Articolo 83. 
 
         Bandi e avvisi: contenuti e modalita' di redazione. 
 
  1. Tutte  le  procedure  di  scelta  del  contraente  sono  indette
mediante bandi o avvisi di gara, salve le  eccezioni  di  legge.  Nei
bandi o negli avvisi e' indicato il  codice  identificativo  di  gara
(CIG) acquisito attraverso la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
pubblici. 
  2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e  gli  avvisi  relativi
agli appalti aggiudicati contengono le  informazioni  rispettivamente
indicate nell'allegato II.6. I bandi di  gara  indicano  altresi'  la
durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi  di
cui all'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali  minimi  di  cui
all'articolo 57, comma 2. 
  3. Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i
bandi di gara sono redatti in conformita' degli stessi.  Le  stazioni
appaltanti, nella delibera a  contrarre,  motivano  espressamente  in
ordine alle deroghe al bando-tipo.