fra   le
infrastrutture di cui alla lettera  a),  che  risultano  direttamente
funzionali all'alimentazione  delle  sottostazioni  elettriche  della
rete ferroviaria, possono essere utilizzate da Ferrovie  dello  Stato
Italiane S.p.A.  o  da  societa'  dalla  stessa  controllate  per  la
connessione di impianti di produzione  a  fonti  rinnovabili  con  le
modalita' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo  8  novembre
2021, n. 210;». 
  8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del  Piano
di sviluppo della rete elettrica di  trasmissione  nazionale  di  cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,  gia'
sottoposti a valutazione ambientale strategica  (VAS)  ai  sensi  del
titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali  e'  prevista
la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma  7,
del medesimo decreto, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi
valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano stesso. 
  9. All'articolo  1-sexies,  comma  4-sexies,  quarto  periodo,  del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso  in  cui  gli  edifici  siano
destinati in via esclusiva alla  collocazione  di  apparecchiature  o
impianti tecnologiche al servizio delle stazioni elettriche stesse». 
  10. Le comunita' energetiche,  i  cui  poteri  di  controllo  siano
esercitati esclusivamente da piccole e  medie  imprese  agricole,  in
forma individuale o societaria,  anche  per  il  tramite  delle  loro
organizzazioni di categoria, da  cooperative  agricole  che  svolgono
attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, da  cooperative
o  loro  consorzi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228,  possono  accedere,  nel  rispetto
della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli  incentivi
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
199, per impianti a  fonti  rinnovabili,  ivi  inclusi  gli  impianti
agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il
pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia  condivisa  da
impianti e utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina
primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e  b)
del medesimo articolo 8 del citato decreto  legislativo  n.  199  del
2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli  impianti
ricompresi nelle predette comunita'  energetiche  rimane  nella  loro
disponibilita'. 
  11. Le medesime  previsioni  e  deroghe  di  cui  al  comma  10  si
applicano altresi' alle altre configurazioni di  autoconsumo  diffuso
da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, realizzate da: 
    a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; 
    b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle  industrie
alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle  bevande  (codice
Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero; 
    c)  cooperative  agricole   che   svolgono   attivita'   di   cui
all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18  maggio  2001
n. 228 indipendentemente dai propri associati.