Art. 61 
 
              Disposizioni in materia di documentazione 
                    dei disallineamenti da ibridi 
 
  1. Al fine  di  incentivare  la  cooperazione  tra  Amministrazione
finanziaria  e   contribuenti   e   garantire   la   proporzionalita'
nell'applicazione delle disposizioni in materia di disallineamenti da
ibridi, all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 6 e' inserito il  seguente:  «6-bis.  In  caso  di
contestazione   relativa   alle   disposizioni    in    materia    di
disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del  decreto  legislativo
29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi  una  maggiore  imposta  o  una
riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non  si  applica
se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita'
istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria
la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze  idonea  a  consentire  il
riscontro dell'applicazione  delle  norme  volte  a  neutralizzare  i
disallineamenti  da  ibridi.   Il   contribuente   che   detiene   la
documentazione prevista dal decreto di cui al primo  periodo  ne  da'
apposita comunicazione  all'Amministrazione  finanziaria  secondo  le
modalita' e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione
si applica il comma 2.». 
  2. Per assicurare l'immediata operativita'  delle  disposizioni  di
cui al comma 1, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
  3. Con riferimento ai periodi di  imposta  anteriori  a  quello  di
entrata in vigore del presente decreto  si  applicano  le  previsioni
contenute nel comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo  18
dicembre  1997,  n.  471,  se  la  documentazione  ivi  indicata   e'
predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione  della
dichiarazione relativo al periodo di imposta in corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto ovvero, se  posteriore,  entro
il sesto mese successivo alla data di approvazione  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze e  se  la  violazione  non  e'
stata  gia'  constatata  e  comunque  non  sono   iniziati   accessi,
ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento
delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno  avuto
formale conoscenza; non sono ripetibili le somme versate, ivi incluse
quelle versate a  titolo  di  sanzioni,  a  seguito  di  ravvedimento
operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. 
  4. L'applicazione dei commi 1 e 3 e' condizionata,  in  ogni  caso,
alla completa e veritiera descrizione delle fattispecie indicate  nel
decreto  previsto  dal  comma  6-bis  dell'articolo  1  del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal comma 1, nonche'
alla   tempestiva   comunicazione   della   relativa   documentazione
all'Agenzia delle entrate. 
 
          Note all'art. 61: 
              - Il testo dell'articolo 1 del decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471 «Riforma  delle  sanzioni  tributarie
          non penali in materia di imposte dirette,  di  imposta  sul
          valore aggiunto e  di  riscossione  dei  tributi,  a  norma
          dell'articolo 3, comma 133,  lettera  q),  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662»,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
                «Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle
          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive).   -   1.   Nei   casi   di   omessa
          presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui
          redditi   e   dell'imposta   regionale   sulle    attivita'
          produttive,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  dal
          centoventi al  duecentoquaranta  per  cento  dell'ammontare
          delle imposte dovute, con un minimo di  euro  250.  Se  non
          sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro  250  a
          euro 1.000. Se la dichiarazione omessa  e'  presentata  dal
          contribuente  entro  il  termine  di  presentazione   della
          dichiarazione relativa al periodo d'imposta  successivo  e,
          comunque,  prima   dell'inizio   di   qualunque   attivita'
          amministrativa di accertamento di cui abbia  avuto  formale
          conoscenza,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  dal
          sessanta  al  centoventi  per  cento  dell'ammontare  delle
          imposte dovute, con un minimo di  euro  200.  Se  non  sono
          dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150  a  euro
          500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte
          possono essere aumentate fino al doppio nei  confronti  dei
          soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 
                2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini  delle
          singole imposte, un reddito o un  valore  della  produzione
          imponibile  inferiore  a  quello  accertato,  o,  comunque,
          un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore
          a quello spettante, si applica la  sanzione  amministrativa
          dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta
          dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa
          sanzione si applica se  nella  dichiarazione  sono  esposte
          indebite detrazioni  d'imposta  ovvero  indebite  deduzioni
          dall'imponibile, anche se esse  sono  state  attribuite  in
          sede di ritenuta alla fonte. 
                3.  La  sanzione  di  cui  al  comma  precedente   e'
          aumentata della meta' quando la  violazione  e'  realizzata
          mediante  l'utilizzo  di   documentazione   falsa   o   per
          operazioni  inesistenti,  mediante  artifici   o   raggiri,
          condotte simulatorie o fraudolente. 
                4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la  sanzione  di
          cui al comma 2 e' ridotta di un terzo  quando  la  maggiore
          imposta o il minore credito accertati sono complessivamente
          inferiori al tre  per  cento  dell'imposta  e  del  credito
          dichiarati e comunque  complessivamente  inferiori  a  euro
          30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori  dai
          casi di cui al comma 3, l'infedelta' e' conseguenza  di  un
          errore sull'imputazione temporale di  elementi  positivi  o
          negativi di reddito, purche' il componente  positivo  abbia
          gia'   concorso    alla    determinazione    del    reddito
          nell'annualita'   in   cui   interviene   l'attivita'    di
          accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun  danno
          per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250. 
                5. Per maggiore imposta si intende la differenza  tra
          l'ammontare del tributo liquidato in base  all'accertamento
          e quello liquidabile in base alle  dichiarazioni  ai  sensi
          degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi
          di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni  di
          cui all'articolo 110, comma 7, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  da  cui  derivi
          una maggiore imposta  o  una  differenza  del  credito,  la
          sanzione di cui al comma 2  non  si  applica  qualora,  nel
          corso  dell'accesso,  ispezione  o  verifica  o  di   altra
          attivita'    istruttoria,    il    contribuente    consegni
          all'Amministrazione finanziaria la documentazione  indicata
          in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
          Entrate idonea a consentire il riscontro della  conformita'
          al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
          contribuente che detiene  la  documentazione  prevista  dal
          provvedimento di  cui  al  periodo  precedente  deve  darne
          apposita  comunicazione   all'Amministrazione   finanziaria
          secondo le modalita' e i termini ivi indicati;  in  assenza
          di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione  di
          cui al comma 2. 
              6-bis.  In  caso   di   contestazione   relativa   alle
          disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui
          al Capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n.  142
          da cui derivi una maggiore  imposta  o  una  riduzione  del
          credito, la sanzione di cui  al  comma  2  non  si  applica
          qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o  di
          altra  attivita'  istruttoria,  il  contribuente   consegni
          all'Amministrazione finanziaria la documentazione  indicata
          in un apposito decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze idonea a consentire il riscontro  dell'applicazione
          delle norme volte  a  neutralizzare  i  disallineamenti  da
          ibridi.  Il  contribuente  che  detiene  la  documentazione
          prevista dal decreto di cui al periodo  precedente  ne  da'
          apposita  comunicazione   all'Amministrazione   finanziaria
          secondo le modalita' e i termini ivi indicati.  In  assenza
          di detta comunicazione si applica il comma 2. 
                7. Nelle ipotesi di cui all'articolo  3  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  se  nella  dichiarazione
          dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili
          ad uso abitativo non e' indicato o e'  indicato  in  misura
          inferiore  a  quella  effettiva,  si  applicano  in  misura
          raddoppiata, rispettivamente,  le  sanzioni  amministrative
          previste dai precedenti commi 1 e 2. 
                8.  Se  le  violazioni  previste  nei  commi  1  e  2
          riguardano redditi prodotti all'estero,  le  sanzioni  sono
          aumentate di un terzo con riferimento alle imposte  o  alle
          maggiori imposte relative a tali redditi.»