Art. 49 
 
Semplificazioni normative  in  materia  di  energie  rinnovabili,  di
   impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici 
 
  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo  periodo,
l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette  la  copia
della dichiarazione di cui  al  comma  7  per  la  pubblicazione  sul
Bollettino  ufficiale  regionale  alla  Regione  sul  cui  territorio
insiste l'intervento medesimo, che vi  provvede  entro  i  successivi
dieci giorni. Dal giorno  della  pubblicazione  ai  sensi  del  primo
periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.»; 
    b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. La disciplina di cui al  comma  5,  primo  periodo,  si
applica anche all'installazione, con qualunque modalita', di impianti
eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti  al  di  fuori  di
aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti
ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo
2 del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2  aprile  1968,  n.
1444, il primo periodo del comma 5 si applica a  condizione  che  gli
impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e  altezza
non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero  immobili  di
cui  all'articolo  136,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  individuati  mediante  apposito
provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del
medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di  installazione
e'  consentita   previo   rilascio   dell'autorizzazione   da   parte
dell'autorita'  paesaggistica  competente,  entro   il   termine   di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione  dell'istanza,  decorso
il quale senza  che  siano  stati  comunicati  i  motivi  che  ostano
all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo  10-bis
della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  l'autorizzazione  si  intende
rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui al  terzo
periodo del presente comma puo' essere sospeso una sola volta  e  per
un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data
di  ricezione  dell'istanza,  l'autorita'  paesaggistica   competente
rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessita' di effettuare
approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al  progetto
di installazione. Le disposizioni  di  cui  al  primo  e  al  secondo
periodo del presente comma si applicano anche in presenza di  vincoli
ai  sensi  dell'articolo  136,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 42  del  2004,  ai  soli  fini  dell'installazione  di
impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni  e  dai  punti  di
vista panoramici.». 
  2. All'articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del decreto-legge  7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2002, n. 55, il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
    «3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di  produzione
di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e' in  esercizio
ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.». 
  3.  All'articolo  11  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in  aree  agricole,  se
posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000,
previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1,
del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  e  nei  limiti
consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette  a
vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti
strumentali all'attivita' agricola e sono liberamente installabili se
sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da societa' a
partecipazione congiunta con i produttori di energia  elettrica  alle
quali e' conferita l'azienda o il ramo  di  azienda  da  parte  degli
stessi imprenditori agricoli ai quali  e'  riservata  l'attivita'  di
gestione  imprenditoriali  salvo  che  per  gli  aspetti  tecnici  di
funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le
seguenti condizioni:  a)  i  pannelli  solari  sono  posti  sopra  le
piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo,  senza
fondazioni in cemento o  difficilmente  amovibili;  b)  le  modalita'
realizzative  prevedono   una   loro   effettiva   compatibilita'   e
integrazione con le attivita' agricole quale supporto per  le  piante
ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata  e  di  protezione  o
ombreggiatura parziale o mobile  delle  coltivazioni  sottostanti  ai
fini della contestuale realizzazione di sistemi di  monitoraggio,  da
attuare sulla base di linee  guida  adottate  dal  Consiglio  per  la
ricerca  in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia   agraria,   in
collaborazione  con  il  Gestore  dei   servizi   energetici   (GSE).
L'installazione e' in ogni caso subordinata  al  previo  assenso  del
proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo  purche'  oneroso,
del fondo.». 
  4.  La  disposizione  di  cui  all'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle
condizioni ivi previste, anche all'impresa di  cui  all'articolo  30,
comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21   settembre   2022,   n.   142,   in
considerazione delle eccezionali criticita' riguardanti le condizioni
di  approvvigionamento  e  del   rilevante   impatto   produttivo   e
occupazionale della medesima impresa. 
  5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n.
175, le parole «in ogni caso entro un  importo  non  superiore  a  25
milioni di euro», sono soppresse, fermo il rispetto delle  condizioni
di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C  426/01)  recante
il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «Aiuti per i
costi supplementari dovuti ad  aumenti  eccezionalmente  marcati  dei
prezzi del  gas  naturale  e  dell'energia  elettrica»  del  medesimo
Quadro. 
  6. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  4  e  5  e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione  europea,  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.