Art. 48 
 
  Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  tempistiche   di
attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle  opere
e delle infrastrutture ivi previste,  nonche'  per  la  realizzazione
degli impianti necessari a garantire la sicurezza  energetica,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente  e  della
sicurezza   energetica,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e sentito il  Ministro  della  salute,
adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata
per la gestione delle terre e delle rocce da scavo,  con  particolare
riferimento: 
    a) alla gestione delle terre e delle rocce da  scavo  qualificate
come  sottoprodotti  ai  sensi  dell'articolo  184-bis  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni,  di  grandi  dimensioni  e  di  grandi   dimensioni   non
assoggettati a  VIA  o  ad  AIA,  compresi  quelli  finalizzati  alla
costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; 
    b) ai casi di cui all'articolo 185,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione  dalla  disciplina
di  cui  alla  parte  quarta  del  medesimo  decreto  del  suolo  non
contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato; 
    c) alla disciplina del deposito temporaneo delle  terre  e  delle
rocce da scavo qualificate come rifiuti; 
    d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle  rocce
da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; 
    e) alla gestione delle terre e delle  rocce  da  scavo  nei  siti
oggetto di bonifica; 
    f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali. 
  2. Il decreto di cui al comma 1, in  attuazione  e  adeguamento  ai
principi  e  alle  disposizioni  della   direttiva   2008/98/CE   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19  novembre  2008,  come
modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le  attivita'  di  gestione
delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di  tutela
ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci,  al  fine  di
razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle  stesse,
anche ai fini della piena attuazione del PNRR. 
  3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  al
comma 1 sono abrogati l'articolo 8  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, e il decreto del Presidente della Repubblica 13  giugno
2017, n. 120.